IL TRIBUNALE
    A  seguito  di verifica fiscale di carattere generale compiuta dal
 comando compagnia di Gorizia della Guardia di finanza  nei  confronti
 della  ditta  "Zanier  Augusto",  corrente  in  Gorizia  esercente un
 pubblico esercizio (bar), il titolare della  ditta  predetta,  Zanier
 Augusto  veniva  denunciato  all'a.g.,  con  rapporto  penale  dd. 21
 settembre 1984, per le seguenti violazioni:
      omissione  di annotazione sul registro previsto dall'art. 24 del
 d.P.R. n. 633/1972, tenuto anche ai fini delle  imposte  dirette,  di
 corrispettivi   per  importo  superiore  a  L.  25.000.000,  relativi
 all'anno 1983;
      omessa presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. relativa
 all'anno 1983, essendo i corrispettivi conseguiti nel corso dell'anno
 superiori a L. 25.000.000;
      irregolare   tenuta   delle   scritture   obbligatorie  indicate
 dall'art. 14, lett. b), del d.P.R. n. 600/1973.
    Con  successivi rapporti penali dd. 19 settembre 1986, il titolare
 dell'ufficio distrettuale delle ii.dd. di Gorizia riferiva alla  a.g.
 che  era  stato accertato che il predetto Zanier Augusto aveva omesso
 di presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 relativa all'anno
 1982,  essendo  stato accertato dall'ufficio un reddito imponibile ai
 fini Irpef ed ai fini dell'Ilor pari a L. 43.258.000;  e  che  invece
 nella presentata dichiarazione dei redditi relativi al 1983 era stato
 dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef pari a L. 6.026.000, a
 fronte  di  un  reddito  accertato  di  L.  43.446.000; mentre nessun
 reddito era stato dichiarato  ai  fini  dell'Ilor,  a  fronte  di  un
 reddito accertato dall'ufficio di L. 43.466.000.
    Sulla  base  di  tali  rapporti  penali  e relativa documentazione
 allegata, il p.m., nell'ambito di due distinti  procedimenti  penali,
 contestava all'imputato le contravvenzioni p. e p. dall'art. 1, primo
 comma, della legge n. 516/1982; dall'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2
 della  legge  n.  516/1982;  dall'art. 1, ultimo comma, stessa legge;
 nonche' il delitto di "frode fiscale" p.  e  p.  dall'art.  4,  primo
 comma, n. 7, della legge n. 516/1982 in relazione alla dissimulazione
 di  componenti   positivi   nelle   scritture   contabili   e   nella
 dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1983.
    All'esito  delle espletate istruttorie sommarie il p.m. richiedeva
 la citazione a giudizio dello Zanier per rispondere di tutti i  reati
 allo stesso ascritti.
    All'odierna  udienza  dibattimentale, riuniti tra loro i due proc.
 penali per evidente connessione  soggettiva  e  probatoria,  esaurita
 l'istruttoria  e  la  discussione tra le parti, il collegio sollevava
 d'ufficio la questione  di  costituzionalita'  per  violazione  degli
 artt.  25  e  3  della  Costituzione, dell'art. 4, primo comma, n. 7,
 della legge n. 516/1982, nella parte in  cui  prevede  come  elemento
 costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato
 della dichiarazione, sospendendo il giudizio e  rimettendo  gli  atti
 alla  Corte costituzionale, alla luce delle sottoesposte motivazioni.
 Rilavanza della questione di costituzionalita'.
   La relativa questione e' certamente rilevante, non essendovi dubbio
 che la norma  contestata  debba  trovare  concreta  applicazione  sul
 giudizio  de  quo.  Ne' si ritiene che tale rilevanza possa essere in
 qualche modo esclusa, argomentandosi dalla presenza  di  un'imponente
 divergenza  percentuale tra il reddito imponibile dichiarato e quello
 invece accertato nel corso del procedimento  penale.  Come  osservato
 anche dalla Corte di cassazione, sezione terza, nell'ordinanza dd. 12
 febbraio 1988, n. 374/1 infatti "l'accertamento della rilevanza della
 questione  e' pregiudiziale all'esame della sua fondatezza" e d'altro
 canto, e' evidente, che "l'eventuale dichiarazione di  illegittimita'
 costituzionale della norma, farebbe venire meno l'ipotizzabilita' del
 reato, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi".
 Non manifesta infondatezza della questione.