ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme  concernenti
 la  trasformazione  di posti di infermiere generico e psichiatrico in
 posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa  il
 5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
 Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro  la
 Regione  Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto   che   con   l'ordinanza   in   epigrafe   il  Tribunale
 Amministrativo  Regionale  della  Campania  -  Sez.  di  Salerno,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo
 comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte
 in  cui  non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di
 infermiere professionale spetti, oltre che a chi  abbia  ottenuto  il
 diploma   a  seguito  della  frequenza  dei  corsi  di  straordinaria
 riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243,  nonche'
 a  seguito  della  frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre
 1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico  di  ruolo
 in  possesso  del  diploma conseguente al corso biennale disciplinato
 dal d.m. 30 settembre 1938;
      che  il  giudice  a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacche'
 con  la  previsione  impugnata  la  legge  avrebbe  determinato   una
 ingiustificata  disparita' di trattamento fra soggetti che si trovano
 in una condizione sostanzialmente identica;
    Considerato  che  -  come  si  osserva  nella  stessa ordinanza di
 rimessione -  il  diploma  di  infermiere  professionale  secondo  la
 disciplina  del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale,
 anziche'  triennale,  del  corso  di  studi,  con  un  programma   di
 insegnamento diverso e comunque piu' contenuto;
      che,  inoltre  -  come  sempre l'ordinanza sottolinea - la norma
 impugnata e' diretta ad incentivare la qualificazione  del  personale
 infermieristico  delle  unita'  sanitarie  della Regione, mediante il
 riconoscimento della qualifica superiore ai  dipendenti  che  abbiano
 superato  gli  speciali  corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243
 del 1980 o il normale corso di  studi  per  infermieri  professionali
 disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975;
      che  la  previsione  dei  titoli  e  delle modalita' concernenti
 l'inquadramento giuridico  ed  economico  del  personale,  previsione
 diretta  a  promuoverne  il  perfezionamento  professionale,  rientra
 nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si  presta  di
 per se' ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella
 sua formulazione non si incorra  in  palesi  irrazionalita'  o  nella
 violazione di altre regole costituzionali;
      che  cio' non puo' certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che
 la  stessa  ordinanza  di  rimessione,  pur  invocando  soltanto   il
 principio di eguaglianza, da' conto della diversita' delle situazioni
 considerate dalla legge;