ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, undicesimo
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
 di  immobili  urbani),  e dell'art. 657, secondo comma, del codice di
 procedura civile, promosso con ordinanza emessa il  6  febbraio  1989
 dal  Pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi
 Quinto ed altri  e  Castignani  Costanzo,  iscritta  al  n.  196  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che il Pretore di Tolentino, nel corso di un giudizio per
 convalida   di   sfratto   per   finita   locazione   e   contestuale
 determinazione   dell'indennita'   per   la  perdita  dell'avviamento
 commerciale, con ordinanza emessa il 6 febbraio 1989,  ha  sollevato,
 in  riferimento  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art. 69, undicesimo comma, della legge 27 luglio 1978,
 n. 392, nella parte in cui, nei giudizi per convalida di sfratto  per
 finita  locazione  di  immobili  non abitativi, subordina alla previa
 corresponsione   dell'indennita'   d'avviamento   l'esecuzione    del
 provvedimento  di  rilascio,  anziche' la stessa proponibilita' della
 domanda;
       b)  dell'art.  657,  secondo  comma,  del  codice  di procedura
 civile, nella parte in  cui,  limitatamente  alle  locazioni  la  cui
 risoluzione  da'  diritto al conduttore di conseguire l'indennita' di
 avviamento, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto
 dopo  la  scadenza del rapporto, ma anteriormente alla corresponsione
 della suddetta indennita' e comunque indipendentemente da essa;
      che,  in  particolare,  il  Pretore  rimettente  rileva  che  il
 conduttore non puo' essere condannato al  pagamento  delle  spese  di
 giudizio, non essendo responsabile della lite per non aver rilasciato
 l'immobile in mancanza del pagamento dell'indennita', posto  che,  se
 tanto  avesse  fatto,  avrebbe  rinunciato  alla possibilita' - dalla
 legge garantitagli - di  non  restituire  l'immobile  se  non  previa
 corresponsione dell'indennita' stessa;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto
 tramite  l'Avvocatura  dello  Stato,  ha  chiesto   la   declaratoria
 d'infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'impugnato  art.  69  testualmente subordina al
 pagamento  dell'indennita'  di  avviamento  la  sola  esecuzione  del
 provvedimento  di  rilascio,  in  virtu'  di  una  scelta legislativa
 razionalmente esclusiva di ogni nesso tra il  momento  cognitivo  del
 rapporto,   volto  alla  formazione  del  titolo,  e  la  circostanza
 dell'avvenuta corresponsione dell'indennita', idonea  a  condizionare
 esclusivamente l'azione esecutiva del titolo stesso;
      che,  quindi, la pregiudizialita', tra pagamento dell'indennita'
 e cognizione del merito, configurata dal giudice  a  quo  sulla  base
 degli  invocati  parametri costituzionali, appare erronea, atteso che
 il primo presuppone l'avvenuto accertamento della  conclusione  della
 locazione   e  mai  potrebbe  percio'  atteggiarsi  a  condizione  di
 proponibilita' della relativa domanda;
      che  il  conduttore  e'  in ogni caso facultizzato ad effettuare
 formale  offerta   dell'immobile   condizionatamente   al   pagamento
 dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione,
 puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal  modo  evitando  le
 conseguenze   paventate   dal  giudice  a  quo  riguardo  alle  spese
 processuali;
      che  queste  ultime,  nella  fattispecie, si pongono al Pretore,
 quanto a liquidazione, nella prospettata, problematica forma a  causa
 del verificatosi, anomalo, simultaneus processus relativo a convalida
 e determinazione - giudizi viceversa  disciplinati,  rispettivamente,
 dal  procedimento  ex  artt.  657  e seguenti del codice di procedura
 civile e dal rito speciale del lavoro - nonche' in  dipendenza  della
 mancata  applicazione dell'art. 663 del codice di procedura civile in
 tema di non-opposizione del convenuto;
      che  pertanto le due questioni sollevate appaiono manifestamente
 infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;