IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile
 iscritta al n. 1620/84 del r.g. promossa da Sciuto  Agatino,  nato  a
 Catania  il  18  settembre  1942  e Russo Maria, nata a Catania il 14
 agosto  1951,  residenti  in  Catania,  via  Sapri  n.  49,  ed   ivi
 elettivamente  domiciliati  in  piazza  Lanza n. 14, presso lo studio
 dell'avv. Gaetano Mustica che li rappresenta e difende giusta procura
 a  margine  dell'atto  di  citazione,  attori, contro Nicotra Alfio e
 Saggese Olga, domiciliati e residenti in Catania ed ivi elettivamente
 domiciliati  in  viale  Jonio  n.  87,  presso  lo  studio  dell'avv.
 Salvatore Ciavola Consiglio  che  lo  rappresenta  e  difende  giusta
 procura   a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,
 convenuti, contro Nicotra Angelo, Nicotra Antonino, Nicotra  Santa  e
 Nicotra  Grazia,  tutti  residenti  in  Catania  ed ivi elettivamente
 domiciliati in viale Jonio, 87, presso lo studio dell'avv.  Salvatore
 Ciavola  Consiglio  che  li  rappresenta  e  difende giusta procura a
 margine della comparsa di costituzione dell'8 maggio 1984, convenuti,
 e  contro  Nicotra  Giuseppa,  convenuta  contumace; rimessa la causa
 all'udienza collegiale del 29 maggio 1987;
    Premesso  che  A.  Sciuto e M. Russo hanno chiesto la condanna dei
 convenuti al rimborso delle spese di  registrazione  della  scrittura
 privata  del  24  gennaio 1976, alla cui stregua dette spese dovevano
 gravare sulla parte inadempiente, e che con  sentenza  definitiva  di
 pari data questo giudice ha acclarato l'inadempimento dei convenuti e
 disposto il trasferimento  coattivo  dell'immobile  in  favore  degli
 attori;
    Considerato che:
       a)  secondo questo giudice l'art. 60 del d.p. n. 634/1972, deve
 interpretarsi, specialmente con riferimento all'inciso "anche tra  le
 parti",  nel  senso  che  sono  nulli  non  solo i patti che incidono
 sull'obbligazione tributaria, e sulla  responsabilita'  solidale  dei
 contraenti  nei  confronti  dello Stato, ma anche quei patti che, pur
 nell'ambito del rapporto interno tra di condebitori solidali, valgono
 a  porre  a carico dell'una o dell'altra parte il carico dell'imposta
 di  registro  in  modo  diverso  dalla  regola  fissata  in  tema  di
 solidarieta'  passiva (art. 1298 del c.c.), secondo cui "nei rapporti
 interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori..."
 e   "le  parti  di  ciascuno  si  presumono  uguali  se  non  risulta
 diversamente"; con la conseguenza che, nulli i patti  che  pongono  a
 carico dell'inadempiente le spese di registrazione (come il patto che
 viene in rilievo nella fattispecie  in  esame),  dette  spese  devono
 ripartirsi  a  meta'  tra  parte  venditrice e parte compratrice, non
 potendosi neppure applicare l'art. 1475 del c.c., che pone  a  carico
 del  compratore (se non pattuito diversamente) le spese del contratto
 e quelle accessorie (tra cui  si  fanno  rientrare  anche  quelle  di
 registrazione);
       b)  a  conclusione siffatta il Collegio perviene, dopo meditata
 indagine,  sulla  base  del  rilievo  che  altrimenti   opinando   la
 disposizione  in  esame  non avrebbe alcun significato, mentre la sua
 ratio va individuata nella volonta' di impedire che il carico fiscale
 possa  essere  trasferito  a piacimento dei contraenti (e di fronte a
 tale ratio cederebbe anche il principio dettato  dall'art.  1475  del
 c.c.);
       c)   ne   discende   che   nella   specie,   adottandosi   tale
 interpretazione parte attrice potrebbe ottenere la restituzione della
 sola  meta'  delle  spese  di registrazione, laddove, in mancanza del
 divieto di cui al cit. art. 60,  essa  avrebbe  diritto  al  rimborso
 dell'intera somma pagata a titolo di imposta di registro;
       d)  sulla scia d'autorevole dottrina, ritiene, altresi', questo
 giudice  che  nella  legge  (n.  825/1971)  concernente   la   delega
 legislativa  per  la  riforma tributaria non fu inserito alcun inciso
 dal quale il Governo potesse comunque argomentare  di  aver  ricevuto
 l'autorizzazione   ad   emanare  norme  diverse  da  quelle  d'indole
 tributaria, ed a riformare sia pure parzialmente  il  codice  civile;
 ne'  puo'  seriamente  dubitarsi che, mentre e' del tutto irrilevante
 per il Fisco il patto tra i condebitori solidali  inteso  a  regolare
 l'onere  tributario  nei  loro  rapporti  (e  si  vede al riguardo la
 problematica generale affrontata in tema dalla Corte costituzionale),
 il divieto del patto incide sull'autonomia privata dei pasciscenti, e
 quindi in un campo che neppure indirettamente  puo'  dirsi  collegato
 con l'obbligazione tributaria;
       e)  ne  discende  che  l'ultimo  inciso  del  cit.  art.  60 e'
 costituzionalmente illegittimo essendo il Governo incorso  nel  vizio
 di  eccesso  di  delega  (art.  76  della Costituzione); e si e' gia'
 rimarcata la rilevanza di detta questione nel presente  giudizio  (v.
 retro, lett. c);