IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n. 202 del ruolo generale dell'anno 1988,  promossa  da:  I.N.P.S.  -
 Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore,  avv.  Angelo  Acquaviva,  contro:  Bossutto
 Luisa, Calzolari Orsolina e Monti Maria, avv. Elena Passanti.
    Con  sentenza  2-23 febbraio 1988 il pretore del lavoro di Bologna
 ha condannato  l'I.N.P.S.  a  integrare  al  minimo  le  pensioni  di
 riversibilita'   erogate   dalla   gestione   speciale   commercianti
 dell'istituto  alle   signore   Luisa   Bossutto   e   Maria   Monti,
 rispettivamente  dal 1º agosto 1979 e dal 1º agosto 1980; la Bossutto
 e' titolare anche di pensione diretta dello Stato e la Monti di altra
 pensione diretta della C.P.D.E.L. Con la medesima sentenza l'I.N.P.S.
 e'  stato  condannato  a  integrare  al   minimo   la   pensione   di
 riversibilita'  erogata  dal  1º  agosto 1980 dalla gestione speciale
 artigiani alla signora Orsolina Calzolari, titolare anche di pensione
 di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria.
    L'I.N.P.S.  propone appello, eccependo che la sentenza n. 314/1985
 non puo' essere estesa alle  disposizioni  speciali  degli  artt.  1,
 secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, sugli artigiani e
 19,  secondo  comma,  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613,   sui
 commercianti, avendo dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle
 diverse disposizioni dell'art.  2,  secondo  comma,  lett.  a)  della
 legge  12  agosto  1962, n. 1338, nella parte specificamente indicata
 nella sentenza, e dell'art. 23 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,
 nelle  parti  non  dichiarate  costituzionalmente  illegittime  dalle
 sentenze n. 230/1974 e n.  263/1976.
    La  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  secondo comma,
 della  legge  n.   613/1966   e'   stata   dichiarata   dalla   Corte
 costituzionale,  con  le  sentenze  n.  102/1982 e n. 184/1988, nelle
 parti  che  negano  l'integrazione  al  minimo  della   pensione   di
 invalidita'    erogata    dalla    gestione   speciale   commercianti
 dell'I.N.P.S., per i titolari di pensione diretta  statale,  e  della
 pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione per i titolari di
 pensione diretta a carico dello Stato, delle  Ferrovie  dello  Stato,
 della  C.P.D.E.L.  e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione
 generale  obbligatoria,  allorche',  per  effetto  del  cumulo,   sia
 superato il minimo garantito dalla legge.
    Con  le sentenze n. 34/1981 e n. 184/1988, la Corte costituzionale
 ha dichiarato inoltre la illegittimita' costituzionale, per contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 1339/1962
 nelle parti che escludono l'integrazione  al  minimo  delle  pensioni
 dirette   e  di  riversibilita'  a  carico  della  gestione  speciale
 artigiani dell'I.N.P.S.,  nei  confronti  dei  titolari  di  pensione
 diretta a carico dello Stato; con la sentenza n. 314/1985 la Corte ha
 rilevato che non e' giustificato il divieto di integrare al minimo le
 pensioni  di  riversibilita'  concorrenti  con  le  pensioni dirette,
 qualora entrambe siano poste  a  carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria.
    Non   appare   dunque   giustificato   neppure  il  divieto  della
 integrazione al minimo della  pensione  di  riversibilita'  a  carico
 della  gestione  speciale  commercianti  per  i  titolari di pensione
 diretta dello Stato o della C.P.D.E.L. (Bossutto  e  Monti)  e  della
 pensione  di  riversibilita'  a carico della gestione artigiani per i
 titolari   di   pensione    diretta    dell'assicurazione    generale
 dell'I.N.P.S.  (Calzolari),  dal  momento  che  gli  art. 19, secondo
 comma, della legge n. 613/1966 e 1, secondo  comma,  della  legge  n.
 1339/1962  riproducono  per  le  gestioni  speciali norme identiche a
 quella dettata dall'art. 2, lett. a) della legge n. 1338/1962  e  che
 l'art.  23  della  legge 30 aprile 1969, n. 153 "appare come semplice
 elemento di raffronto" (sent. n.  34/1981  e  n.  314/1985):  con  le
 sentenze  n.  34/1981  e  n.  184/1988  la  Corte  costituzionale  ha
 segnalato, infatti, che non esiste alcuna ragione economica o sociale
 che  valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e
 lavoratori autonomi nei settori dell'artigianato e del  commercio  in
 ordine  al  minimo vitale e che, una volta riconosciuta ai lavoratori
 dipendenti l'integrazione al minimo della pensione dell'I.N.P.S., non
 vi e' alcun motivo perche' tale integrazione debba essere negata solo
 perche' la pensione inferiore al minimo sia  erogata  dalla  gestione
 speciale  artigiani  o  da  quella  per i commercianti anziche' dalla
 gestione ordinaria dell'I.N.P.S., dato che la pensione  assolve,  per
 le  particolari  categorie, la medesima funzione svolta per gli altri
 lavoratori dalla pensione a carico dell'assicurazione ordinaria.
    Con  la  sentenza  n. 184/1988, infine, la Corte costituzionale ha
 segnalato la irrazionalita' della discriminazione del trattamento  di
 riversibilita'  rispetto  alla  pensione diretta (di invalidita' e di
 vecchiaia), essendo esclusa "una differenza di tutela fra titolari di
 pensioni  dirette  e  percettori di trattamenti di riversibilita', la
 quale  non  troverebbe  rispondenza  in  sostanziali  differenze   di
 condizioni  economiche  e  sociali  tra le due categorie di titolari,
 caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro  dovuto  e'
 comunque  corrispettivo,  differito  nel  tempo,  di  una  prolungata
 prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di  lavoro"
 (sent.  n.  34/1981): la Corte ha ripetuto l'argomento adottato nella
 sentenza n. 102/19882, riguardante  il  cumulo  di  pensione  diretta
 statale  e  di  riversibilita'  dell'I.N.P.S.,  nel senso che "non si
 ravvisa... alcuna giustificazione economia  o  sociale  che  valga  a
 spiegare  la  disparita' lamentata, in quanto, una volta riconosciuta
 al titolare di pensione diretta dello Stato il diritto  ad  integrare
 al  minimo la pensione diretta dell'I.N.P.S. (sent. n. 102/1982), non
 si vede come si possa negare  al  titolare  della  medesima  pensione
 statale  il  diritto  ad  integrare  la  pensione  di  riversibilita'
 dell'I.N.P.S., che  e'  strutturalmente  di  importo  inferiore  alla
 pensione diretta".
    Le  sentenze  che  hanno  dichiarato  la  parziale  illegittimita'
 costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della  legge  12  agosto
 1962,  n.  1339,  e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n.
 613, fanno riferimento a  situazioni  giuridiche  diverse  da  quelle
 dedotte  in  giudizio;  la sentenza n. 314/1985 non riguarda le norme
 speciali in esame.
    Pertanto  le questioni di legittimita' costituzionale non appaiono
 manifestamente infondate: esse sono rilevanti ai fini  del  giudizio,
 poiche'  dalla  loro  soluzione  dipende  il  diritto  delle  signore
 Bossutto,  Monti  e  Calzolari  alla  integrazione  al  minimo  delle
 pensioni  di  riversibilita'  per  i  periodi preceduti al 1º ottobre
 1983;  la  questione   riferita   al   cumulo   della   pensione   di
 riversibilita'  della  gestione  artigiani  con  le  pensione diretta
 ordinaria dell'I.N.P.S. e' stata gia' sollevata dal pretore di Milano
 con  ordinanza  del  15  marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale - prima serie
 speciale n. 31/1988).