IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8755 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1975 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 maggio 1989 e vertente tra: 1) Industria Buitoni Perugina S.p.a.; 2) Pepi S.p.a., in persona dei relativi legali rappresentanti pro-tempore elettivamente domiciliate in Roma, via Porpora, 9, presso lo studio dei procuratori avvocati Vittorio Ripa di Meana e Guido Ninni che le rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione, attrici, e Cassa conguaglio zuccheri in persona del presidente pro-tempore domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, convenuta. Oggetto: ripartizione somme; Rilevato che le attrici, con distinte citazioni, notificate in data 12 giugno 1975, avevano rappresentato di aver inoltrato, ai senzi del d.m. 22 giugno 1974, regolare denunzia delle giacenze di zucchero alla data del 1º luglio 1974, e di aver versato gli importi relativi alle predette giacenze, come previsti dal d.-l. 8 luglio 1974, n. 255, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 352, e chiedevano pertanto alla convenuta la restituzione integrale delle somme versate, oltre agli interessi legali e al risarcimento dell'ulteriore danno, con previa istanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale per asserita incostituzionalita' del d.-l. n. 255/1974; che a tale richiesta insisteva la convenuta; che, in corso di lite entrava in vigore la legge 16 ottobre 1985, n. 554, sicche', con ordinanza collegiale, la causa veniva rimessa sul ruolo onde dar modo alle attrici di produrre la documentazione richiesta dalla legge sopravvenuta; che le attrici dichiaravano di non essere in grado, parzialmente la Buitoni e totalmente la Pepi, di produrre la documentazione richiesta, sicche' chiedevano l'accoglimento delle rispettive domande sulla base della documentazione sin qui acquisita ovvero che fosse sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 554/1985; Ritenuto che la richiesta principale non puo' essere accolta, allo stato attuale della legislazione, in quanto l'art. 1 surricordato subordina la restituzione delle somme versate al calcolo del consumo di zucchero per il periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975, sicche' in mancanza di tale dato non puo' essere verificata l'effettiva sussistenza delle scorte di esercizio; che peraltro la subordinata richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale deve essere accolta, in quanto la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 554/1985 non appare manifestamente infondata; che giova rilevare al riguardo che laddove gli articoli suindicati richiedono la produzione documentale contabile relativa al periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975, introducono, per la restituzione delle somme, un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che si riferiva soltanto al 1974; ritiene il collegio che il legislatore nazionale ben avrebbe potuto imporre oneri diversi, in ipotesi anche piu' gravosi, di quelli previsti dalla normativa comunitaria, se e in quanto la specificita' della situazione interna avesse imposto l'adozione di misure peculiari; poiche' peraltro non risulta ne' dal testo della legge, ne' dai relativi lavori preparatori, ne' dal notorio che la situazione italiana dovesse imporre situazioni del genere di quelle recepite nella legge, consegue che laddove si richedono prove contabili riferentesi a periodo non in contestazione (il 1975) e cioe' a distanza di otto anni dalla emanazione del surricordato regolamento CEE e di undici anni rispetto al periodo cui la restituzione si riferisce, e' legittimo il dubbio che la normativa in questione, di per se' non sorretta da razionale giustificazione, imponga un onere troppo gravoso ai soggetti interessati, si' da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale del diritto relativo, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; e' appena il caso di sottolineare che non e' dato rinvenire nell'ordinamento norma alcuna che imponga la conservazione delle scritture contabili per periodi cosi' lunghi, mentre non era possibile prevedere, alla luce del dettato del regolamento CEE n. 2680 del 5 dicembre 1974, che potesse essere richiesta, ai fini della restituzione, la produzione delle scritture contabili relative al 1975, periodo questo non in contestazione; Va pertanto dichiarata non mafistamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui, riferendosi al consumo di zucchero nel periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975, subordinano la restituzione delle somme versate dalle aziende operanti nel settore alla produzione di scritture contabili diverse da quelle relative al periodo in contestazione, la cui conservazione non poteva dirsi ne' prescritta da norme di legge ne' scaturite dall'esistenza di una controversia, cosi' operando senza una base di razionalita' e rendendo eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del diritto vantato, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; In punto di rilevanza, devesi osservare che il d.-l. 8 luglio 1974, n. 255, aveva imposto di versare alla Cassa Conguaglio Zucchero una somma determinata a seconda del prodotto detenuto, alla data del 1º luglio 1974, ove questo fosse superiore a 500 kg; orbene, e' evidente che la domanda della Buitoni, quanto meno potrebbe essere accolta ove si ritenesse sufficiente la documentazione contabile relativa al 1974, donde, stante l'avvenuta riunione dei due procedimenti, la palese incidenza della pronuncia richiesta sul processo in corso.