IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado  iscritta  al  n.  8755  del  ruolo  generale  per  gli  affari
 contenziosi   dell'anno   1975  posta  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale del 19 maggio 1989 e vertente tra:
 1)  Industria Buitoni Perugina S.p.a.; 2) Pepi S.p.a., in persona dei
 relativi legali rappresentanti pro-tempore elettivamente  domiciliate
 in  Roma,  via  Porpora, 9, presso lo studio dei procuratori avvocati
 Vittorio Ripa di Meana e Guido Ninni che le rappresentano e difendono
 per  delega  a  margine  dell'atto  di  citazione,  attrici,  e Cassa
 conguaglio zuccheri in persona del presidente pro-tempore domiciliata
 in  Roma,  via dei Portoghesi, 12, presso l'avvocatura generale dello
 Stato che la rappresenta e difende  per  legge,  convenuta.  Oggetto:
 ripartizione somme;
    Rilevato  che  le  attrici,  con distinte citazioni, notificate in
 data 12 giugno 1975, avevano  rappresentato  di  aver  inoltrato,  ai
 senzi  del  d.m.  22 giugno 1974, regolare denunzia delle giacenze di
 zucchero alla data del 1º luglio 1974, e di aver versato gli  importi
 relativi  alle  predette  giacenze,  come previsti dal d.-l. 8 luglio
 1974, n. 255, convertito nella  legge  10  agosto  1974,  n.  352,  e
 chiedevano  pertanto  alla  convenuta la restituzione integrale delle
 somme  versate,  oltre  agli  interessi  legali  e  al   risarcimento
 dell'ulteriore  danno,  con  previa  istanza di remissione degli atti
 alla Corte costituzionale per asserita incostituzionalita' del  d.-l.
 n. 255/1974;
      che a tale richiesta insisteva la convenuta;
      che,  in  corso  di  lite  entrava in vigore la legge 16 ottobre
 1985, n. 554, sicche', con  ordinanza  collegiale,  la  causa  veniva
 rimessa  sul  ruolo  onde  dar  modo  alle  attrici  di  produrre  la
 documentazione richiesta dalla legge sopravvenuta;
      che le attrici dichiaravano di non essere in grado, parzialmente
 la Buitoni e  totalmente  la  Pepi,  di  produrre  la  documentazione
 richiesta, sicche' chiedevano l'accoglimento delle rispettive domande
 sulla base della documentazione sin qui acquisita  ovvero  che  fosse
 sollevata  questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1 e 2 della legge n. 554/1985;
    Ritenuto che la richiesta principale non puo' essere accolta, allo
 stato attuale della legislazione, in  quanto  l'art.  1  surricordato
 subordina  la restituzione delle somme versate al calcolo del consumo
 di zucchero per il periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975, sicche'  in
 mancanza   di  tale  dato  non  puo'  essere  verificata  l'effettiva
 sussistenza delle scorte di esercizio;
      che  peraltro  la subordinata richiesta di remissione degli atti
 alla Corte costituzionale deve essere accolta, in quanto la questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e 2 della legge n.
 554/1985 non appare manifestamente infondata;
      che   giova  rilevare  al  riguardo  che  laddove  gli  articoli
 suindicati richiedono la produzione documentale contabile relativa al
 periodo   1º   luglio   1974-30  giugno  1975,  introducono,  per  la
 restituzione delle somme, un onere  diverso  e  non  coincidente  con
 quello  previsto dal regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che si
 riferiva soltanto al 1974; ritiene il  collegio  che  il  legislatore
 nazionale  ben avrebbe potuto imporre oneri diversi, in ipotesi anche
 piu' gravosi, di quelli previsti dalla normativa comunitaria, se e in
 quanto  la  specificita'  della  situazione  interna  avesse  imposto
 l'adozione di misure peculiari; poiche' peraltro non risulta ne'  dal
 testo  della  legge,  ne'  dai  relativi  lavori preparatori, ne' dal
 notorio che la situazione italiana  dovesse  imporre  situazioni  del
 genere  di  quelle  recepite  nella  legge,  consegue  che laddove si
 richedono prove contabili riferentesi a periodo non in  contestazione
 (il  1975)  e  cioe'  a  distanza  di  otto anni dalla emanazione del
 surricordato regolamento CEE e di undici anni rispetto al periodo cui
 la restituzione si riferisce, e' legittimo il dubbio che la normativa
 in questione, di per se' non sorretta da  razionale  giustificazione,
 imponga  un  onere  troppo  gravoso  ai  soggetti interessati, si' da
 rendere  eccessivamente  difficile  la  tutela  giurisdizionale   del
 diritto relativo, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della
 Costituzione; e' appena il caso  di  sottolineare  che  non  e'  dato
 rinvenire  nell'ordinamento norma alcuna che imponga la conservazione
 delle scritture contabili per periodi cosi' lunghi,  mentre  non  era
 possibile  prevedere,  alla  luce  del dettato del regolamento CEE n.
 2680 del 5 dicembre 1974, che potesse essere richiesta, ai fini della
 restituzione,  la  produzione  delle  scritture contabili relative al
 1975, periodo questo non in contestazione;
    Va  pertanto dichiarata non mafistamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16  ottobre
 1985,  n. 554, nella parte in cui, riferendosi al consumo di zucchero
 nel  periodo  1º  luglio  1974-30   giugno   1975,   subordinano   la
 restituzione  delle  somme versate dalle aziende operanti nel settore
 alla produzione di scritture contabili diverse da quelle relative  al
 periodo  in  contestazione, la cui conservazione non poteva dirsi ne'
 prescritta da norme di legge  ne'  scaturite  dall'esistenza  di  una
 controversia,  cosi'  operando  senza  una  base  di  razionalita'  e
 rendendo eccessivamente difficoltosa la  tutela  giurisdizionale  del
 diritto  vantato,  per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
    In  punto  di  rilevanza,  devesi  osservare che il d.-l. 8 luglio
 1974, n. 255, aveva imposto di versare alla Cassa Conguaglio Zucchero
 una  somma determinata a seconda del prodotto detenuto, alla data del
 1º luglio 1974, ove questo fosse  superiore  a  500  kg;  orbene,  e'
 evidente  che  la  domanda della Buitoni, quanto meno potrebbe essere
 accolta ove si  ritenesse  sufficiente  la  documentazione  contabile
 relativa   al   1974,  donde,  stante  l'avvenuta  riunione  dei  due
 procedimenti, la  palese  incidenza  della  pronuncia  richiesta  sul
 processo in corso.