IL PRETORE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale ex art.  23  della  legge  n.  87/1953,  emanata
 all'udienza  del 20 settembre 1989, nella causa iscritta la n. 707/88
 r.g. promosso da Crippa Giosue', elettivamente domiciliato presso  lo
 studio  dell'avv.  Lino Lesma, in desio, corso Italia n. 78/B, che lo
 rappresenta e difende per procura a margine del ricorso,  ricorrente,
 contro  Aorsio  Ernestino, elettivamente domiciliato presso lo studio
 dell'avv. Ferdinando Guggeri, in Seregno, via Medici n.  14,  che  lo
 rappresenta  e difende per procura a margine della memoria difensiva,
 convenuto.
    Oggetto:    determinazione    dell'indennita'   per   la   perdita
 dell'avviamento commerciale.
                            FATTO E DIRITTO
    Con  ricorso  depositato  in  data  31 marzo 1988, Crippa Giosue',
 premesso d'essere  proprietario  dell'immobile  sito  in  desio,  via
 Ferravilla n. 1, condotto in locazione ad uso di panetteria da Arosio
 Ernestino, e d'avere ottenuto  convalida  dell'intimata  licenza  per
 finita  locazione con ordinanza del 15 dicembre 1987, per la scadenza
 del 3 aprile 1987, ha domandato al pretore di  Desio  di  determinare
 l'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento commerciale dovuta al
 conduttore relativamente al predetto immobile.
    Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha domandato la condanna
 della   controparte   alla   corresponsione   in    proprio    favore
 dell'indennita',  deducendo  che  essa va determinata nella misura di
 ventiquattro mensilita' del canone offerto dal conduttore con lettera
 pervenuta  alla  controparte  in  data  26 marzo 1987, lettera con la
 quale  si  e'  altresi'  impegnato  a  costituire,   all'atto   della
 rinnovazione  contrattuale  e  per  la  durata del contratto, polizza
 assicurativa o fidejussione bancaria pari  ad  una  somma  di  dodici
 mensilita' del canone offerto.
    A seguito di c.t.u., e del deposito di note difensive autorizzate,
 il  pretore  ritiene  che  le   norme   applicabili   alla   presente
 controversia  siano  sospette di incostituzionalita' per contrarieta'
 al principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione,  e  solleva
 pertanto  d'ufficio questione di legittimita' costituzionale ai sensi
 dell'art. 23 della legge n. 87/1953.
    L'art.  69  della  legge  n. 392/1978, come novellato dal d.-l. n.
 832/1986, conv. con mod. nella legge n. 15/1987, prevede  il  diritto
 del   conduttore   all'indennita'   per  la  perdita  dell'avviamento
 commerciale, stabilendo che ove il locatore comunichi l'intenzione di
 non  proseguire  la  locazione,  ovvero ometta ogni comunicazione, se
 dovuta, il conduttore puo' offrire un nuovo canone.
    Nel  caso di mancata accettazione da parte del locatore, questi e'
 tenuto  a  corrispondere  alla  controparte  una  indennita'  pari  a
 ventiquattro   mensilita'   (ovvero   trenta  per  le  locazioni  con
 destinazione alberghiera) del canone  offerto.  Qualora  non  vi  sia
 stata  alcuna  offerta,  l'indennita'  va  determinata  in ventuno (o
 venticinque) mensilita' del canone corrente di mercato.
    Secondo il parere del pretore, tale disciplina presenta profili di
 contrarieta'   al   precetto   costituzionale   di   uguaglianza    e
 regionevolezza per due ordini di ragioni.
    La  legge  prevede  infatti  due  alternativi  criteri  di computo
 dell'indennita', a seconda che il conduttore  offra,  oppure  no,  un
 nuovo  canone  per  la presentazione della locazione. Tali criteri si
 diversificano  sia  per  la  individuazione  della  base  di  calcolo
 dell'indennita'  stessa  (canone  di  nercato  o  canone  offerto dal
 conduttore), sia per il  numero  di  mensilita'  a  cui  commisurarla
 (ventiquattro  o  trenta  nel  primo  caso, ventuno o venticinque nel
 secondo).
    Premesso    quindi,    secondo   quanto   chiarito   dalla   Corte
 costituzionale, che l'indennita' in esame viene  determinata  secondo
 criteri  automatici, avendo funzione riparatoria di un danno presunto
 dal legislatore sulla base della constatazione  del  corso  ordinario
 degli   eventi   (v.   Corte   costituzionale   n.  300/1983  non  e'
 manifestamente    infondato    ritenere    priva    di    ragionevole
 giustificazione   alla  stregua  del  principio  di  uguaglianza,  la
 previsione  di  due  diversi  criteri  automatici  di  determinazione
 dell'indennita',  in  mancanza  di  elementi  di  fatto che valgono a
 differenziare le due situazioni sostanziali che  ne  costituiscono  i
 presupposti di applicabilita'.
    Ed  invero,  le  norme  in  commento  consentono che l'esborso del
 locatore possa essere in concreto individuato in misura sensibilmente
 superiore rispetto a quella calcolata secondo il parametro del canone
 di mercato. Cio' si verifica, peraltro, a seguito di una  unilaterale
 determinazione del conduttore, senza che la maggiorazione presupponga
 la sussistenza a suo  carico  di  un  pregiudizio  economico  per  il
 rilascio  dell'immobile, piu' elevato rispetto a quello valutato alla
 stregua del canone di mercato. In altre parole, il sistema di calcolo
 dell'istituto  in  esame,  come  disciplinato dai commi ottavo e nono
 dell'art. 69, puo' risolversi - come nel caso oggetto della  presente
 controversia - in una disciplina di miglior favore per il conduttore,
 non giustificata dal presupposto sostanziale  di  un  maggior  danno,
 anche  meramente  presunto sulla base dell'id quod plerumque accidit,
 rispetto a quello valutato ai sensi del decimo comma.
    E'  pertanto  lecito  concludere  che  il metodo di determinazione
 dell'indennita'  ex  art.  69,  ottavo  e  nono  comma,  si  appalesa
 contrario al principio di ragionevolezza.
    Un secondo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione e'
 manifestato dal  fatto  che  la  normativa  in  esame  trascura  ogni
 "valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e
 del  locatore",   e   consente   che   "in   mancanza   di   elementi
 discriminatori,  categorie di conduttori economicamente piu' forti si
 arricchiscano ai danni di categorie di locatori i quali si trovano in
 una  condizione  economicamente piu' debole" (Corte costituzionale n.
 108/1986).
    Va  infine  osservato  che  il  giudizio  non puo' essere definito
 indipendentemente dalla risoluzione della  prospettata  questione  di
 legittimita' costituzionale.
    Dagli  atti  di  causa  risulta  infatti  che il canone di mercato
 determinato dal c.t.u. e' pari a L. 9.784.009, metre  quello  offerto
 dal  conduttore  con  lettera  pervenuta alla controparte il 26 marzo
 1987 e' pari a L. 15.600.000. E' pertanto evidente  che  l'indennita'
 per  la  perdita  dell'avviamento commerciale e' di L. 31.200.000, se
 determinata in ventiquattro mensilita' del canone offerto; e'  invece
 di  L.  17.122.016  se  rapportata alle ventuno mensilita' del canone
 corrente di mercato.
    Alla  stregua  delle motivazioni che precedono, il pretore ritiene
 rilevante  e   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  69,  ottavo  e nono comma,
 della legge n. 392/1978, in relazione all'art. 3 della  Costituzione.
    Devono pertanto disporsi la trasmissione degli atti della presente
 controversia alla  Corte  costituzionale,  e  la  conseguente,  e  la
 conseguente sospensione del giudizio.