Ricorso  della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del
 vice-presidente  della  giunta  pro-tempore  cav.  gran  croce   Aldo
 Balzarini,  giusta  deliberazione  della  giunta regionale 12 ottobre
 1989 n. 1658, rappresentata e difesa - in virtu' di procura  speciale
 del  16 ottobre 1989 (rep. n. 2736), rogata dall'avv. Franco Visetti,
 segretario della giunta ed ufficiale rogante - dall'avv. prof. Sergio
 Panunzio  e  presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza
 Borghese n. 3 (studio  legale  Guarino),  contro  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica, per la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.  3,
 terzo  e  quinto comma, dell'art. 5, primo comma, dell'art. 17, sesto
 comma, dell'art. 21, primo comma, lett. c),  e  dell'art.  26,  primo
 comma,  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322;  per
 violazione dell'art. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), dell'art. 5  (spec.  n.
 1)  e  dell'art.  16  dello  statuto speciale del Trentino-Alto Adige
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative  norme  d'attuazione
 (in  particolare  stabilite  dagli  artt. 2 e 10 del d.P.R. 31 luglio
 1978, n. 1017, e dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  474),  in
 relazione  altresi' alle norme del titolo terzo (artt. 13 e 16) della
 legge 11 marzo 1972, n.  118;  nonche'  dei  principi  relativi  alla
 funzione  statale  di indirizzo e di coordinamento dell'art. 76 della
 Costituzione.
                               F A T T O
    1.  -  E' noto che l'art. 24 della legge n. 400/1988 ha attribuito
 al  Governo  una  delega  per  la  riforma  degli  enti  pubblici  di
 informazione   statistica   e   per  la  istituzione  di  un  sistema
 interconnesso di  uffici  statistici  composto  da  "tutte  le  fonti
 pubbliche  preposte  alla  raccolta  e  alla  elaborazione  dei  dati
 statistici a livello centrale e locale" (art. 24, primo comma,  lett.
 a)). Come rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 242/1989
 (che ebbe ad occuparsi anche di tale argomento) "L'istituzione di  un
 sistema   formato   da   una   pluralita'  di  fonti  statistiche  e'
 direttamente consequenziale alla  previsione  costituzionale  di  una
 pluralita'  di  centri  di  indirizzo  politico  e  amministrativo  -
 connaturata  all'articolazione  regionale  o,   piu'   in   generale,
 autonomistica  del  nostro  ordinamento (art. 5 della Costituzione -,
 dal momento  che  l'informazione  statistica  costituisce  un  potere
 implicito  nelle  competenze  materiali  affidate  ai vari soggetti e
 organi pubblici".
    E'  chiaro,  dunque,  come spetti alla regione autonoma ricorrente
 una potesta' legislativa (ed amministrativa) di livello  primario  in
 materia  di attivita' statistiche, che e' implicita in quella ad essa
 attribuita - per tutte le varie materie di specifica competenza dagli
 artt. 4, 5 e 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia.
    Non  solo.  Dovendo poi l'attivita' statistica di competenza della
 regione essere svolta da appositi uffici od  enti  regionali,  spetta
 dunque   alla   regione   autonoma   ricorrente  anche  una  potesta'
 legislativa (ed amministrativa) esclusiva ( ex art. 4,  n.  1,  dello
 statuto)  in  ordine  all'ordinamento degli uffici regionali preposti
 alla attivita' statistica e del personale ad essi addetto.
    Infine  si  deve  considerare  che  fra  gli  enti  i  cui  uffici
 statistici sono inseriti nel  sistema  statistico  nazionale,  e  che
 quindi  soggiacciono  per  vari  aspetti  alla disciplina del decreto
 legislativo n. 322/1989, ve ne sono  alcuni  -  quali  i  comuni,  le
 unita'  sanitarie  locali  e  le  camere  di commercio (art. 2, primo
 comma, lettere e) ed f) del d.-l.  n.  322/1989)  i  cui  ordinamenti
 costituiscono    oggetto    della    competenza    legislativa    (ed
 amministrativa) riservata dallo statuto alla regione ricorrente:   v.
 infatti  art.  4,  n.  7, e n. 9, dello statuto, che attribuisce alla
 regione una competenza esclusiva nell'ordinamento delle  uu.ss.ll.  e
 delle  camere  di  commercio;  ed art. 5, n. 1, dello statuto, che le
 attribuisce una competenza concorrente per l'ordinamento dei  comuni.
 Tutti   enti,  questi,  in  relazione  ai  quali  la  istituzione  ed
 organizzazione dei relativi uffici statistici,  costituisce,  dunque,
 specifico  oggetto  della  competenza riservata alla regione per cio'
 che concerne tutto il loro "ordinamento" ed il relativo personale.
    Le suddette disposizioni statutarie, su cui si fondano le potesta'
 regionali in materia di statistica, hanno trovato anche  integrazione
 ed  attuazione  dapprima  con la legge 11 marzo 1972, n. 118, recante
 "Provvedimenti a favore delle popolazioni  alto-atesine"  (una  legge
 che  -  com'e'  noto  -  costituisce  specifica  attuazione  del c.d.
 "Pacchetto" del novembre 1969, che  sta  alla  base  della  revisione
 dello  statuto  speciale di autonomia del 1972), che nel titolo terzo
 (artt. 13 e segg.) espressamente  riconosce  il  "potere  statistico"
 autonomo della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento
 e di Bolzano. Successivamente e'  intervenuto  il  d.P.R.  31  luglio
 1978,  n.  1017 (recante norme di attuazione dello statuto in materia
 di artigianato,  incremento  della  produzione  industriale,  cave  e
 torbiere, commercio, fiere e mercati) che, fra l'altro, ha trasferito
 alla regione Trentino-Alto Adige le attribuzioni statali  in  materia
 di  ordinamento  delle camere di commercio, (art. 2, primo comma), ed
 ha  nuovamente  riconosciuto  il  potere   autonomo   della   regione
 ricorrente  per  cio'  che  concerne  le attivita' statistiche di sua
 competenza (art. 10, quinto comma).
    Va  infine  ricordato  come,  sulla base delle suddette competenze
 costituzionalmente garantite (ed in  particolare  su  quella  di  cui
 all'art.  4,  n.  1,  dello  statuto),  la  regione  ricorrente abbia
 provveduto a costituire un proprio  ufficio  statistico,  nell'ambito
 del  "Servizio  studi  e  relazioni linguistiche" (art. 8 della legge
 regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3,  della
 legge  regionale  11  giugno  1987, n. 5): ad esso, infatti, la legge
 regionale attribuisce il  compito  di  provvedere  "alle  indagini  e
 rilevazioni  statistiche  nelle  materie di competenza legislativa ed
 amministrativa della regione in conformita' al disposto  degli  artt.
 13,  14  e  15 della legge 11 marzo 1972, n. 118" (cosi' l'allegato A
 alla  legge  regionale  n.  15/1983,  come  sostituito  dalla   legge
 regionale n. 5/1987).
    Inoltre  la  stessa  regione  ha  esercitato piu' volte la propria
 competenza  legislativa  per  cio'   che   concerne   la   disciplina
 dell'ordinamento  degli  enti  subregionali,  i  cui eventuali uffici
 statistici  entrano  a  far  parte,  secondo  l'art.  2  del  decreto
 legislativo   impugnato,   del   sistema   statistico  nazionale.  In
 particolare si ricorda che l'ordinamento  delle  uu.ss.ll.  e'  stato
 disciplinato  dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, e poi anche
 dalla legge regionale 11 gennaio  1981,  n.  1;  l'ordinamento  delle
 Camere  di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento
 e di Bolzano e' stato disciplinato dalla  legge  regionale  9  agosto
 1982,  n.  7  (che  ne  prevede  anche  le  attivita'  di rilevazione
 statistica),  successivamente  modificata  dalla  legge  regionale  9
 novembre   1983,   n.   14;   infine  l'ordinamento  dei  comuni  del
 Trentino-Alto Adige e' stato disciplinato dalla  legge  regionale  21
 ottobre 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  -  Cio'  premesso,  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  222 del 22
 settembre  1989,  e'  stato  pubblicato  il  decreto  legislativo   6
 settembre  1989,  n.  322,  recante  "Norme  sul  sistema  statistico
 nazinale  e  sulla  riorganizzazione   dell'Istituto   nazionale   di
 statistica,  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 23 agosto 1988, n.
 400".
    Tale  decreto legislativo contiene delle disposizioni che appaiono
 lesive delle competenze costituzionalmente  attribuite  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige,  onde essa e' costretta ad impugnarlo innanzi a
 codesta   ecc.ma   Corte,    chiedendone    la    dichiarazione    di
 incostituzionalita' per i seguenti motivi.
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione,  da parte dell'art. 3, terzo comma, del decreto
 legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui  agli  artt.
 4,  n.  7,  e  n.  8, 5, n. 1, e 16, dello statuto speciale T.-A.A. e
 delle relative norme d'attuazione (in particolare art. 2  del  d.P.R.
 31 luglio 1978, n. 1017, ed art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474).
    Dopo  avere  stabilito  all'art. 2 (rispettivamente, lettere e) ed
 f)) che fanno parte del sistema statistico nazionale "gli  uffici  di
 statistica  dei  comuni  singoli o associati e delle unita' sanitarie
 locali", e "gli uffici  di  statistica  delle  Camere  di  commercio,
 industria,   artigianato  ed  agricoltura",  il  decreto  legislativo
 impugnato stabilisce  poi,  al  terzo  comma  dell'art.  3,  che  "Le
 attivita'  e  le funzioni degli uffici statistici delle province, dei
 comuni  e  delle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
 agricoltura  sono  regolate  dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e
 dalle relative norme di  attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto
 nella  parte  applicabile.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto gli enti locali, ivi comprese  le  unita'
 sanitarie  locali  che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono
 l'ufficio di statistica anche in  forma  associata  o  consortile.  I
 comuni   con  piu'  di  100.000  abitanti  istituiscono  con  effetto
 immediato  un  ufficio  di  statistica  che  fa  parte  del   Sistema
 statistico nazionale". Il successivo quinto comma dello stesso art. 3
 stabilisce inoltre che "Gli uffici di statistica di cui  al  secondo,
 terzo  e  quarto  comma  esercitano  le  proprie attivita' secondo le
 direttive e gli atti di indirizzo del comitato di cui  all'art.  17",
 ma   quest'ultima   disposizione  dell'art.  3  sara'  specificamente
 esaminata e censurata in seguito, unitamente all'art. 17.
    Si  e'  visto  come  sia  riservata  alla  regione  ricorrente  la
 competenza legislativa a disciplinare l'ordinamento  delle  uu.ss.ll.
 delle  camere  di commercio e dei comuni, e quindi anche la eventuale
 istituzione presso tali enti di appositi uffici di statistica.
    Non  spessa  pertanto  alla  legge  dello  Stato  di  disporre  la
 istituzione dei suddetti uffici statistici, come invece e'  stabilito
 dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo impugnato che e',
 pertanto, palesemente lesivo della competenza regionale.
    Si  osservi  anche  che  la disposizione impugnata ha un contenuto
 assolutamente puntuale.
    Essa  e'  priva  di quei caratteri che sono necessariamente propri
 delle norme statali di principio: le sole che la legge statale  possa
 validamente  porre nelle materie di competenza regionale concorrente.
 In ogni caso solo la competenza reginale relativa all'ordinamento dei
 comuni    e'   di   grado   concorrente,   mentre   quella   relativa
 all'ordinamento delle uu.ss.ll. e' di  grado  primario  o  esclusivo:
 onde  essa  non  puo'  essere limitata neppure dai principi stabiliti
 dalla legge  dello  Stato  (ma  solo  dai  principi  dell'ordinamento
 giuridico),  e  quindi  tanto  piu' evidente ne risulta la violazione
 della competenza regionale.
    La  incostituzionalita'  della  disciplina in questione rileva poi
 anche sotto un ulteriore profilo, consistente nel fatto che il  terzo
 comma  dell'art.  3 stabilisce che le "attivita' e le funzioni" degli
 uffici statistici dei  comuni  e  delle  camere  di  commercio  "sono
 regolate  dalla  legge  16  novembre  1939, n. 1823, e dalle relative
 norme  d'attuazione,  nonche'  dal  presente  decreto   nella   parte
 applicabile".  Viceversa anche l'attivita' di tali uffici - ove siano
 stati istituiti dalla legge regionale - e' riservata alla  competenza
 legislativa della regione.
    2.  -  Violazione,  da parte dell'art. 5, primo comma, del decreto
 legislativo impugnato, delle competenze regionali di cui agli artt. 4
 (n.  1  e  segg.),  5  e  16  dello  statuto speciale T.-A.A. e delle
 relative norme d'attuazione, in relazione altresi' agli  articoli  da
 13 a 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
    Dopo  aver  stabilito  all'art.  2  che  fanno  parte  del sistema
 statistico nazionale anche gli uffici di statistica delle  regioni  e
 delle   province   autonome,   il  decreto  legislativo  n.  322/1989
 stabilisca poi al primo comma dell'art.  5  che  "Spetta  a  ciascuna
 regione  ed  alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con
 propria legge uffici di statistica".
    Come  si  e'  gia'  visto  in  precedenza, il potere della regione
 ricorrente di istituire e disciplinare con proprie leggi  gli  uffici
 di  statistica regionali le spetta in via autonoma, in quanto fondato
 sulle norme costituzionali gia' richiamate, che le  attribuiscono  il
 potere  di  svolgere  attivita'  statistica  nelle materie di propria
 competenza, e quello di istituire ed organizzare i propri uffici.
    La  legge ordinaria, dunque, non puo' ne' attribuire, ne' togliere
 alla  regione   tale   potere   (oltretutto   gia'   esercitato   con
 l'approvazione  soprattutto  della  citata legge regionale n. 5/1987,
 art. 3 ed allegato A), essendo esso  fondato  direttamente  su  norme
 costituzionali.
    Viceversa  la  disposizione legislativa impugnata pretenderebbe di
 attribuire essa stessa alla regione il potere di istituire  i  propri
 uffici  di  statistica,  cosi'  misconoscendo l'autonomia che anche a
 questo riguardo e' ad essa costituzionalmente riconosciuta. Di qui la
 sua palese incostituzionalita'.
    3. - Violazione, da parte degli artt. 17, sesto comma, e 21, primo
 comma, lett. c), del decreto legislativo impugnato  delle  competenze
 regionali di cui agli artt. 4 (spec. nn. 1, 7 ed 8), 5 (spec. n. 1) e
 16 dello statuto speciale T.-A.A. e delle relative norme d'attuazione
 (spec. art. 2 del d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474, ed art. 2 del d.P.R.
 31 luglio 1978, n. 1017), in relazione altresi' agli articoli da 13 a
 16  della  legge  11  marzo  1972,  n. 118. Violazione delle medesime
 competenze regionali anche in relazione  ai  principi  relativi  alla
 funzione  statale  di indirizzo e coordinamento, ed all'art. 76 della
 Costituzione.
    3.1.  -  L'art.  17 del decreto legislativo n. 322/1989 prevede la
 costituzione  di  un   "Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
 dell'informazione   statistica"   per   l'esercizio   delle  funzioni
 direttive dell'Istat. In particolare  il  sesto  comma  dell'art.  17
 stabilisce  che "Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
 degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art.  3,  nonche'
 atti  di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del
 Sistema statistico nazionale di cui all'art.  2"  (di  questi  ultimi
 uffici  -  come  si  e'  visto  in precedenza - fanno parte anche gli
 uffici statistici delle regioni e delle province autonome).
    Occorre  a questo punto ricordare (a noi stessi ed alla Presidenza
 del  Consiglio)  come  i  poteri   di   indirizzo   e   coordinamento
 esercitabili  dall'Istat  nei  confronti  delle  regioni  e  province
 autonome siano gia' stati oggetto dell'esame  di  codesta  Corte,  in
 relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  24, primo comma, lett. c),
 della legge n. 400/1988. Al  riguardo,  nella  sentenza  n.  242/1989
 codesta  ecc.ma  Corte,  ebbe  infatti a precisare che tali poteri di
 indirizzo e coordinamento dell'Istat "non  rientrano  concettualmente
 nella  funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita
 nei confronti delle regioni al  fine  di  salvaguardare  l'essenziale
 unitarieta'    della    pluralita'   degli   indirizzi   politici   e
 amministrativi  connaturata  a  un  ordinamento   autonomistico,   ma
 rappresentano,  piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha
 il solo scopo di unificare  o  di  rendere  omogenee  le  metodologie
 statistiche  utilizzate  dai  vari  centri  pubblici  di informazione
 statistica e che, come tale, non incide sul potere -  spettante  alle
 regioni  e  alle  province  di  Trento e di Bolzano entro i limiti di
 autonomia  loro  imposti  -  di  programmare,  dirigere   e   gestire
 l'attivita' dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni".
    Cio'  premesso,  viene  a  questo  punto  in  rilievo  ai fini del
 presente ricorso anche l'art. 21 del decreto  legislativo  impugnato.
 Questo,  infatti,  nel  suo  primo ed unico comma, stabilisce che "Le
 direttive e gli atti di indirizzo del  comitato  previsti  dal  sesto
 comma  dell'art.  17  hanno ad oggetto:.........................; c)i
 criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici  di  statistica
 delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo,
 nonche'  degli  enti  e  degli  uffici  facenti  parte  del   sistema
 statistico nazionale".
    Dunque,   quest'ultima   disposizione   legislativa  riconosce  al
 comitato di cui all'art. 17 (cioe' ad una autorita' pubblica  diversa
 dal   Governo)  un  potere  di  indirizzo  e  coordinamento  (se  non
 addirittura di direttiva) nei confronti della regione ricorrente  per
 cio' che riguarda i criteri organizzativi e la funzionalita' dei suoi
 uffici statistici.
    E' palese come tale disciplina legislativa (artt. 17, sesto comma,
 e 21) sia lesiva dell'autonomia regionale. Diversamente da quanto era
 stato   affermato   dalla   sentenza   n.   242/1989   (per   rendere
 costituzionalmente  giustificato  il  riconoscimento  del  potere  di
 indirizzo  dell'Istat) il decreto delegato n. 322/1989 non ha affatto
 configurato il potere di indirizzo e coordinamento in questione  come
 un  potere di coordinamento meramente "tecnico", come tale avente per
 oggetto le sole "metodologie statistiche", ma invece come espressione
 della  vera  e  propria funzione di indirizzo e coordinamento statale
 nei confronti delle attivita' amministrative regionali e provinciali,
 onde  si  prevede  appunto che esso puo' incidere addirittura propria
 sulla organizzazione e sul funzionamento, in generale,  degli  uffici
 (statistici)  regionali  e  provinciali:  cioe'  su aspetti del tutto
 estranei al coordinamento tecnico delle metodologie statistiche.
    Ne  risulta  dunque  violata,  in primo luogo, la competenza della
 regione a disporre autonomamente in ordine alla organizzazione ed  al
 funzionamento  dei propri uffici, ed a svolgere attraverso di essi in
 modo autonomo l'attivita' statistica di propria competenza. Al  tempo
 stesso  risultano  violati  i  principi  che presiedono all'esercizio
 della  funzione  statale  di  indirizzo  e  di  coordinamento  ed  in
 particolare   quello   secondo   cui   la  funzione  di  indirizzo  e
 coordinamento nei confronti delle regioni e delle  province  autonome
 non  puo'  essere  esercitato  da  autorita'  dello Stato diverse dal
 Governo (cfr. da ultimo sentenze nn. 242 e 338/1989).
    Infine,  la impugnata disciplina degli artt. 17, sesto comma, e 21
 del decreto delegato n. 322/1989 e' altresi' viziata per  eccesso  di
 delega,  essendo  in  contrasto  col  principio  o criterio direttivo
 dell'art. 24, primo comma, lett. c), della legge n. 400/1989, secondo
 cui  i  poteri  di indirizzo e coordinamento dell'Istat nei confronti
 della  regione   ricorrente   debbono   essere   limitati   al   solo
 "coordinamento   tecnico".  Sotto  questo  profilo,  si  denuncia  la
 incostituzionalita' della disciplina impugnata  perche'  adottata  in
 violazione   del  combinato  disposto  delle  gia'  richiamate  norme
 statutarie, attributive delle  competenze  regionali  in  materia  di
 attivita'  statistica  e  di  organizzazione  dei  relativi uffici, e
 dell'art. 76 della Costituzione.
    3.2.  -  Si  e'  visto  come  l'art.  17  del  decreto legislativo
 impugnato stabilisca al sesto comma che il comitato  di  indirizzo  e
 coordinamento  di cui sopra "emana direttive vincolanti nei confronti
 degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art.  3":  cioe',
 fra  gli  altri,  nei  confronti  degli  uffici  di  statistica delle
 uu.ss.ll., delle Camere di  commercio  e  dei  comuni  della  regione
 Trentino-Alto   Adige.  Anche  sotto  questo  profilo  la  disciplina
 impugnata e' incostituzionale e lesiva dell'autonomia regionale.
    Ancora  una  volta  dobbiamo ricordare quanto affermato da codesta
 ecc.ma Corte nella  sentenza  n.  242/1988.  Essa,  da  un  lato,  ha
 rilevato  la  necessita' (perche' il sistema statistico nazionale sia
 efficiente) che esista una istituzione statistica centrale che  abbia
 la  funzione  di  armonizzare  le  definizioni, le classificazioni, i
 metodi di  analisi  e  gli  altri  aspetti  tecnici  della  attivita'
 statistica; dall'altro aveva pure osservato come, in base all'art. 24
 della legge n. 400/1988,  questa  funzione  "volta  a  stabilire  gli
 indirizzi  tecnici  e  le  misure  di  coordinamento  che  si rendano
 necessari al fine di omogeneizzare  le  metodologie  statistiche,  e'
 attribuita  all'Istat,  che  la  esercita  in  un  duplice  modo. Nei
 confronti degli uffici  statistici  incardinati  nell'amministrazione
 centrale  dello  Stato  e  nelle  aziende autonome, l'Istat svolge il
 predetto  ruolo  mediante  l'esercizio  dei   poteri   di   direzione
 conseguenti  alla  posizione di quegli uffici alle proprie dipendenze
 funzionali (art. 24, primo  comma,  lett.  b).  Nei  confronti  degli
 uffici  statistici regionali e, in genere, di quelli inseriti in enti
 dotati di autonomia  costituzionale,  l'Istat  esercita  la  medesima
 funzione   grazie   all'attribuzione  allo  stesso  dei  "compiti  di
 indirizzo e di coordinamento", stabilita, per l'appunto, dalla  norma
 impugnata (art. 24, primo comma, lett. c).
    Dunque,  come  chiarito  dalla citata sentenza, il Comitato di cui
 all'art. 17 del decreto impugnato, puo' adottare direttive vincolanti
 solo  nei  confronti  degli  uffici  statistici statali, non anche di
 quelli regionali o degli enti sub regionali il cui ordinamento - come
 quello  delle  uu.ss.ll., delle Camere di commercio e dei comuni - e'
 riservato alla competenza legislativa ed amministrativa della regione
 ai sensi degli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello statuto. Ne'
 si tratta, nel caso in  questione,  di  direttive  nei  confronti  di
 competenze   "delegate"  dallo  Stato  (nel  qual  caso  occorrerebbe
 comunque  che  le  direttive  siano  adottate  dal  Governo   e   non
 dall'Istat).
    L'autonomia  della  regione  risulta  dunque lesa sotto un duplice
 profilo:
      a)   perche'   trattandosi  di  uffici  statistici  di  enti  la
 disciplina del cui ordinamento e'  riservata  alla  regione  spettava
 dunque  alla legge regionale, e non a quella statale. disciplinare il
 potere di direttiva in questione;
      b) perche' tale potere di direttiva puo' essere esercitato dalla
 regione, ma non dallo Stato (non trattandosi di competenze da  questo
 delegate)  e  meno  che  mai da un organo di un ente ausiliario dello
 Stato.
    Infine,  la  impugnata  disciplina  dell'art. 17, sesto comma, del
 decreto legislativo n. 322/1989 e' altresi' viziata  per  eccesso  di
 delega,  essendo  in  contrasto  col  principio  o criterio direttivo
 dell'art. 24, primo comma, lettere b ) e c), della legge n. 400/1988,
 secondo  cui  le  direttive  dell'Istat  possono rivolgersi solo agli
 uffici statistici dello Stato posti alle sue  dipendenze  funzionali,
 mentre nei confronti degli uffici statistici come quelli delle camere
 di commercio, delle uu.ss.ll. e dei comuni, i poteri dell'Istat  sono
 limitati  al  semplice "coordinamento tecnico". Sotto questo aspetto,
 si denuncia la incostituzionalita' della disciplina impugnata perche'
 adottata  in  violazione  delle  gia'  richiamate norme statutarie, e
 dell'art. 76 della Costituzione.
    4.  -  Violazione, da parte dell'art. 26, primo comma, del decreto
 legislativo  impugnato,  delle  stesse  competenze   regionali   gia'
 precedentemente  indicate,  in  relazione  ai  medesimi  parametri di
 costituzionalita'.
    Il  primo  comma  dell'art.  26  del decreto legislativo impugnato
 stabilisce che "Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
 presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e
 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  una  relazione
 sulla   situazione   degli  uffici  di  statistica  esistenti  e  sui
 provvedimenti necessari  per  il  loro  adeguamento  alle  norme  del
 presente  decreto.  Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e
 gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  alla  riorganizzazione  o
 istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente
 decreto".
    Fra  le  "amministrazioni  e  gli enti" cui si riferisce l'art. 26
 sono ricompresi (in base al terzo comma dell'art.  3)  i  comuni,  le
 Camere di commercio, le uu.ss.ll. e gli altri enti locali. Ne risulta
 che, dunque, anche tali enti sono  sottoposti  alle  direttive  della
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri relative alla riorganizzazione
 o istituzione dei loro uffici di statistica.
    Tale    disciplina    stabilita   dall'art.   26   e'   certamente
 incostituzionale e lesiva della autonomia regionale  proprio  per  il
 fatto  che  essa,  stabilisce  che  le  direttive  in questione della
 Presidenza del Consiglio abbiano per oggetto  la  riorganizzazione  o
 istituzione  anche  degli uffici di statistica delle uu.ss.ll., delle
 Camere di commercio e dei comuni della regione Trentino-Alto Adige.
    In  tal caso, infatti, ne risulta lesa la competenza della regione
 ad organizzare i suddetti enti anche per quanto concerne  l'esercizio
 di  attivita'  statistiche,  ed  eventualmente  ad istituire appositi
 uffici di statistica presso i medesimi. Competenza che  e'  riservata
 alla  regione  in base agli artt. 4, n. 7 e n. 8, 5, n. 1, e 16 dello
 statuto.
    Al  riguardo  osserviamo  fin  d'ora  che  sarebbe vano cercare di
 giustificare la disposizione legislativa in questione sostenendo  che
 il  potere  da  essa  previsto sia espressione del generale potere di
 indirizzo e coordinamento governativo sulle attivita'  di  competenza
 propria  della  regione.  L'art.  26  prevede  infatti  un  potere di
 "direttiva"  vincolante  e  puntuale,  non  un  potere  di  indirizzo
 coordinamento.  In  ogni caso, se anche si trattasse di quest'ultimo,
 esso non sarebbe conforme ai principi che - secondo l'insegnamento di
 codesta  ecc.ma  Corte  -  presiedono all'esercizio della funzione di
 indirizzo e coordinamento in via amministrativa (fra l'altro  non  e'
 previsto   l'intervento   del  Consiglio  dei  Ministri,  ne'  vi  e'
 predisposizione di criteri vincolanti; ma su cio' ci  si  riserva  di
 tornare, ove occorra, in successivi atti difensivi).