Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Liguria, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale, riapprovata il 4 ottobre 1989, recante "Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1984, n. 49 - Funzionamento dei gruppi consiliari e assegnazione di personale", (in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). 1. - Con legge approvata l'8 febbraio 1989 la regione Liguria si e' prefissa, come da relazione illustrativa della relativa proposta, di razionalizzare la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai gruppi consiliari secondo il criterio - valido in via di principio - di assegnare a tali gruppi esclusivamente personale dipendente dalla regione o da altri enti pubblici, a tal fine comandato presso la regione. Tale legge, con la quale sono state introdotte alcune modifiche a quella n. 49 del 30 ottobre 1984, ha tra l'altro previsto (all'art. 4) che il personale in servizio presso i gruppi consiliari in base ad incarico susseguente a richieta nominativa del capo-gruppo, a sensi dell'art. 3 della citata legge n. 49/1984, venga - a domanda - inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo regionale previo superamento di apposito concorso riservato. 2. - Con provvedimento 13 marzo 1989 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio, avendo rilevato che la riferita disposizione di cui all'art. 4, col prevedere l'inquadramento nei ruoli regionali mediante apposito concorso riservato al personale "a contratto", si ponesse in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che con le disposizioni del vigente accordo per il personale regionale, gia' recepito dalla stessa regione. Poiche' in data 9 ottobre 1989 e' pervenuta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nella seduta del 4 ottobre 1989, dell'identico testo normativo fatto oggetto del rinvio, il deducente presidente, giusta delibera del Consiglio dei Ministri che sara' depositata con gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge. Come si desume dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso e' lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli e, percio', ad assicurare il reclutamento di chi - per vagliate capacita' e preparazione - meglio possa contribuire alla realizzazione, in particolare, del buon andamento dei pubblici uffici. A tali principi e' uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione. La norma impugnata, che prevedendo un concorso "riservato" ad una circoscritta categoria di soggetti (mai impegnata nell'espletamento di mansioni negli uffici della regione) gia' si pone in contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni, palesemente confligge - altresi' - col principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche (stabilito all'art. 4 della citata legge-quadro) consentendo, ad esito della procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali corrispondenti a quelle per le quali sia stato assunto il personale "a contratto" dei gruppi consiliari. L'accesso (a quanto pare, non in "soprannumero") nel ruolo del personale regionale non e', dunque, limitato alle qualifiche funzionali iniziali, con l'effetto che, alla sola condizione di aver maturato un anno di effettivo servizio, i destinatari della disposizione in esame (a suo tempo assunti tra estranei all'amministrazione regionale, senza "concorsuale" verifica della capacita' e del livello di preparazione posseduti bensi' in base a semplice richiesta nominativa del capo-gruppo per l'espletamento di mansioni proprie - in ipotesi - a qualifiche funzionali superiori) potrebbero godere di eccezionali benefici, di per se' sperequativi nei confronti del restante personale regonale (posto che il conseguimento di identiche qualifiche funzionali piu' elevate verrebbe a dipendere da diversi presupposti). Non solo, quindi, va riconosciuta in contrasto col principio del concorso pubblico la previsione di un concorso riservato (non gia' a coloro che - pur senza occupare una posizione di ruolo - gia' siano alle dipendenze dell'amministrazione pubblica, bensi') ad estranei, ma deve pure convenirsi che coi precetti di cui agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione finisce col confliggere anche la norma come quella impugnata - la quale induca all'instaurarsi di situazioni sperequate nell'ambito del personale di ruolo e, di per se', suscettibili di innescare condizioni di lavoro non certo propizie alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.