ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
 notificato il 27 maggio 1989, depositato in Cancelleria il  5  giugno
 1989  ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del telex n. 20092  in  data  1›  aprile
 1989  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  recante: "Piano di
 razionalizzazione di scuole medie  per  l'anno  scolastico  1989/90",
 indirizzato  al Provveditore agli studi di Trento, con il quale si e'
 comunicato  che,  con  provvedimento  in  corso,  viene  disposta,  a
 decorrere dal 1› settembre 1989, la trasformazione delle scuole medie
 di Canal San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo Rendena, in altrettante
 sezioni  staccate  dipendenti  rispettivamente  dalle scuole medie di
 Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso notificato il 27 maggio 1989, la Provincia autonoma di
 Trento ha sollevato conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato,  a  seguito  del  telex  n.  20092  con  cui il Ministro della
 pubblica istruzione, in data 1›  aprile  1989,  aveva  comunicato  al
 Provveditore  agli  studi  di Trento che, con provvedimento in corso,
 veniva disposta, a decorrere dal 1› settembre 1989, la trasformazione
 delle  scuole  medie  di  Canal  San Bovo, Grigno, Lavarone e Spiazzo
 Rendena in altrettante sezioni  staccate  dipendenti  rispettivamente
 dalle  scuole  medie  di Primiero, Strigno, Vigolo Vattaro e Pinzolo,
 nell'ambito del piano di razionalizzazione di scuole medie per l'anno
 scolastico  1989-1990  adottato  ai  sensi del decreto-legge 6 agosto
 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella  legge  6  ottobre
 1988, n. 426.
    Si  evidenzia  nel  ricorso  che, per quanto riguarda la Provincia
 autonoma di Trento, e' sopraggiunto - fra la  data  di  pubblicazione
 del   decreto-legge  e  la  data  di  pubblicazione  della  legge  di
 conversione - il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (pubblicato in G.U. n.
 219  del  17  settembre 1988) che, dettando norme di attuazione dello
 Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
 ordinamento  scolastico in Provincia di Trento, stabilisce all'art. 1
 che le attribuzioni dell'Amministrazione  in  materia  di  istruzione
 elementare  e  secondaria  sono  esercitate,  nell'ambito del proprio
 territorio,  dalla  Provincia  di  Trento;  all'art.  5  vengono  poi
 ribadite le competenze anche nello specifico tema della soppressione,
 trasformazione e trasferimento delle scuole esistenti.
    Le disposizioni ricordate fanno ritenere - secondo la ricorrente -
 che anche il piano di razionalizzazione della rete scolastica di  cui
 all'art.  2  del  decreto-legge  n.  323  del  1988,  convertito, con
 modificazioni, nella legge  6  ottobre  1988,  n.  426,  deve  essere
 predisposto,  per  quanto  riguarda le scuole ubicate in Provincia di
 Trento, dalla Provincia medesima. Nella specie invece  il  Ministero,
 avocando  tale  competenza  e  decidendo  circa  la trasformazione di
 alcune scuole  in  sezioni  staccate,  ha  assunto  provvedimenti  di
 competenza  della  Provincia,  per  i quali, per di piu', non sarebbe
 stata neppure necessaria l'intesa della Provincia con  il  Ministero,
 in  quanto,  non  trattandosi  di istituzione di scuole, non derivava
 alcun onere per lo Stato in materia di personale.
    Conclude  la ricorrente chiedendo a questa Corte: a) di dichiarare
 che non spetta allo Stato  definire  il  piano  di  razionalizzazione
 della  rete  scolastica  di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 agosto
 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella  legge  6  ottobre
 1988,  n.  426, per quanto concerne le scuole ubicate nella Provincia
 di Trento, e cio' in base agli artt. 9 e 16  dello  Statuto  speciale
 per  il  Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670, nonche' agli artt. 1 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405; b) di
 annullare   conseguentemente  il  provvedimento  del  Ministro  della
 pubblica istruzione di cui al telex n. 20092 del 1› aprile 1989.
                         Considerato in diritto
    Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con
 telegramma di Stato in data 12 giugno 1989 indirizzato alla Provincia
 autonoma  di  Trento,  ha  revocato  il  telex  n.  20092 oggetto del
 conflitto.
    Di  tanto ha dato atto la stessa ricorrente Provincia, con memoria
 presentata nell'imminenza dell'udienza.
    E' conseguentemente venuta meno la materia del contendere.