ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (URAR), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione). Considerato che identica questione e' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che gia' l'aveva dichiarata non fondata;