ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del
 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella  legge
 4   giugno  1938,  n.  880  (Disciplina  del  canone  di  abbonamento
 televisivo) e dell'art. 15, comma  secondo,  della  legge  14  aprile
 1975,   n.  103  (Nuove  norme  in  materia  di  radio  diffusione  e
 televisione), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile  vertente  tra  Ronchini  Diego  ed  altri  e
 l'Amministrazione  delle  Finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino
 nel procedimento civile  vertente  tra  Aschbacher-Berger  Cecilia  e
 l'Amministrazione  delle  Finanze  dello Stato (URAR), iscritta al n.
 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Torino con due identiche ordinanze
 pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento  all'art.
 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio  1938,  n.  246,
 convertito  nella  legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone
 di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge
 14  aprile  1975, n.103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e
 televisione).
    Considerato   che   identica   questione   e'   stata   dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita  alla
 sentenza n. 535 del 1988 che gia' l'aveva dichiarata non fondata;