ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 495 e 567,
 capoverso, del codice penale, promosso con  ordinanza  emessa  il  19
 settembre  1988  dal  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  nel
 procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta  al
 n.  241  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 20,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza
 19 settembre 1988, sollevava questione di legittimita' costituzionale
 degli  artt.  495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento
 agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione;
      che  riferiva  il  Tribunale  di procedere nei confronti di tale
 Marsocci Antonio per avere denunziato come propria  figlia  naturale,
 e, come tale, riconosciuta nella formazione dell'atto di nascita, una
 bambina nata da tale D'Angelo Carmela, nubile, risultata  poi  invece
 frutto  di  altra  non identificata relazione della D'Angelo, per cui
 veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di  cui
 all'art. 567, secondo comma, codice penale;
      che  osservava,  pero',  il  giudice  a  quo  come,  stando alla
 prevalente   attuale   giurisprudenza,   doveva   constatarsi   grave
 disparita'  di  trattamento  nei confronti di chi veniva a versare in
 tale ipotesi, rispetto a  chi  rendeva  analoga  falsa  dichiarazione
 all'Ufficiale   di   Stato  civile  successivamente  alla  formazione
 dell'atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato  a  rispondere
 al  piu' del delitto di cui all'art. 495 codice penale, salvo che non
 venisse addirittura  mandato  esente  da  qualsiasi  responsabilita',
 sotto  il  riflesso  che  la falsita' in ordine alla procreazione non
 poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualita' personali;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo,  lamentando la differente e
 minore tutela del neonato, chiede alla Corte una  pronunzia  con  cui
 anche  il  falso  riconoscimento  di  figlio naturale successivo alla
 formazione dell'atto di  nascita  venga  ricompreso  nell'ipotesi  di
 alterazione  di  stato  prevista  dall'art.  567,  capoverso,  codice
 penale;
      che,  come  appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso
 riconoscimento e' avvenuto contestualmente alla formazione  dell'atto
 di nascita;
      che, in tal modo, il giudice a quo chiede una pronunzia additiva
 in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso;
      che, quindi, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;