ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 495 e 567, capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 19 settembre 1988, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione; che riferiva il Tribunale di procedere nei confronti di tale Marsocci Antonio per avere denunziato come propria figlia naturale, e, come tale, riconosciuta nella formazione dell'atto di nascita, una bambina nata da tale D'Angelo Carmela, nubile, risultata poi invece frutto di altra non identificata relazione della D'Angelo, per cui veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, codice penale; che osservava, pero', il giudice a quo come, stando alla prevalente attuale giurisprudenza, doveva constatarsi grave disparita' di trattamento nei confronti di chi veniva a versare in tale ipotesi, rispetto a chi rendeva analoga falsa dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile successivamente alla formazione dell'atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato a rispondere al piu' del delitto di cui all'art. 495 codice penale, salvo che non venisse addirittura mandato esente da qualsiasi responsabilita', sotto il riflesso che la falsita' in ordine alla procreazione non poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualita' personali; Considerato che il giudice a quo, lamentando la differente e minore tutela del neonato, chiede alla Corte una pronunzia con cui anche il falso riconoscimento di figlio naturale successivo alla formazione dell'atto di nascita venga ricompreso nell'ipotesi di alterazione di stato prevista dall'art. 567, capoverso, codice penale; che, come appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso riconoscimento e' avvenuto contestualmente alla formazione dell'atto di nascita; che, in tal modo, il giudice a quo chiede una pronunzia additiva in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso; che, quindi, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;