ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5
 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il  sequestro,  il
 pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  dei  salari  e delle
 pensioni dei dipendenti delle  P.P.  A.A.),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il 16 novembre 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
 civile vertente tra Fioravanti Umberto, nella qualita'  di  esercente
 la  patria  potesta'  sulla  figlia  minore  Fioravanti Silvia e Meli
 Adriano, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1989 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Firenze, con ordinanza in data 16
 novembre  1987,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  1 del d.P.R. 5
 gennaio  1950  n.  180,  nella  parte  in   cui   non   consente   la
 pignorabilita'  e  la  sequestrabilita',  fino alla concorrenza di un
 quinto, degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato
 per ogni credito vantato nei confronti del personale;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 878 del 1988, ha
 gia' deciso la questione, con riferimento all'art. 2, primo comma, n.
 3  del  predetto d.P.R., (sede in cui va piu' esattamente collocata),
 dichiarandone l'illegittimita' costituzionale: "nella  parte  in  cui
 non  prevede  la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi,
 salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla  concorrenza
 di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";
      che  quindi  tale  decisione assorbe ogni riferimento all'art. 1
 della medesima legge effettuato dal  giudice  remittente,  come  gia'
 ritenuto nella ordinanza n. 131 del 1989 con la quale questa Corte ha
 dichiarato la manifesta inammissibilita'  della  questione  anche  in
 riferimento al citato art. 1;
      che  conseguentemente  la  questione ora sollevata va dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale.