Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1989 e recante "elevazione del limite di eta' per collocamento a riposo", delibera comunicata il 23 ottobre 1989 al commissario del Governo nella regione. Con telegramma 25 novembre 1988 e' stato disposto il rinvio ex art. 127, terzo comma, della Costituzione di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1988. La delibera oggi sub judice ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio. La delibera 26 ottobre 1988 era corredata da una relazione nella quale si accennava ad esigenze temporanee e straordinarie e si scriveva: "L'esercizio di questa facolta' e' giustificato anche dalla mancanza di concreta applicazione della prima legge sull'ordinamento amministrativo regionale e dalla considerazione che l'azione burocratica non si e' svolta in applicazione di specifiche norme organizzative finalizzate a sistemi generali di razionalita', efficienza e produttivita' e conseguentemente i dirigenti che hanno operato in condizioni atipiche hanno acquisito grande bagaglio di esperienza, professionalita' e managerialita'". Ad un anno di distanza - il che rende poco verosimile le anzidette esigenze - il consiglio regionale ha riproposto il medesimo testo, con una relazione che menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1988, andando pero' oltre le affermazioni in detta sentenza contenute. In essa e' stato anzitutto affermato "non vi puo' essere dubbio che la regola cui e' vincolato il legislatore regionale e' quella del divieto di adottare una disciplina generale che preveda per il personale della regione (o per alcune categorie di esso) un'eta' massima per il collocamento a riposo superiore a quella fissata dalle leggi statali per le corrispondenti categorie di dipendenti". Questo e' dunque un principio che "vincola" il legislatore ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Come "eccezionale deroga" a tale principio, deroga esplicitamente collegata all'art. 38, secondo comma, della Costituzione (in due brani della sentenza predetta), codesta Corte ha configuratto la possibilita' per il legislatore regionale di consentire la permanenza in servizio "a fini assicurativi e previdenziali" per il "periodo strettamente necessario" a conseguire il diritto a pensione (e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'). La relazione alla delibera legislativa ora impugnata "ritaglia" un periodo della motivazione della sentenza n. 238/1988 citata (periodo nel quale peraltro v'e' un aggettivo - la parola "assoluto" - che merita una sottolineatura), ed in tal moto attribuisce alla sentenza stessa una portata non piu' circoscritta dal parametro costituzionale (l'art. 38, secondo comma, della Costituzione) sul quale essa si e' fondata. Ne consegue una sostanziale negazione del principio "vincolante" enunciato nella sentenza n. 238/1988 citata e dianzi riportato. V'e' di piu', il riferito brano della relazione alla prima delibera legislativa (del 26 ottobbre 1988), perviene a teorizzare una speciale "professionalita'" da essenza di norme finalizzate a "razionalita', efficenza e produttivita'": la regione inefficente godrebbe dunque di una autonomia piu' ampia delle altre regioni, e risulterebbe dunque persino "premiata". Di analogo "premio" beneficerebbero inoltre i dirigenti amministrativi (della "massima qualifica dirigenziale") di tale regione rispetto ai piu' efficenti colleghi delle altre regioni. Palese la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione rilevata con il telegramma di rinvio; e che la delibera impugnata concerna poche persone (o addirittura una persona) aggrava, e non attenua, la violazione.