Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge 2 ottobre 1989, verbale n. 262, adottata dalla regione Molise dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e l'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87). F A T T O 1. - Il consiglio della regione Molise in data 20 giugno 1989 deliberava (verbale n. 112) una legge regionale recante "norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione". La legge disponeva: a) che il controllo di legittimita' sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione, salvo quanto previsto dal successivo art. 2 e' esercitato dal comitato regionale istituito con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa alle sezioni provinciali del suddetto comitato nei confronti degli enti gia' sottoposti al loro controllo (art. 1, primo comma); b) che il suddetto controllo e' esercitato con le modalita' previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976, recante norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo (art. 1, secondo comma); c) che sono compresi tra gli enti sottoposti al controllo di legittimita' sopra indicato l'ente regionale di sviluppo agricolo molisano, l'ente risorse idriche Molise, l'ente per il diritto allo studio universitario, gli istituti autonomi case popolari, gli enti provinciali per il turismo e l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli (art. 1, terzo comma); d) che le delibere degli enti ridetti sono inviate per conoscenza, contestualmente all'inoltro al comitato di controllo, anche alla giunta regionale (art. 1, quarto comma); e) che il consiglio regionale puo' in ogni tempo e per gravi motivi di pubblico interesse, annullare gli atti illegittimi degli enti sub) a) e c), ancorche' gia' vistati dal comitato di controllo (art. 1, quinto comma); f) che il consiglio regionale esercita i poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale, mediante l'approvazione dei seguenti atti fondamentali e delle relative modifiche: statuti, regolamenti interni di funzionamento, piani e programmi di intervento, bilanci di previsione, conti consuntivi, regolamenti di amministrazione e contabilita', strutturazione degli uffici, piante organiche del personale e relativi regolamenti, acquisizione di immobili del valore superiore due miliardi (art. 2, primo comma); g) che tali atti sono inviati alla giunta regionale la quale, previa istruttoria da parte del competente assessorato, li trasmette con le proprie osservazioni e proposte al consiglio regionale, per i definitivi provvedimenti di competenza (art. 2, secondo comma); h) che sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge, in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimita' alla Giunta regionale (art. 3, primo comma); i) che la normativa relativa al controllo sugli organi resta invariata; e) che l'esercizio del controllo nei modi disciplinati dalla legge inizia dal 1º ottobre 1989 (art. 4). La legge era rinviata dal Governo (art. 127, terzo comma, della Costituzione) a nuovo esame del consiglio regionale giacche' la normativa proposta - che prevede il trasferimento del controllo, sugli atti degli enti attualmente sottoposti a vigilanza e tutela della regione, al comitato regionale di controllo (v. sopra lett. a), ed inoltre l'attribuzione al consiglio regionale del potere extra ordinem di annullare gli atti illegittimi degli enti ridetti ancorche' vistati dal comitato suddetto (v. sopra lett. e) - esula dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia, come delineata dall'art. 130 della Costituzione e dalla legge "Scelba" 10 febbraio 1953, n. 62. Nella seduta del 2 ottobre il consiglio regionale riapprovava la legge all'unanimita' con queste modifiche: 1. - Nell'art. 1 e' soppresso l'ultimo comma, concernente il potere extra-ordinem suddetto (v. sopra lett. e) e gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della regione vengono indicati come "gli enti dipendenti dalla regione di cui all'art. 49 dello statuto regionale"; 2. - Nell'art. 4 la data d'inizio del nuovo controllo e' spostata dal 1º ottobre 1989 al 1º gennaio 1990. Poiche' tali modifiche non eliminano del tutto le ragioni del rinvio, il Governo ha deliberato di promuovere questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della Carta fondamentale, per le seguenti ragioni; D I R I T T O 1. - Nella materia dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti, attribuita dall'art. 117 della Costituzione alle regioni, rientra anche quella dei controlli, come e' del resto previsto anche dall'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, onde spetta esclusivamente alla regione il potere di effettuare il controllo sulle deliberazioni degli enti amministrativi dipendenti, e tra essi degli enti di sviluppo regionali (Corte costituzionale 30 gennaio 1985, n. 21). Controllo della regione non vuol dire controllo del comitato regionale di cui all'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale concerne solo gli atti delle province, dei comuni e loro consorzi, e a norma dell'art. 130 della Costituzione e' costituito nei modi stabiliti dalla legge dello Stato. Vero e' che nelle parti non coperte dalla legislazione statale resta alla regione il potere di dettare norme dirette ad assicurare il buon andamento e la funzionalita' del comitato regionale di controllo (v. Corte costituzionale 22 luglio 1985, n. 211), ma tale potere non giunge a stabilire la competenza del comitato, la quale e' coperta dalla riserva di legge statale. Segue che invade la competenza dello Stato la disposizione in esame (art. 1, primo comma) che pone sotto il controllo del comitato atti di enti dipendenti dalla regione, come tali istituzionalmente soggetti al controllo del consiglio regionale. 2. - Cio' e' confermato dall'art. 49 dello statuto per la regione Molise (approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 347) che attribuisce il controllo degli enti istituiti con legge dalla regione appunto al consiglio regionale. E tale norma non potrebbe di certo essere innovata da una legge ordinaria della regione, data la "forza giuridica" dello statuto e dato il principio della "riserva di statuto" che si ricava dall'art. 123 della Carta fondamentale.