IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo ex art. 23 della legge tavolare e 739 del c.p.c. iscritto al n. 32/89 ruolo camera di consiglio, tribunale di Bolzano, proposto da Rungger Mathilde e Rungger Maria, con l'avv. proc. dom. Hans Leiter di Brunico per delega a margine del reclamo, nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura dello Stato di Trento, presso la quale e' domiciliata. F A T T O Con il presente reclamo avverso il decreto di data 5 dicembre 1988 del pretore di Brunico, Rungger Mathilde e Rungger Maria, premesso: che in data 19 marzo 1985 era morto celibe, senza lasciare discendenti od ascendenti e senza disposizioni di ultima volonta', il loro fratello naturale Rungger Francesco; che esse avevano in comune con il de cuius la stessa madre Oliva Rungger, mentre il loro padre era ignoto; che il pretore di Brunico, richiesto in merito, aveva respinto la loro domanda di essere dichiarate eredi del loro fratello naturale Rungger Francesco, motivando il rigetto con il rilievo che - essendo le ricorrenti sorelle naturali del de cuius - le stesse non erano, ai fini ereditari, parenti del medesimo che tale assunto era insostenibile in quanto esse ricorrenti erano - e cio' risultava provato da documentazione ufficiale - sorelle uterine del de cuius e quindi, in mancanza di altri successibili piu' vicini, chiamate alla successione di Rungger Francesco; che - assicurando l'art. 30, terzo comma, della Costituzione ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima - la Corte costituzionale con la decisione 4 luglio 1979, n. 55, aveva gia' ammesso la successione fra fratelli e sorelle naturali nei casi in cui non vi fossero altri successibili ex lege, ad eccezione dello Stato. Cio' premesso hanno chiesto la riforma del provvedimento impugnato nel senso di essere dichiarate eredi di Rungger Francesco nella loro qualita' di sorelle naturali dello stesso, ed in mancanza di altri successibili al di fuori dello Stato. Si e' costituita l'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rilevando la infondatezza del reclamo proposto, in quanto nell'ordinamento vigente la qualita' di successibile ex lege era attribuita ai parenti naturali solo nell'ipotesi che il loro vincolo con il defunto fosse di primo grado (figli naturali o genitori naturali), rimanendo invece, esclusi dalla successione ex lege i fratelli e le sorelle naturali. Fatto ancora presente che la richiamata decisione della Corte costituzionale non poteva dirsi pertinente nel caso di specie, in quanto relativa al precedente testo dell'art. 565 del c.c., in vigore, in vigore prima dell'intervento modificativo della legge n. 151/1975, ha concluso per il rigetto del reclamo. Sentite le parti ed acquisita la documentazione allegata, la questione e' stata trattenuta per la decisione. D I R I T T O Ritiene il collegio che non appare manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del c.c. (testo vigente) per violazione degli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati. Invero la citata sentenza della Corte costituzionale di data 4 luglio 1979, n. 55, concerne l'art. 565 del c.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, e non risulta se mai la Corte costituzionale sia intervenuta per esaminare la stessa questione di legittimita' costituzionale dell'attuale testo del detto articolo in ordine agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Deve ritenersi quindi che la detta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565 del c.c. (testo vigente), in quanto non include fra i chiamati alla successione legittima, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, in mancanza di altri successibili ad eccezione dello Stato, non e' manifestamente infondata quanto al contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, poiche' la differenza di trattamento tra fratelli e sorelle legittimi, chiamati alla successione ex lege dagli artt. 565 e 570 del c.c., e fratelli e sorelle naturali, esclusi dalle categorie dei successibili, non risulta correlata a criteri razionali che giustifichino la disparita', anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Va aggiunto ancora che l'attuale testo dell'art. 565 del c.c. porterebbe alla reiezione del reclamo avverso il decreto pretorile impugnato; reclamo che invece parebbe fondato in caso di accoglimento della questione di incostituzionalita', la quale pertanto risulta determinante ai fini della decisione.