IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo ex
 art. 23 della legge tavolare e 739 del c.p.c. iscritto  al  n.  32/89
 ruolo  camera di consiglio, tribunale di Bolzano, proposto da Rungger
 Mathilde e Rungger Maria,  con  l'avv.  proc.  dom.  Hans  Leiter  di
 Brunico   per   delega   a   margine   del   reclamo,  nei  confronti
 dell'Amministrazione  delle  finanze,   in   persona   del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  ex lege dall'avvocatura dello
 Stato di Trento, presso la quale e' domiciliata.
                               F A T T O
    Con il presente reclamo avverso il decreto di data 5 dicembre 1988
 del pretore di Brunico, Rungger Mathilde e Rungger Maria, premesso:
      che  in  data  19  marzo  1985  era morto celibe, senza lasciare
 discendenti od ascendenti e senza disposizioni di ultima volonta', il
 loro fratello naturale Rungger Francesco;
      che esse avevano in comune con il de cuius la stessa madre Oliva
 Rungger, mentre il loro padre era ignoto;
      che  il  pretore di Brunico, richiesto in merito, aveva respinto
 la loro domanda di essere dichiarate eredi del loro fratello naturale
 Rungger  Francesco, motivando il rigetto con il rilievo che - essendo
 le ricorrenti sorelle naturali del de cuius - le stesse non erano, ai
 fini   ereditari,   parenti   del   medesimo  che  tale  assunto  era
 insostenibile in quanto esse ricorrenti  erano  -  e  cio'  risultava
 provato  da documentazione ufficiale - sorelle uterine del de cuius e
 quindi, in mancanza di altri successibili piu' vicini, chiamate  alla
 successione di Rungger Francesco;
      che  - assicurando l'art. 30, terzo comma, della Costituzione ai
 figli nati fuori del  matrimonio  ogni  tutela  giuridica  e  sociale
 compatibile  con  i  diritti dei membri della famiglia legittima - la
 Corte costituzionale con la decisione 4 luglio  1979,  n.  55,  aveva
 gia'  ammesso la successione fra fratelli e sorelle naturali nei casi
 in cui non vi fossero altri successibili ex lege, ad eccezione  dello
 Stato.
    Cio' premesso hanno chiesto la riforma del provvedimento impugnato
 nel senso di essere dichiarate eredi di Rungger Francesco nella  loro
 qualita'  di  sorelle  naturali dello stesso, ed in mancanza di altri
 successibili al di fuori dello Stato.
    Si  e'  costituita l'Amministrazione delle finanze, in persona del
 Ministro pro-tempore, rilevando la infondatezza del reclamo proposto,
 in  quanto  nell'ordinamento  vigente  la qualita' di successibile ex
 lege era attribuita ai parenti naturali solo nell'ipotesi che il loro
 vincolo  con  il  defunto  fosse  di  primo  grado  (figli naturali o
 genitori naturali), rimanendo invece, esclusi  dalla  successione  ex
 lege i fratelli e le sorelle naturali.
    Fatto  ancora  presente  che  la  richiamata decisione della Corte
 costituzionale non poteva dirsi pertinente nel  caso  di  specie,  in
 quanto  relativa  al  precedente  testo  dell'art.  565  del c.c., in
 vigore, in vigore prima dell'intervento modificativo della  legge  n.
 151/1975, ha concluso per il rigetto del reclamo.
    Sentite  le  parti  ed  acquisita  la  documentazione allegata, la
 questione e' stata trattenuta per la decisione.
                             D I R I T T O
    Ritiene  il  collegio  che  non appare manifestamente infondata la
 questione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  565  del  c.c.
 (testo vigente) per violazione degli artt. 3 e 30, terzo comma, della
 Costituzione, nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati
 alla  successione  legittima,  in  mancanza  di altri successibili, e
 prima dello Stato, i fratelli e le sorelle  naturali  riconosciuti  o
 dichiarati.
    Invero  la  citata  sentenza  della Corte costituzionale di data 4
 luglio 1979, n. 55, concerne l'art. 565 del c.c. nel testo  anteriore
 alla  modifica  introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, e non
 risulta se mai la Corte costituzionale sia intervenuta per  esaminare
 la stessa questione di legittimita' costituzionale dell'attuale testo
 del detto articolo in ordine agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
    Deve  ritenersi  quindi  che  la  detta  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 565 del c.c. (testo vigente), in quanto  non
 include  fra  i  chiamati alla successione legittima, i fratelli e le
 sorelle naturali riconosciuti o  dichiarati,  in  mancanza  di  altri
 successibili   ad   eccezione  dello  Stato,  non  e'  manifestamente
 infondata quanto al contrasto con gli artt.  3  e  30,  terzo  comma,
 della Costituzione, poiche' la differenza di trattamento tra fratelli
 e sorelle legittimi, chiamati alla successione ex  lege  dagli  artt.
 565  e  570  del  c.c.,  e fratelli e sorelle naturali, esclusi dalle
 categorie dei successibili, non risulta correlata a criteri razionali
 che  giustifichino  la disparita', anche alla luce di quanto disposto
 dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che assicura ai  figli
 nati   fuori   dal   matrimonio  ogni  tutela  giuridica  e  sociale,
 compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
    Va  aggiunto  ancora  che  l'attuale  testo dell'art. 565 del c.c.
 porterebbe alla reiezione del reclamo avverso  il  decreto  pretorile
 impugnato; reclamo che invece parebbe fondato in caso di accoglimento
 della questione di incostituzionalita',  la  quale  pertanto  risulta
 determinante ai fini della decisione.