IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 1984/1986, osserva
 quanto segue.
    Nei confronti di tutti gli imputati e' stata elevata rubrica anche
 per la contravvenzione di cui all'art. 1-sexies della legge 8  agosto
 1985, n. 431, (c.d. legge Galasso).
    Nei  confronti  di  tutti  gli  imputati, e anche in ordine a tale
 contavvenzione, si e' costituita parte civile  la  regione  Campania,
 assumendo di aver ricevuto danno dal reato teste' indicato.
    Detta  qualita'  di  danneggiata e' stata contestata dai difensori
 degli imputati.
    L'art.  18  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, stabilsce al primo
 comma  che  "qualunque  fatto  doloso  o  colposo  in  violazione  di
 disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che
 comprometta  l'ambiente,  ad  esso  arrecando  danno,  alterandolo  o
 deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore
 del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".
    Il  terzo  comma  poi  dispone  che: "l'azione di risarcimento del
 danno ambientale, anche se esercitata in  sede  penale,  e'  promossa
 dallo  Stato,  nonche'  dagli  enti territoriali sui quali indicano i
 beni oggetto del fatto lesivo".
    Come  emerge  dagli  artt.  1  e  2  della  legge n. 349/1986, nel
 concetto  di  ambiente  deve   ricomprendersi   l'intero   patrimonio
 naturale,   con   tutte  le  sue  risorse  (quindi  anche  l'acqua  e
 l'atmosfera), oltre alle bellezze naturali, sicche' si  ha  un  danno
 all'ambiente  non  solo quando si attenda alla sua bellezza, ma anche
 quando, pur rimanendo inalterata la sua bellezza, si attenta alla sua
 salubrita'.
    E'  dunque  indubitabile che il danno al paesaggio costituisce una
 delle forme di manifestazione del danno ambientale.
    La  legge 8 agosto 1985, n. 431, ha dettato nuove norme in materia
 di tutela del paesaggio che sono state oggetto della sentenza n. 151,
 in data 26 giugno 1986, dalla Corte costituzionale.
    In  essa, per quel che qui interessa, si e' affermato che la legge
 istituisce "un rapporto di concorrenza" tra le competenze regionali e
 quelle   statali,  "strutturato  in  modo  che  quelle  statali  sono
 esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali  e
 (solo)  in  quanto  cio' sia necessario per il raggiungimento di fini
 essenziali della tutela". Vi e' quindi una "forma di concorrenza  dei
 poteri ispirata al principio della leale cooperazione".
    Senonche',  nonostante questa posizione paritaria, per non dire di
 preminenza del momento decisionale regionale, la legge 8 luglio 1986,
 n.  349  (promulgata  qualche  giorno  dopo l'indicata sentenza della
 Corte) attribuisce il diritto al risarcimento del danno, anche  nella
 sua  componente strettamente paesaggistica, esclusivamente allo Stato
 e non anche alla regione.
    Invero,  secondo  la  dottrina  sinora  formatasi  sulla  legge n.
 349/1986, da coordinamento del primo e del terzo comma dell'art.  18,
 deriva  che  gli  enti  territoriali costituiscono solo dei sostituti
 processuali dello Stato,  quindi  soggetti  autorizzati  a  stare  in
 giudizio  per  la tutela di un diritto altrui, con la legittimatio ad
 causam separata dalla titolarita' del diritto sostanziale.
    Avendo nella specie la regione Campania dichiarato di agire per la
 tutela di un  diritto  proprio,  dovrebbe  essere  dichiarata,  sulla
 scorta   di  tale  interpretazione,  la  inammissibilita'  della  sua
 costituzione in giudizio ex art. 99 del c.p.p. e 185  del  c.p.,  per
 non  essere  titolare del diritto azionato (di qui la rilevanza della
 questione).
    Ritiene pertanto il giudicante che l'art. 18, primo e terzo comma,
 della legge n. 349/1986, nell'attribuzione solo allo Stato il diritto
 al  risarcimento  del  danno  ambientale,  anche nella sua componente
 paesaggistica, violino gli artt. 5, primo comma  (rinoscimento  delle
 automie  locali),  9, secondo comma (tutela del paesaggio), 24, primo
 comma (tutela giudiziaria), 117 (attribuzioni delle regioni).
    Infatti  a  fronte  di  una  legge  (n.  431/1985)  che,  dettando
 "disposioni che costituiscono norme fondamentali di riforma economico
 sociale  della  repubblica"  (cfr.  art.  2),  come  tali  richiamate
 dallart. 117 della Costituzione,  attribuito  un  potere  concorrente
 allo  Stato  e  alla regione (se non preminente della regione), altra
 legge dello Stato (n. 349/1986), violando le  attribuzioni  dell'ente
 locale,  ha privato quest'ultimo dell'azione civile per la tutela del
 diritto  (alla   tutela   paesaggistica)   dalla   precedente   legge
 conferitole.
    Non  ignora  il  giudicante  che  la  Corte  costituzionale con la
 sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987 e con l'ordinanza n.  116-2  del
 15-29   dicembre   1988  ha  affermato  che  sono  di  spettanza  del
 legislatore i rimedi per l'eventuale ampliamento della legittimazione
 ad  agire  ad  altri  enti  e comunita' interessate, ma ritiene ce la
 questione qui  sollevata,  sia  diversa,  attinendo  alla  privazione
 dell'ente  locale  dell'azione civile per la tutela di un suo diritto
 ricollegabile  ad  una  materia  riconosciuta  anche  di   competenza
 regionale.