ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 12
 agosto  1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il   miglioramento   dei
 trattamenti  di  pensione  corrisposti  dalla  Gestione  speciale per
 l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
 degli  artigiani  e  loro  familiari), e dell'art. 19, secondo comma,
 della legge 22 luglio 1966,  n.  613  (Estensione  dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti agli
 esercenti attivita' commerciali ed ai  loro  familiari  coadiutori  e
 coordinamento   degli  ordinamenti  pensionistici  per  i  lavoratori
 autonomi), promossi con tre ordinanze emesse il 12 e  il  26  gennaio
 1989  dal  Tribunale di Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 242,
 243 e 265 del registro ordinanze 1989  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 20 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che,  all'esito  di  due  giudizi  in  cui i ricorrenti,
 titolari  di  pensioni  dirette  -   rispettivamente   d'invalidita',
 vecchiaia  a  carico  dell'I.N.P.S.  ed  invalidita'  a  carico della
 Gestione speciale artigiani -  avevano  richiesto  l'integrazione  al
 minimo  della  pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 speciale artigiani, avendo il Pretore di Trieste accolto la  domanda,
 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso le sentenze;
      che  il  Tribunale di Trieste, con due ordinanze entrambe emesse
 il 12 gennaio 1989, ha  sollevato,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1
 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui, malgrado  le
 molteplici    pronunce    d'incostituzionalita',   preclude   tuttora
 l'integrazione al minimo della  pensione  di  riversibilita'  erogata
 dalla  Gestione  speciale  artigiani  in  caso di cumulo con pensione
 erogata  dall'assicurazione  generale  obbligatoria,   ovvero   dalla
 medesima Gestione;
      che il medesimo giudice, durante analogo giudizio di appello, ha
 sollevato, con ordinanza emessa  il  26  gennaio  1989,  la  medesima
 questione,  dubitando altresi' della legittimita' costituzionale, per
 violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 19, secondo comma,
 della legge 22 luglio 1966, n. 613, disposizione dichiarata anch'essa
 piu'  volte  costituzionalmente  illegittima  nella  parte   in   cui
 permarrebbe  in  vigore  quanto  al divieto di integrazione al minimo
 della pensione di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione  speciale
 commercianti  per chi sia titolare di pensione diretta a carico della
 stessa Gestione;
    Considerato   che  le  questioni,  per  l'identita'  o  l'analogia
 dell'oggetto, possono essere congiuntamente esaminate e decise con un
 unico provvedimento;
      che, con sentenza n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma, della
 legge  12  agosto  1962,  n.   1339,   e'   gia'   stato   dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo sotto ogni profilo, e quindi anche in
 riferimento alla prospettata ipotesi di preclusione dell'integrazione
 al  minimo  delle  pensioni  erogate  dalla Gestione speciale per gli
 artigiani in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati  nella
 medesima disposizione;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
      che  anche l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
 n.  613,  e'  stato  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo,  in
 riferimento  alla  medesima  ipotesi  di  cumulo oggi denunciata, con
 sentenza n. 179 del 1989;
      che pure tale seconda questione e' percio' inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;