ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  76, terzo
 comma, d.P.R. 29 settembre 1973  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche),  promosso  con
 ordinanza emessa il 27 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria  di
 primo  grado di Verbania nel procedimento vertente tra Reali Giovanni
 e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 278 del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  iniziato da Reali
 Giovanni ed avente ad oggetto l'accertamento  di  reddito  effettuato
 dall'Ufficio  delle  imposte  dirette  di  Verbania,  la  Commissione
 tributaria di primo grado della stessa citta' con  ordinanza  del  27
 febbraio  1989 (reg. ord. n. 278 del 1989) denunciava, in riferimento
 agli artt. 3, 53 e 76  Cost.,  l'art.  76,  terzo  comma,  d.P.R.  29
 settembre 1973 n. 597, secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di
 opere dirette  all'edificabilita'  dei  terreni  ed  alla  successiva
 vendita  si  considerano, con presunzione assoluta, effettuate a fini
 speculativi;
      che,  il  giudice rimettente affermava di sollevare la questione
 ora detta soltanto per non ingenerare il sospetto di  voler  decidere
 la  causa allo scopo di procurarsi dall'Amministrazione delle finanze
 il compenso, dovuto esclusivamente per le decisioni di merito;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 deduceva  doversi  dichiarare  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione;
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria  pone  a  base della
 rimessione  alla  Corte  una  considerazione   del   tutto   estranea
 all'oggetto  del  giudizio principale, qual e' quella del compenso ai
 giudici tributari;
      che    pertanto   si   impone   una   pronuncia   di   manifesta
 inammissibilita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;