ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e Colla Giorgio contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Colla Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l'accertamento di redditi ai fini dell'ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 31 marzo 1989 (reg. ord. n. 280 del 1989) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; che secondo il Collegio rimettente il sistema di retribuzione dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, commisurato al numero dei ricorsi decisi, poteva indurre le Commissioni stesse a non sollevare questioni di legittimita' costituzionale, onde ottenere l'immediata percezione del compenso, cio' che non trovava fondamento nella legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 e ledeva il principio di indipendenza dei componenti stessi; che la Commissione dubitava ancora della ragionevolezza del detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti avrebbe potuto talvolta comportare per i componenti delle commissioni compensi superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente della Commissione centrale; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilita' o infondatezza della questione; Considerato che gli artt. 2, 13 e 13- bis d.P.R. n. 636 del 1972 sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono, rispettivamente, ai criteri di nomina di componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria; che la censura concernente l'asserito eccesso di delega e' manifestamente infondata in quanto la citata legge n. 825 del 1971 non prescrive alcuno specifico criterio per la corresponsione del compenso e quindi non vieta che questo sia ragionevolmente commisurato sul numero dei ricorsi decisi; che l'indipendenza del giudice da ogni altro potere non e' toccata da norme relative alla sua retribuzione (v. ord. n. 379 del 1989); che peraltro, come gia' detto, il detto criterio non si presenta come irragionevole, non risultando cosi' valicati i limiti della discrezionalita' riservata al legislatore; che pertanto la questione si presenta sotto tutti i profili dedotti come manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;