ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, settimo ed
 ottavo comma, 12, 13  e  13-  bis  d.P.R.  26  ottobre  1972  n.  636
 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con
 ordinanza emessa il 31 marzo 1989  dalla  Commissione  tributaria  di
 primo  grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e
 Colla Giorgio contro l'Amministrazione  delle  finanze  dello  Stato,
 iscritta  al  n.  280  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  24,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  iniziato da Colla
 Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l'accertamento di  redditi  ai
 fini  dell'ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania
 con ordinanza  del  31  marzo  1989  (reg.  ord.  n.  280  del  1989)
 sollevava,  in  riferimento  agli  artt.  3,  76,  108  e  110 Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  2,  settimo  ed
 ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;
      che  secondo  il  Collegio rimettente il sistema di retribuzione
 dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado,
 commisurato   al   numero  dei  ricorsi  decisi,  poteva  indurre  le
 Commissioni  stesse  a  non  sollevare  questioni   di   legittimita'
 costituzionale,  onde  ottenere  l'immediata percezione del compenso,
 cio' che non trovava fondamento nella legge  delega  per  la  riforma
 tributaria   9   ottobre  1971  n.  825  e  ledeva  il  principio  di
 indipendenza dei componenti stessi;
      che  la  Commissione  dubitava  ancora  della ragionevolezza del
 detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti  avrebbe  potuto
 talvolta  comportare  per  i  componenti  delle  commissioni compensi
 superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente  della  Commissione
 centrale;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la  manifesta  inammissibilita'  o  infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  gli artt. 2, 13 e 13- bis d.P.R. n. 636 del 1972
 sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono,
 rispettivamente,  ai  criteri  di nomina di componenti le commissioni
 tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria;
      che  la  censura  concernente  l'asserito  eccesso  di delega e'
 manifestamente infondata in quanto la citata legge n.  825  del  1971
 non  prescrive  alcuno  specifico  criterio per la corresponsione del
 compenso  e  quindi  non  vieta  che   questo   sia   ragionevolmente
 commisurato sul numero dei ricorsi decisi;
      che  l'indipendenza  del  giudice  da  ogni  altro potere non e'
 toccata da norme relative alla sua retribuzione
 (v. ord. n. 379 del 1989);
      che peraltro, come gia' detto, il detto criterio non si presenta
 come irragionevole, non risultando  cosi'  valicati  i  limiti  della
 discrezionalita' riservata al legislatore;
      che  pertanto  la  questione  si  presenta sotto tutti i profili
 dedotti come manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;