ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna: e cio' con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato in diritto che, null'altro essendo riferito nell'ordinanza, non e' possibile rendersi conto in che mai consista la questione, e tanto meno perche' il giudice a quo consideri viziati da illegittimita' costituzionale gli articoli impugnati, dato che non si conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende confrontare con quegli articoli, riferendosi all'art. 3 della Costituzione; che conseguentemente non e' nemmeno possibile comprendere perche' il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente inesistente nell'ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo; che, pertanto, la questione, cosi' come prospettata, dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile; che, tuttavia, il giudice rimettente dev'essere avvertito che, se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa e' gia' stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione (interpetrativa di rigetto);