ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie),
 dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito
 nella  legge  21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui
 alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il
 17  aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico
 di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Vicepretore  di  Sapri, con ordinanza 17 aprile
 1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  22  della  legge 28 febbraio 1985 n. 47
 (Norme in materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
 sanzioni,  recupero  e  sanatoria  opere  edilizie)  ed  8-quater del
 decreto legge 23 aprile 1985,  n.  146,  convertito  nella  legge  21
 giugno  1985  n.  298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28
 febbraio 1985, n. 47),  dichiarandola  non  manifestamente  infondata
 nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali
 quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi  prima  della
 condanna: e cio' con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato   in   diritto   che,   null'altro   essendo  riferito
 nell'ordinanza, non e' possibile rendersi conto in che  mai  consista
 la questione, e tanto meno perche' il giudice a quo consideri viziati
 da illegittimita' costituzionale gli articoli impugnati, dato che non
 si  conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende
 confrontare  con  quegli  articoli,  riferendosi  all'art.  3   della
 Costituzione;
      che   conseguentemente  non  e'  nemmeno  possibile  comprendere
 perche' il  giudice  ritenga  rilevante  una  questione  virtualmente
 inesistente  nell'ordinanza,  in  guisa  che  tutto  il provvedimento
 appare viziato da assoluta integrale mancanza  di  motivazione  sotto
 ogni riguardo;
      che,  pertanto, la questione, cosi' come prospettata, dev'essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
      che,  tuttavia,  il giudice rimettente dev'essere avvertito che,
 se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla
 sentenza  n.  167  del  1989  di  questa  Corte,  essa  e' gia' stata
 dichiarata  non   fondata   nei   sensi   di   cui   in   motivazione
 (interpetrativa di rigetto);