ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e
 terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela
 della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
 dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
 collocamento),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'8 aprile 1989 dal
 Pretore di Firenze nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fasciana
 Luigi  e  Ditta  David  Sollazzini  &  Figli,  iscritta al n. 283 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283
 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso  da  Fasciana
 Luigi  per  ottenere  la  dichiarazione di nullita' del licenziamento
 intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini
 &  Figli  s.n.c.,  secondo  il  ricorrente illegittimo per violazione
 dell'art. 7  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 7, secondo
 e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non  estende  -
 alla   stregua   della   giurisprudenza  della  Corte  regolatrice  -
 l'operativita' delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del
 licenziamento  disciplinare  irrogato  dal datore di lavoro che abbia
 meno di sedici dipendenti;
      che,  secondo  il  remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3
 della Costituzione, perche' le garanzie procedimentali previste dalla
 norma  censurata  vengono  applicate  ai  lavoratori  delle  predette
 aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entita'  rispetto  a
 quella  espulsiva,  mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare
 l'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore imporrebbe che
 a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 427 del 1989, ha
 gia'  dichiarato  la  illegittimita'   costituzionale   della   norma
 censurata  per  i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa
 e' stata espunta dall'ordinamento giuridico;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;