ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la dichiarazione di nullita' del licenziamento intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini & Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende - alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice - l'operativita' delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia meno di sedici dipendenti; che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, perche' le garanzie procedimentali previste dalla norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entita' rispetto a quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare l'esigenza di tutela della personalita' del lavoratore imporrebbe che a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa e' stata espunta dall'ordinamento giuridico; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;