ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione Tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n. 306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa, nel giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di illegittimita' dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982; che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la facolta' di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, purche' anteriormente alla dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di determinare una situazione piu' o meno favorevole per il contribuente consentendogli di godere o no della definizione agevolata; Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e 121 del 1989; che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;