ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26  del
 decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989  dalla  Commissione
 Tributaria  di  I  grado  di  Siracusa  sul ricorso proposto da Dente
 Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n.
 306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa,  nel
 giudizio  promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di
 illegittimita'  dell'atto  di  irrogazione  definitiva  di   sanzioni
 notificatogli   dall'Ufficio   Provinciale  I.V.A.  di  Siracusa,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.  26  del
 decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
 nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte  in  cui  consente  la
 notifica   dell'avviso  di  accertamento  o  di  rettifica  da  parte
 dell'Ufficio  finanziario  sino  alla  data  di  presentazione  della
 dichiarazione integrativa anziche' sino a quella di entrata in vigore
 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;
      che,  secondo  la  remittente,  sarebbe  violato  l'art. 3 della
 Costituzione  in  quanto,  conferendosi  all'Ufficio  finanziario  la
 facolta'  di  notificare  l'accertamento  oltre la data di entrata in
 vigore  del  decreto-legge  in  esame,  purche'  anteriormente   alla
 dichiarazione   integrativa,  lo  si  farebbe  risultare  arbitro  di
 determinare una situazione piu' o meno favorevole per il contribuente
 consentendogli di godere o no della definizione agevolata;
    Considerato  che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata
 non fondata con la sentenza  n.  575  del  1988  e,  successivamente,
 manifestamente  infondata  con  le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e
 121 del 1989;
      che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;