ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Pretore di Ispica nel procedimento civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329 del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile e, in via riconvenzionale, pagamento dell'indennita' di avviamento commerciale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui determina astrattamente ed in misura fissa, la indennita' di avviamento che deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata locazione commerciale, commisurandola solo alla entita' del canone e non anche al tipo di attivita' in concreto esercitata o all'effettivo valore dell'avviamento commerciale; che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati: a) gli artt. 41 e 42, secondo comma, della Costituzione, limitandosi l'iniziativa economica del conduttore ed il godimento della proprieta' privata; b) l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell'avviamento da parte del conduttore e dell'incremento di valore acquisito dall'immobile per l'incorporazione dell'avviamento, nonche' tra i conduttori in quanto l'indennizzo, in situazioni uguali, e' determinato in misura disuguale e non commisurato alla effettiva perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell'immobile; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che, come gia' affermato da questa Corte (sentenze nn. 73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986, 882 del 1988; ordinanze nn. 583 del 1987, 115, 116 e 481 del 1989), la indennita' posta a carico del locatore e a favore del conduttore che rilascia l'immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta dal conduttore; che la indennita' non lede l'iniziativa economica spettante all'imprenditore ma la tutela, ed e' comunque correlata alla funzione sociale che rimane attuata; che la determinazione della stessa indennita' e' affidata alla scelta del legislatore, che e' incensurabile nel giudizio di costituzionalita' siccome non affetta da palese irrazionalita'; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;