ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, settimo,
 ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre
 1986,  n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
 immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,
 con  modificazioni,  in  legge  6  febbraio 1987, n. 15, promosso con
 ordinanza  emessa  il  30  marzo  1989  dal  Pretore  di  Ispica  nel
 procedimento  civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello
 Salvatore,  iscritta  al  n.  329  del  registro  ordinanze  1989   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 27, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329
 del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia  Giuseppe  ed
 altri  e  Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile
 e, in via riconvenzionale, pagamento  dell'indennita'  di  avviamento
 commerciale,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1,  settimo,  nono,  decimo  e   undicesimo   comma,   del
 decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
 nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,  nella  parte  in  cui  determina
 astrattamente  ed  in  misura  fissa, la indennita' di avviamento che
 deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata
 locazione  commerciale, commisurandola solo alla entita' del canone e
 non anche al tipo di attivita' in concreto esercitata o all'effettivo
 valore dell'avviamento commerciale;
      che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati:
        a)  gli  artt.  41  e  42,  secondo comma, della Costituzione,
 limitandosi l'iniziativa economica del  conduttore  ed  il  godimento
 della proprieta' privata;
        b)   l'art.   3   della  Costituzione  per  la  disparita'  di
 trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al
 primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita
 ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell'avviamento
 da  parte  del  conduttore  e  dell'incremento  di  valore  acquisito
 dall'immobile per l'incorporazione  dell'avviamento,  nonche'  tra  i
 conduttori   in   quanto   l'indennizzo,  in  situazioni  uguali,  e'
 determinato in misura disuguale  e  non  commisurato  alla  effettiva
 perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell'immobile;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato che, come gia' affermato da questa Corte (sentenze nn.
 73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986,  882  del
 1988;  ordinanze  nn.  583  del  1987,  115,  116 e 481 del 1989), la
 indennita' posta a carico del locatore e a favore del conduttore  che
 rilascia  l'immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo
 della  perdita  che  subisce  per   la   cessazione   dell'avviamento
 commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto
 dell'incremento   del   valore   incorporatosi   nell'immobile    per
 l'attivita' svolta dal conduttore;
      che  la  indennita'  non  lede  l'iniziativa economica spettante
 all'imprenditore ma la tutela, ed e' comunque correlata alla funzione
 sociale che rimane attuata;
      che  la  determinazione della stessa indennita' e' affidata alla
 scelta  del  legislatore,  che  e'  incensurabile  nel  giudizio   di
 costituzionalita' siccome non affetta da palese irrazionalita';
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;