ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri)  e
 dell'art.  1,  secondo  comma,  della  legge  12 agosto 1962, n. 1339
 (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di  pensione
 corrisposti  dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria
 invalidita',  vecchiaia  e  superstiti   degli   artigiani   e   loro
 familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal
 Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310,  311  e  312
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  tre  giudizi  aventi  ad  oggetto
 l'integrazione al minimo di pensioni erogate,  rispettivamente  dalla
 Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla
 Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia,  con  tre
 ordinanze  emesse  in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte
 il  6  giugno  1989)   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale:  a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al  minimo
 della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale per
 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari  di  pensione
 diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311);
  b)  dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339,
 nella parte in  cui  non  consente  l'integrazione  al  minimo  della
 pensione  di  riversibilita'  a carico della Gestione artigiani per i
 titolari di pensione diretta a carico della medesima  Gestione  (R.O.
 n. 312);
      che  nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie
 esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988,  alla
 cui motivazione viene fatto integrale richiamo;
    Considerato   che   le   questioni,   per  identita'  ed  analogia
 dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;
      che   in   tutte  le  ordinanze  il  giudice  a  quo  ha  omesso
 qualsivoglia  indicazione  circa  le  norme  costituzionali  che   si
 assumono violate;
      che   anche   la   delibazione  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza appare svolta  per  relationem  attraverso  l'apodittico
 richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;
      che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto
 piu' che entrambe sono gia' state risolte  da  questa  Corte  con  le
 declaratorie  d'illegittimita' costituzionale in parte qua contenute,
 rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;