ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311); b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione artigiani per i titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 312); che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla cui motivazione viene fatto integrale richiamo; Considerato che le questioni, per identita' ed analogia dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente; che in tutte le ordinanze il giudice a quo ha omesso qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si assumono violate; che anche la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza appare svolta per relationem attraverso l'apodittico richiamo alla sentenza n. 184 del 1988; che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto piu' che entrambe sono gia' state risolte da questa Corte con le declaratorie d'illegittimita' costituzionale in parte qua contenute, rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;