IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza; Ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione in quanto l'insindacabile rifiuto di aderire al rito abbreviato da parte del pubblico ministero si pone come un insuperabile ostacolo sia per la difesa sia per il giudice, all'applicabilita' della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988, mentre analogo ostacolo non si ravvisa nell'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448 del c.p.p. 1988 richiamato dall'art. 248 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271; Ritenute manifestamente infondate le altre eccezioni di illegittimita' costituzionale prospettate da difensori degli imputati, in quanto i principi direttivi della legge delega appaiono tutti puntualmente rispettati, specie per quanto attiene alla parita' dell'accusa e della difesa nel procedimento, essendo la volonta' di entrambe ugualmente necessarie per l'instaurazione del rito abbreviato; Ritenuto che nel caso in esame la rilevanza della questione agli effetti del procedimento a carico di Issaa El Sayed Ali, Monsuor Mohamed, El Toufaile Nayife M. appare evidente in quanto nel confronti di tutti e tre il p.m. ha opposto il diniego al rito abbreviato da essi richiesto;