IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  e  pubblicato mediante lettura del dispositivo la
 seguente ordinanza;
    Ritenuta    non    manifestamente    infondata    l'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989,
 n.  271,  in  relazione  agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della
 Costituzione in quanto l'insindacabile rifiuto  di  aderire  al  rito
 abbreviato   da   parte  del  pubblico  ministero  si  pone  come  un
 insuperabile  ostacolo  sia  per  la  difesa  sia  per  il   giudice,
 all'applicabilita'  della  diminuente  di  cui  all'art. 442, secondo
 comma, del c.p.p.  1988,  mentre  analogo  ostacolo  non  si  ravvisa
 nell'analogo  procedimento  dell'applicazione della pena su richiesta
 delle parti, ai  sensi  dell'art.  448  del  c.p.p.  1988  richiamato
 dall'art. 248 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271;
    Ritenute   manifestamente   infondate   le   altre   eccezioni  di
 illegittimita'  costituzionale   prospettate   da   difensori   degli
 imputati,  in quanto i principi direttivi della legge delega appaiono
 tutti puntualmente rispettati, specie per quanto attiene alla parita'
 dell'accusa  e  della difesa nel procedimento, essendo la volonta' di
 entrambe  ugualmente  necessarie   per   l'instaurazione   del   rito
 abbreviato;
    Ritenuto  che  nel caso in esame la rilevanza della questione agli
 effetti del procedimento a carico di  Issaa  El  Sayed  Ali,  Monsuor
 Mohamed,  El  Toufaile  Nayife  M.  appare  evidente  in  quanto  nel
 confronti di tutti e tre il  p.m.  ha  opposto  il  diniego  al  rito
 abbreviato da essi richiesto;