Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale  dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione   della   giunta   n.   7240   del  20  novembre  1989,
 rappresentata e difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del  21
 novembre   1989  autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,
 segretario generale e  ufficiale  rogante  della  giunta  provinciale
 (rep.  n. 15741) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland
 Riz, e presso il primo di essi  elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 piazza  Borghese  n.  3,  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in  carica  per  la
 dichiarazione d'incostituzionalita' degli artt. 1, primo comma, 3 e 7
 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, per violazione degli  artt.  89,
 100  e  107  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante il t.u. delle
 leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
 Trentino-Alto  Adige)  e delle relative norme di attuazione approvate
 con d.P.R.  26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni.
                               F A T T O
    1.  -  Come  ripetutamente  affermato  da codesta ecc.ma Corte, la
 tutela delle minoranze  linguistiche  costituisce  -  secondo  quanto
 stabilito  da  varie  disposizioni  dello  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)  ed  ancor  prima
 dall'art.  6  della  Costituzione  -  uno  dei  principi fondamentali
 dell'ordinamento costituzionale (sentenze nn.  312/1983,  289/1987  e
 768/1988).  E'  ben  noto  come  tale  principio si concretizzi nella
 provincia  di  Bolzano,  secondo  quanto  stabilito  in   particolare
 dall'art.   89   dello  statuto  T.-A.A.,  nell'istituto  della  c.d.
 "proporzionale etnica": cioe' nella riserva ai cittadini appartenenti
 ai  diversi  gruppi  linguistici  dei  posti  dei ruoli del personale
 civile  delle  amministrazioni  dello  Stato  aventi   uffici   nella
 provincia  e nella ripartizione dei posti stessi tra gli appartenenti
 ai gruppi linguistici in proporzione alla  consistenza  dei  medesimi
 (art.  89,  primo  e  terzo  comma).  Lo stesso art. 89 dello statuto
 (quinto comma) garantisce  inoltre  al  personale  dei  ruoli  locali
 suddetti la stabilita' di sede nella provincia.
    Alla disciplina stabilita dall'art. 89 si collega poi anche quella
 dell'art. 100 della statuto T.-A.A. (anch'essa diretta a garantire le
 minoranze  linguistiche)  secondo  cui "i cittadini di lingua tedesca
 della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei
 rapporti  con  gli  uffici giudiziari e con gli organi e uffici della
 pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi  competenza
 regionale...".
    La suddetta disciplina statutaria ha avuto attuazione specialmente
 con il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752  (recante  norme  di  attuazione
 dello  statuto  T.-A.A.  "in materia di proporzionale negli ufficiali
 statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
 lingue nel pubblico impiego").
    Il  titolo  primo di tale decreto e' particolarmente dedicato alla
 attuazione del  principio  della  conoscenza  delle  due  lingue  nel
 pubblico  impiego,  che  -  secondo  quanto stabilito del primo comma
 dell'art. 1 -  costituisce  "requisito  per  le  assunzioni  comunque
 strutturate  e  denominate  ad  impieghi  nelle amministrazioni dello
 Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  e  degli  enti
 pubblici  in  provincia  di Bolzano.  Il titolo secondo del d.P.R. n.
 752/1976  riguarda  invece  piu'  specificamente   l'istituto   della
 "proporzionale  etnica".  In  particolare  l'art.  8 dispone al primo
 comma la istituzione dei "ruoli locali  del  personale  civile  delle
 amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, aventi
 uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con  i
 numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto"; il successivo secondo
 comma stabilisce che i posti dei ruoli  suddetti  sono  riservati  ai
 cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi linguistici in
 rapporto alla consistenza dei gruppi stessi; ed infine il terzo comma
 ribadisce  che  (come  gia'  stabilito dal secondo comma dell'art. 89
 dello statuto) le uniche eccezioni alla applicazione della disciplina
 della   proporzionale   etnica  al  personale  civile  statale  nella
 provincia  di  Bolzano  sono  costituite  dalle  carriere   direttive
 dell'amministrazione   civile   dell'interno,   dal  personale  della
 publlica sicurezza e dal personale amministrativo del Ministero della
 difesa.
    Altre  norme  dello  stesso  d.P.R.  n.  752/1976  disciplinano le
 procedure di concorso per la copertura dei ruoli  locali,  prevedendo
 una  limitata possibilita' per le amministrazioni statali, nelle more
 dell'espletamento  dei  concorsi  e  per  inderogabili  esigenze   di
 servizio, di comandare in provincia di Bolzano per non piu' di dodici
 mesi  personale  dei  ruoli  generali   (art.   14);   esse   inoltre
 stabiliscono  -  anche  in  attuazione del principio del quinto comma
 dell'art. 89 dello statuto  -  una  assai  limitata  possibilita'  di
 destinare  temporaneamente  il  personale dei ruoli locali a prestare
 servizio fuori della provincia di Bolzano (art. 15).
    Sempre  in  materia  di garanzia della stabilita' di sede, si deve
 anche ricordare, l'art. 11, primo comma, del d.P.R. n.  752/1976,  il
 quale  stabilisce  che l'amministrazione puo' trasferire il personale
 dai ruoli locali ai corrispondenti ruoli generali solo a  domanda  ed
 una  volta  trascorsi  dieci  anni  dall'immissione nei ruoli locali;
 mentre il secondo comma esclude il trasferimento dai ruoli generali a
 quelli locali.
    Infine,  come  gia'  si  e'  detto  in relazione all'art. 8, primo
 comma, il d.P.R. n. 752/1976 reca in allegato le varie  tabelle  (che
 ne  costituiscono  parte integrante) recanti i ruoli locali, distinti
 per ogni amministrazione statale, con l'indicazione  del  numero  dei
 posti di ruolo distinti per qualifiche. La tabella 5 riguarda appunto
 il Ministero delle finanze, amministrazione periferica delle dogane e
 imposte  dirette:  al  relativo ruolo locale (che riguarda gli uffici
 del compartimento doganale di Bolzano e delle circoscrizioni doganali
 di  Bolzano  e  di  Fortezza, nonche' quelli della ripartizione delle
 imposte di fabbricazione di Bolzano e  della  zona  di  verificazione
 delle   imposte   di   fabbricazione   di   Merano)  sono  attribuiti
 complessivamente duecentottantacinque posti.
    2.  -  Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 250 del 25  ottobre  1989  la  legge  10  ottobre  1989,  n.  349,
 intitolata  "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento,
 la  modifica  e  l'integrazione  delle  disposizioni  legislative  in
 materia  doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle
 dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e  in  materia
 di  ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione
 delle discipline doganali ai  predetti  magazzini  generali,  nonche'
 delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
 fabbricazione e di consumo".
    Ai  fini  del presente ricorso, della disciplina stabilita da tale
 legge viene innanzitutto in evidenza  l'art.  1,  primo  comma.  Esso
 stabilisce  che  "Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare
 uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento,  la
 modifica  e  l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
 doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2  e
 nel  termine  di  cui  all'art.  6,  primo  comma,  e di quelle sulla
 organizzazione  centrale  e  periferica  dell'amministrazione   delle
 dogane  e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale
 secondo i principi e criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3  e  nel
 termine  di  cui all'art. 6, secondo comma, per meglio adeguarle, nel
 rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze  della  produzione  e
 dei  traffici,  a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed
 alla complessita' e peculiarita' del servizio".
    Per  quanto  riguarda,  poi,  i principi e criteri direttivi della
 delega contenuti nell'art. 3, questo  stabilisce  innanzitutto,  alla
 lett.  a),  che  "sara'  istituito,  nell'ambito  del Ministero delle
 finanze, ed alle dirette dipendenze  del  Ministro,  il  dipartimento
 delle  dogane  e  delle  imposte  dirette,  che sostituira' l'attuale
 direzione generale delle dogane  e  delle  imposte  indirette  e  gli
 uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti".
    La  successiva  lett. b) dello stesso art. 3 stabilisce poi che la
 disciplina del nuovo dipartimento (dotato di autonomia  organizzativa
 e  funzionale)  dovra'  in  particolare prevedere l'articolazione del
 dipartimento stesso in uffici centrali e periferici (lett. b), n. 1),
 e che in particolare dovranno essere previsti, fra questi ultimi, non
 piu' di quindici direzioni compartimentali (attualmente - in base  al
 d.m.  18  dicembre  1972  - i compartimenti doganali sono 45, gra cui
 quello di Bolzano da cui  dipendono  le  circoscrizioni  doganali  di
 Bolzano  e  Fortezza);  ed aggiunge inoltre (lett. b), n. 6) che tale
 disciplina dovra' prevedere "la revisione  dell'ordinamento  e  della
 ripartizione  territoriale  degli  uffici  e  l'unificazione  di essi
 laddove  giustificate  da  una  piu'  efficiente  organizzazione  dei
 servizi  e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del
 riordinamento del numero, della tipologia e  della  competenza  degli
 uffici  del  dipartimento,  anche ai fini dell'attuazione del mercato
 interno comunitario, con le procedure previste dall'art. 2 del citato
 d.P.R.  n.  266/1987,  saranno stabilite le nuove piante organiche di
 ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di  lavoro.  Per
 garantire  la  mobilita' del personale, i trasferimenti necessari per
 la copertura delle nuove piante organiche potranno essere  effettuati
 con  le procedure previste dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 266/1987,
 anche in deroga ai vincoli di permanenza massima degli  impiegati  in
 determinate  zone  del  territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle
 priorita' in relazione  a  situazioni  oggettivamente  rilevanti  dei
 singoli impiegati".
    Ancora  va  richiamata  la  lett.  f)  dell'art.  3 della legge n.
 349/1989, dove si stabilisce che le norme delegate dovranno prevedere
 "un   ruolo  unico  del  personale  addetto  ai  servizi  centrali  e
 periferici  del  dipartimento";  mentre  la  lett.  h)   prevede   un
 incremento  delle  attuali dotazioni organiche e procedure abbreviate
 per la copertura dei posti vacanti.
    Infine  rileva particolarmente ai fini del presente ricorso l'art.
 7 della legge n. 349/1989, che nei suoi due commi cosi' disciplina il
 procedimento  per  l'adozione dei decreti legislativi di cui all'art.
 1:
    "1.  I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma
 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
 Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri per la funzione
 pubblica, degli affari esteri, del bilancio  e  della  programmazione
 economica,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori
 pubblici,   dei   trasporti,   dell'industria,   del   commercio    e
 dell'artigianato,   del   commercio   con  l'estero  e  della  marina
 mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
    2.  Sugli  schemi  dei  decreti delegati sara' richiesto il parere
 delle competenti commissioni permanenti della Camera dei  deputati  e
 del  Senato  della  Repubblica,  che  dovra'  essere  espresso  entro
 sessanta giorni  dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  il  termine
 fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi".
    Orbene,  la surriferita disciplina della legge 10 ottobre 1989, n.
 349, viola l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia
 ricorrente  e  le  relative disposizioni dello statuto speciale, onde
 questa e' costretta ad impugnarlo per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  dell'autonomia  e  delle competenze provinciali di cui
 agli artt. 89,  100  e  197  dello  statuto  speciale  della  regione
 Trentino-Alto  Adige, e relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio
 1976, n. 752, spec. artt. 1 e segg., 8 e segg. e tabella 5).
    1.  -  Si  osserva preliminarmente che la provincia ricorrente non
 contesta certo il potere del Parlamento e del Governo di procedere ad
 una riforma della materia che costituisce l'oggetto della legge. Cio'
 che essa deve lamentare e'  piuttosto  il  fatto  che,  nel  caso  in
 questione,  volendo  lo  Stato  procedere  ad una revisione a livello
 nazionale della organizzazione degli uffici doganali e delle  imposte
 indirette,  nonche' del relativo personale, sia stata pero' del tutto
 ignorata la speciale disciplina statutaria concernente  tali  uffici,
 posta   a   tutela   delle  minoranze  linguistiche  esistenti  nella
 provincia.
    Come gia' osservato da codesta ecc.ma Corte in occasione di altra,
 ma per questo aspetto analoga controversia, il potere esclusivo dello
 Stato  di  regolare  e riformare l'organizzazione dei propri uffici e
 servizi non toglie che, quando riforme siffatte vengono  ad  incidere
 sulle  attribuzioni  provinciali  (ivi  compresi  i  principi  e  gli
 istituti di tutela delle minoranze linguistiche) esse debbano  essere
 attuate nel rispetto delle norme e delle procedure costituzionali che
 definiscono e garantiscono tali attribuzioni (sentenza n.  768/1988).
 In  particolare,  ove  la  realizzazione  di tali riforme comporti la
 modificazione  di  una  disciplina   gia'   stabilita   dalle   norme
 d'attuazione  dello  statuto  T.-A.A.  (e tale e' anche la disciplina
 stabilita dalle tabelle allegate ai decreti delegati recanti le norme
 d'attuazione),  occorre  allora  che  tali  modificazioni avvangano -
 proprio a garanzia delle autonomie della provincia e delle  minoranze
 linguistiche la cui tutela e' ad essa affidata - secondo le procedure
 inderogabilmente previste dallo statuto (art. 107) per la  emanazione
 delle  norme  d'attuazione  e  per  le loro successive modificazioni.
 Occorre cioe' che tali  modificazioni  siano  adottate  con  apposito
 decreto  legislativo solo dopo che sia stato espresso il parere della
 "commissione   paritetica"   sulle   norme    d'attuazione.    Parere
 obbligatorio,   ma  non  vincolante:  onde  la  procedura  prescritta
 dall'art. 107 dello statuto T.-A.A. non limita in modo sostanziale il
 potere  dello  Stato  di  procedere  alle  modifiche  delle  norme di
 attuazione ed alle riforme ritenute necessarie,  ma  stabilisce  solo
 l'onere  per  lo  Stato  di  richiedere  su  di  esse il parere della
 commissione paritetica. Tanto piu' inderogabile, dunque,  ne  risulta
 per  lo Stato l'esigenza di rispettare tale procedura (come del resto
 recentemente ribadito da codesta  ecc.ma  Corte,  oltre  che  con  la
 citata  sentenza n. 768/1988, specialmente con la successiva sentenza
 n. 37/1989).
    Non  puo'  esservi  dubbio  sul fatto che qualsiasi modifica (ed a
 maggior ragione la eliminazione)  della  tabella  n.  5  allegata  al
 d.P.R.  n.  752/1976 non possa che avvenire con la speciale procedura
 prevista dall'art. 107 dello statuto T.-A.A., perche'  cio'  consegue
 al  principio  generale  secondo  cui per la modifica di un qualsiasi
 atto normativo occorre  un  atto  successivo  dotato  della  medesima
 "forza formale": quindi, nel caso in questione, un successivo decreto
 legislativo  emanato  dopo  che  sia  stata  sentita  la  commissione
 paritetica.
   La   tabella   n.  5  costituisce,  infatti,  parte  integrante  ed
 essenziale delle  norme  d'attuazione  stabilite  con  il  d.P.R.  n.
 752/1976. Ogni modifica, sia di carattere sostanziale che formale, di
 tale tabella costituisce una modificazione delle norme di  attuazione
 statutaria  che  puo' avvenire solo attraverso la procedura dell'art.
 107 dells  statuto  T.-A.A.  Inoltre  ogni  modificazione  dei  posti
 previsti nella tabella - e da essa individuati per numero e qualifica
 -  determina  una  modificazione   dei   posti   dell'amministrazione
 periferica del Ministero delle finanze cui e' applicabile la speciale
 disciplina stabilita dall'art. 89 dello statuto T.-A.A. e  d.P.R.  n.
 752/1976:  onde si deve sempre richiedere il parere della commissione
 paritetica ex art. 107 dello statuto.
    2.   -   Alla   luce   di   quanto  precede  risulta  evidente  la
 incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata. Con essa,
 infatti,  da  un  lato  si  prevede  la  istituzione  di nuovi uffici
 periferici  dell'amministrazione  delle  finanze   e   la   revisione
 dell'ordinamento   e   della   ripartizione  territoriale  di  quelli
 esistenti (la qual cosa, in base al  principio  della  riduzione  dei
 compartimenti  doganali  a non piu' di quindici (art. 3, primo comma,
 lett.  b),  n.  1),  dai  quarantacinque  oggi  esistenti,   potrebbe
 comportare  anche  la eliminazione del compartimento di Bolzano); ma,
 soprattutto, si stabilisce che, con la sostituzione del  dipartimento
 delle  dogane  ed  imposte  indirette  all'attuale direzione generale
 delle  dogane  e  delle  imposte  indirette  e   con   la   revisione
 dell'ordinamento  e  della  ripartizione  territoriale  dei  relativi
 uffici, anche periferici, si proceda alla  istituzione  di  un  ruolo
 unico   nazionale   del   personale  addetto  ai  servizi  del  nuovo
 dipartimento  (art.  3,  primo  comma,  lett.  f),  ivi  compreso  il
 personale  degli  uffici  periferici,  ed alla fissazione delle nuove
 piante organiche di ciascuno degli uffici (art. 3, primo comma, lett.
 b),  n. 6): che si proceda, cioe', alla eliminazione del ruolo locale
 attualmente stabilito dalla tabella 5 del  d.P.R.  n.  752/1986,  che
 viene cosi' ad essere abrogata.
    La   disciplina  impugnata  comporta,  dunque,  una  modificazione
 (eliminazione) della piu' volte citata tabella  5  che  richiederebbe
 comunque  il  rispetto  della procedura stabilita dall'art. 107 dello
 statuto. Ma con cio' essa comporta anche una sottrazione dei posti  e
 del  personale  dell'attuale  ruolo locale di cui alla tabella 5 alla
 disciplina della "proporzionale etnica", se non anche a quella  della
 conoscenza  delle  due lingue ed alle varie disposizioni stabilite in
 materia dal d.P.R. n. 752/1976. Sottrazione, questa,  non  consentita
 dall'art. 89 dello statuto T.-A.A.
    3.  -  In  particolare  risultano  incostituzionali  e  lesive dei
 principi stabiliti  dall'art.  89,  quinto  comma,  dello  statuto  e
 relative  norme  d'attuazione  le  norme contenute nell'art. 3, primo
 comma, lett. b), n. 6, e lett. h), della legge impugnata, riguardanti
 anche  il  personale  e  gli uffici del dipartimento dogane e imposte
 indirette nella provincia di Bolzano.
    Infatti  l'art.  3,  primo  comma,  lett. b), n. 6, stabilisce una
 disciplina diretta a favorire  la  mobilita'  del  personale  che  e'
 incompatibile  con  il  prinicpio del quinto comma dell'art. 89 dello
 statuto, che e' invece diretto a  garantire  la  stabilita'  di  sede
 nella  provincia  del personale dei ruoli locali (principio che trova
 attuazione nel d.P.R. n. 752/1976, spec.  artt.  11,  14  e  15).  In
 particolare  la disposizione prevede delle procedure di trasferimento
 per la copertura delle nuove piante organiche  "anche  in  deroga  ai
 vincoli  di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del
 territorio nazionale": quindi in puntuale contrasto con il vincolo di
 stabilita'  decennale  previsto dall'art. 11, primo comma, del d.P.R.
 n. 752/1976 per i trasferimenti a domanda dai ruoli locali  al  ruolo
 generale,  nonche' con il divieto assoluto di trasferimenti dal ruolo
 generale a quello locale stabilito dal  secondo  comma  dello  stesso
 art. 11. Ed in contrasto pure con l'art. 15 del d.P.R. n. 752/1986 il
 quale stabilisce che una deroga alla disciplina sulla  stabilita'  di
 sede  puo'  essere  determinata  da  "gravi  e  motivate  esigenze di
 servizio", ma cio' solo per consentire una "destinazione  temporanea"
 del  personale  dei  ruoli locali fuori dalla provincia di Bolzano, e
 non gia' dei trasferimenti.
    In  secondo  luogo  il  richiamato  art. 3, primo comma, lett. h),
 della  legge  impugnata,  prevede  un  incremento   delle   dotazioni
 organiche  del  personale  del  dipartimento  e stabilisce che per la
 copertura dei posti vacanti  saranno  previste  "procedure  rapide...
 anche   mediante   concorsi   basati  sulla  valutazione  dei  titoli
 professionali e di cultura, salvi i casi di  procedure  ulteriormente
 semplificate   previste  dalle  disposizioni  generali  sul  pubblico
 impiego". Anche  tale  disciplina  e'  incompatible  con  i  principi
 stabiliti  dall'art.  89 dello statuto e relative norme d'attuazione.
 In particolare essa  contrasta  con  la  disciplina  delle  procedure
 concorsuali per la copertura dei posti dei ruoli locali stabilita dal
 d.P.R. n. 752/1976 (spec. artt. 12 e segg.), diretta a  garantire  il
 rispetto dei principi statutari relativi alla proporzionale etnica ed
 al bilinguismo; disciplina che - oltretutto -  per  far  fronte  alle
 inderogabili   esigenze  di  servizio  che  debbono  essere  comunque
 soddisfatte non prevede gia' semplificazioni ed  abbreviazioni  delle
 procedure  concorsuali prescritte, ma espressamente consente solo che
 nelle   more   dell'espletamento   dei    concorsi    possa    essere
 temporaneamente  "comandato"  presso  gli  uffici  della provincia di
 Bolzano  personale  dei  ruoli  generali  (art.  14  del  d.P.R.   n.
 752/1976).
    4.  -  Si e' gia' richiamata in precedenza la disciplina stabilita
 dall'art. 7  della  legge  impugnata,  relativa  alla  procedura  per
 l'adozione   dei  decreti  legislativi  delegati.  Il  secondo  comma
 dell'art. 7, in particolare, stabilisce che sugli schemi dei  decreti
 delegati  dovra'  essere  richiesto il parere delle (sole) competenti
 commissioni permanenti della Camera e del Senato.
   Tale  disciplina, stabilendo per l'adozione di decreti delegati che
 incidano  sulle  norme  di  attuazione  dello  statuto  T.-A.A.   una
 procedura  diversa  da quella prescritta dall'art. 107 dello statuto,
 e'  di  per  se'  palesemente  incostituzionale.   Essa,   prevedendo
 espressamente  il  parere  delle  sole  commissioni  permanenti della
 Camera e del Senato  (e  quindi  escludendo  la  consultazione  della
 commissione  paritetica ex art. 107 dello statuto), avvalora altresi'
 la incostituzionalita' della disciplina  sostanziale  gia'  stabilita
 dal  combinato  disposto  degli  impugnati artt. 1 e 3 della legge n.
 349/1989  e  l'attualita'  della  lesione  della  propria   autonomia
 denunciata  con  il  presente  ricorso  della  provincia  autonoma di
 Bolzano.