Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 7240 del 20 novembre 1989, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 21 novembre 1989 autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario generale e ufficiale rogante della giunta provinciale (rep. n. 15741) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione d'incostituzionalita' degli artt. 1, primo comma, 3 e 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, per violazione degli artt. 89, 100 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante il t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni. F A T T O 1. - Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce - secondo quanto stabilito da varie disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed ancor prima dall'art. 6 della Costituzione - uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (sentenze nn. 312/1983, 289/1987 e 768/1988). E' ben noto come tale principio si concretizzi nella provincia di Bolzano, secondo quanto stabilito in particolare dall'art. 89 dello statuto T.-A.A., nell'istituto della c.d. "proporzionale etnica": cioe' nella riserva ai cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti dei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi uffici nella provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla consistenza dei medesimi (art. 89, primo e terzo comma). Lo stesso art. 89 dello statuto (quinto comma) garantisce inoltre al personale dei ruoli locali suddetti la stabilita' di sede nella provincia. Alla disciplina stabilita dall'art. 89 si collega poi anche quella dell'art. 100 della statuto T.-A.A. (anch'essa diretta a garantire le minoranze linguistiche) secondo cui "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale...". La suddetta disciplina statutaria ha avuto attuazione specialmente con il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (recante norme di attuazione dello statuto T.-A.A. "in materia di proporzionale negli ufficiali statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"). Il titolo primo di tale decreto e' particolarmente dedicato alla attuazione del principio della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, che - secondo quanto stabilito del primo comma dell'art. 1 - costituisce "requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano. Il titolo secondo del d.P.R. n. 752/1976 riguarda invece piu' specificamente l'istituto della "proporzionale etnica". In particolare l'art. 8 dispone al primo comma la istituzione dei "ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto"; il successivo secondo comma stabilisce che i posti dei ruoli suddetti sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi; ed infine il terzo comma ribadisce che (come gia' stabilito dal secondo comma dell'art. 89 dello statuto) le uniche eccezioni alla applicazione della disciplina della proporzionale etnica al personale civile statale nella provincia di Bolzano sono costituite dalle carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, dal personale della publlica sicurezza e dal personale amministrativo del Ministero della difesa. Altre norme dello stesso d.P.R. n. 752/1976 disciplinano le procedure di concorso per la copertura dei ruoli locali, prevedendo una limitata possibilita' per le amministrazioni statali, nelle more dell'espletamento dei concorsi e per inderogabili esigenze di servizio, di comandare in provincia di Bolzano per non piu' di dodici mesi personale dei ruoli generali (art. 14); esse inoltre stabiliscono - anche in attuazione del principio del quinto comma dell'art. 89 dello statuto - una assai limitata possibilita' di destinare temporaneamente il personale dei ruoli locali a prestare servizio fuori della provincia di Bolzano (art. 15). Sempre in materia di garanzia della stabilita' di sede, si deve anche ricordare, l'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 752/1976, il quale stabilisce che l'amministrazione puo' trasferire il personale dai ruoli locali ai corrispondenti ruoli generali solo a domanda ed una volta trascorsi dieci anni dall'immissione nei ruoli locali; mentre il secondo comma esclude il trasferimento dai ruoli generali a quelli locali. Infine, come gia' si e' detto in relazione all'art. 8, primo comma, il d.P.R. n. 752/1976 reca in allegato le varie tabelle (che ne costituiscono parte integrante) recanti i ruoli locali, distinti per ogni amministrazione statale, con l'indicazione del numero dei posti di ruolo distinti per qualifiche. La tabella 5 riguarda appunto il Ministero delle finanze, amministrazione periferica delle dogane e imposte dirette: al relativo ruolo locale (che riguarda gli uffici del compartimento doganale di Bolzano e delle circoscrizioni doganali di Bolzano e di Fortezza, nonche' quelli della ripartizione delle imposte di fabbricazione di Bolzano e della zona di verificazione delle imposte di fabbricazione di Merano) sono attribuiti complessivamente duecentottantacinque posti. 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989 la legge 10 ottobre 1989, n. 349, intitolata "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo". Ai fini del presente ricorso, della disciplina stabilita da tale legge viene innanzitutto in evidenza l'art. 1, primo comma. Esso stabilisce che "Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e nel termine di cui all'art. 6, primo comma, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e nel termine di cui all'art. 6, secondo comma, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed alla complessita' e peculiarita' del servizio". Per quanto riguarda, poi, i principi e criteri direttivi della delega contenuti nell'art. 3, questo stabilisce innanzitutto, alla lett. a), che "sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti". La successiva lett. b) dello stesso art. 3 stabilisce poi che la disciplina del nuovo dipartimento (dotato di autonomia organizzativa e funzionale) dovra' in particolare prevedere l'articolazione del dipartimento stesso in uffici centrali e periferici (lett. b), n. 1), e che in particolare dovranno essere previsti, fra questi ultimi, non piu' di quindici direzioni compartimentali (attualmente - in base al d.m. 18 dicembre 1972 - i compartimenti doganali sono 45, gra cui quello di Bolzano da cui dipendono le circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza); ed aggiunge inoltre (lett. b), n. 6) che tale disciplina dovra' prevedere "la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una piu' efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 266/1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilita' del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'art. 4 del citato d.P.R. n. 266/1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza massima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorita' in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati". Ancora va richiamata la lett. f) dell'art. 3 della legge n. 349/1989, dove si stabilisce che le norme delegate dovranno prevedere "un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento"; mentre la lett. h) prevede un incremento delle attuali dotazioni organiche e procedure abbreviate per la copertura dei posti vacanti. Infine rileva particolarmente ai fini del presente ricorso l'art. 7 della legge n. 349/1989, che nei suoi due commi cosi' disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 1: "1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovra' essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi". Orbene, la surriferita disciplina della legge 10 ottobre 1989, n. 349, viola l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla provincia ricorrente e le relative disposizioni dello statuto speciale, onde questa e' costretta ad impugnarlo per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione dell'autonomia e delle competenze provinciali di cui agli artt. 89, 100 e 197 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, e relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, spec. artt. 1 e segg., 8 e segg. e tabella 5). 1. - Si osserva preliminarmente che la provincia ricorrente non contesta certo il potere del Parlamento e del Governo di procedere ad una riforma della materia che costituisce l'oggetto della legge. Cio' che essa deve lamentare e' piuttosto il fatto che, nel caso in questione, volendo lo Stato procedere ad una revisione a livello nazionale della organizzazione degli uffici doganali e delle imposte indirette, nonche' del relativo personale, sia stata pero' del tutto ignorata la speciale disciplina statutaria concernente tali uffici, posta a tutela delle minoranze linguistiche esistenti nella provincia. Come gia' osservato da codesta ecc.ma Corte in occasione di altra, ma per questo aspetto analoga controversia, il potere esclusivo dello Stato di regolare e riformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi non toglie che, quando riforme siffatte vengono ad incidere sulle attribuzioni provinciali (ivi compresi i principi e gli istituti di tutela delle minoranze linguistiche) esse debbano essere attuate nel rispetto delle norme e delle procedure costituzionali che definiscono e garantiscono tali attribuzioni (sentenza n. 768/1988). In particolare, ove la realizzazione di tali riforme comporti la modificazione di una disciplina gia' stabilita dalle norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. (e tale e' anche la disciplina stabilita dalle tabelle allegate ai decreti delegati recanti le norme d'attuazione), occorre allora che tali modificazioni avvangano - proprio a garanzia delle autonomie della provincia e delle minoranze linguistiche la cui tutela e' ad essa affidata - secondo le procedure inderogabilmente previste dallo statuto (art. 107) per la emanazione delle norme d'attuazione e per le loro successive modificazioni. Occorre cioe' che tali modificazioni siano adottate con apposito decreto legislativo solo dopo che sia stato espresso il parere della "commissione paritetica" sulle norme d'attuazione. Parere obbligatorio, ma non vincolante: onde la procedura prescritta dall'art. 107 dello statuto T.-A.A. non limita in modo sostanziale il potere dello Stato di procedere alle modifiche delle norme di attuazione ed alle riforme ritenute necessarie, ma stabilisce solo l'onere per lo Stato di richiedere su di esse il parere della commissione paritetica. Tanto piu' inderogabile, dunque, ne risulta per lo Stato l'esigenza di rispettare tale procedura (come del resto recentemente ribadito da codesta ecc.ma Corte, oltre che con la citata sentenza n. 768/1988, specialmente con la successiva sentenza n. 37/1989). Non puo' esservi dubbio sul fatto che qualsiasi modifica (ed a maggior ragione la eliminazione) della tabella n. 5 allegata al d.P.R. n. 752/1976 non possa che avvenire con la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto T.-A.A., perche' cio' consegue al principio generale secondo cui per la modifica di un qualsiasi atto normativo occorre un atto successivo dotato della medesima "forza formale": quindi, nel caso in questione, un successivo decreto legislativo emanato dopo che sia stata sentita la commissione paritetica. La tabella n. 5 costituisce, infatti, parte integrante ed essenziale delle norme d'attuazione stabilite con il d.P.R. n. 752/1976. Ogni modifica, sia di carattere sostanziale che formale, di tale tabella costituisce una modificazione delle norme di attuazione statutaria che puo' avvenire solo attraverso la procedura dell'art. 107 dells statuto T.-A.A. Inoltre ogni modificazione dei posti previsti nella tabella - e da essa individuati per numero e qualifica - determina una modificazione dei posti dell'amministrazione periferica del Ministero delle finanze cui e' applicabile la speciale disciplina stabilita dall'art. 89 dello statuto T.-A.A. e d.P.R. n. 752/1976: onde si deve sempre richiedere il parere della commissione paritetica ex art. 107 dello statuto. 2. - Alla luce di quanto precede risulta evidente la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata. Con essa, infatti, da un lato si prevede la istituzione di nuovi uffici periferici dell'amministrazione delle finanze e la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale di quelli esistenti (la qual cosa, in base al principio della riduzione dei compartimenti doganali a non piu' di quindici (art. 3, primo comma, lett. b), n. 1), dai quarantacinque oggi esistenti, potrebbe comportare anche la eliminazione del compartimento di Bolzano); ma, soprattutto, si stabilisce che, con la sostituzione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette all'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e con la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale dei relativi uffici, anche periferici, si proceda alla istituzione di un ruolo unico nazionale del personale addetto ai servizi del nuovo dipartimento (art. 3, primo comma, lett. f), ivi compreso il personale degli uffici periferici, ed alla fissazione delle nuove piante organiche di ciascuno degli uffici (art. 3, primo comma, lett. b), n. 6): che si proceda, cioe', alla eliminazione del ruolo locale attualmente stabilito dalla tabella 5 del d.P.R. n. 752/1986, che viene cosi' ad essere abrogata. La disciplina impugnata comporta, dunque, una modificazione (eliminazione) della piu' volte citata tabella 5 che richiederebbe comunque il rispetto della procedura stabilita dall'art. 107 dello statuto. Ma con cio' essa comporta anche una sottrazione dei posti e del personale dell'attuale ruolo locale di cui alla tabella 5 alla disciplina della "proporzionale etnica", se non anche a quella della conoscenza delle due lingue ed alle varie disposizioni stabilite in materia dal d.P.R. n. 752/1976. Sottrazione, questa, non consentita dall'art. 89 dello statuto T.-A.A. 3. - In particolare risultano incostituzionali e lesive dei principi stabiliti dall'art. 89, quinto comma, dello statuto e relative norme d'attuazione le norme contenute nell'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, e lett. h), della legge impugnata, riguardanti anche il personale e gli uffici del dipartimento dogane e imposte indirette nella provincia di Bolzano. Infatti l'art. 3, primo comma, lett. b), n. 6, stabilisce una disciplina diretta a favorire la mobilita' del personale che e' incompatibile con il prinicpio del quinto comma dell'art. 89 dello statuto, che e' invece diretto a garantire la stabilita' di sede nella provincia del personale dei ruoli locali (principio che trova attuazione nel d.P.R. n. 752/1976, spec. artt. 11, 14 e 15). In particolare la disposizione prevede delle procedure di trasferimento per la copertura delle nuove piante organiche "anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale": quindi in puntuale contrasto con il vincolo di stabilita' decennale previsto dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 752/1976 per i trasferimenti a domanda dai ruoli locali al ruolo generale, nonche' con il divieto assoluto di trasferimenti dal ruolo generale a quello locale stabilito dal secondo comma dello stesso art. 11. Ed in contrasto pure con l'art. 15 del d.P.R. n. 752/1986 il quale stabilisce che una deroga alla disciplina sulla stabilita' di sede puo' essere determinata da "gravi e motivate esigenze di servizio", ma cio' solo per consentire una "destinazione temporanea" del personale dei ruoli locali fuori dalla provincia di Bolzano, e non gia' dei trasferimenti. In secondo luogo il richiamato art. 3, primo comma, lett. h), della legge impugnata, prevede un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento e stabilisce che per la copertura dei posti vacanti saranno previste "procedure rapide... anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego". Anche tale disciplina e' incompatible con i principi stabiliti dall'art. 89 dello statuto e relative norme d'attuazione. In particolare essa contrasta con la disciplina delle procedure concorsuali per la copertura dei posti dei ruoli locali stabilita dal d.P.R. n. 752/1976 (spec. artt. 12 e segg.), diretta a garantire il rispetto dei principi statutari relativi alla proporzionale etnica ed al bilinguismo; disciplina che - oltretutto - per far fronte alle inderogabili esigenze di servizio che debbono essere comunque soddisfatte non prevede gia' semplificazioni ed abbreviazioni delle procedure concorsuali prescritte, ma espressamente consente solo che nelle more dell'espletamento dei concorsi possa essere temporaneamente "comandato" presso gli uffici della provincia di Bolzano personale dei ruoli generali (art. 14 del d.P.R. n. 752/1976). 4. - Si e' gia' richiamata in precedenza la disciplina stabilita dall'art. 7 della legge impugnata, relativa alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi delegati. Il secondo comma dell'art. 7, in particolare, stabilisce che sugli schemi dei decreti delegati dovra' essere richiesto il parere delle (sole) competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato. Tale disciplina, stabilendo per l'adozione di decreti delegati che incidano sulle norme di attuazione dello statuto T.-A.A. una procedura diversa da quella prescritta dall'art. 107 dello statuto, e' di per se' palesemente incostituzionale. Essa, prevedendo espressamente il parere delle sole commissioni permanenti della Camera e del Senato (e quindi escludendo la consultazione della commissione paritetica ex art. 107 dello statuto), avvalora altresi' la incostituzionalita' della disciplina sostanziale gia' stabilita dal combinato disposto degli impugnati artt. 1 e 3 della legge n. 349/1989 e l'attualita' della lesione della propria autonomia denunciata con il presente ricorso della provincia autonoma di Bolzano.