ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
 del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione  e  proroga  di taluni termini), nel testo sostituito
 dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con  ordinanza  emessa
 il  7  luglio  1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
 sul ricorso proposto dalla S.p.a.  Ausonia  Assicurazioni  contro  il
 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altro, iscritta al
 n. 146 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale, dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 luglio 1986 (R.O. 146/1989)
 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto
 dalla  S.p.a.  Ausonia Assicurazioni contro il Ministero del Lavoro e
 della Previdenza sociale, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
 4,  41  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
 (Misure  urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e  per il
 contenimento della spesa  pubblica,  disposizioni  per  vari  settori
 della  pubblica  amministrazione  e  proroga  di taluni termini), nel
 testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
 cui  consente  il  computo;  nelle categorie protette, dei lavoratori
 invalidi gia' occupati nell'impresa, ed assunti per  il  tramite  del
 collocamento ordinario, a condizione che l'invalidita' non dipenda da
 causa di lavoro o di servizio e che comunque il  suo  grado  non  sia
 inferiore al 60%;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato   che   identica   questione   e'   stata   dichiarata
 inammissibile da questa Corte con sentenza n. 346 del 1987, per esser
 stata costantemente affermata in materia la giurisdizione del giudice
 ordinario, talche' la  pronuncia  costituzionale  che  egualmente  ne
 seguisse resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.