ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge 7 agosto 1982,  n.  516,  rectius  del  decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  492  (Norme  per  la  repressione dell'evasione in
 materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per  agevolare
 la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella
 legge 7 agosto 1982, n.  516,  con  modificazioni,  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale di Firenze
 nel procedimento penale a carico di Innocenti Pierina, iscritta al n.
 221 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2)  ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze
 nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo, iscritta al  n.  297
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 e il 21
 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze,  nei  procedimenti  penali  a
 carico  rispettivamente  di  Innocenti  Pierina  e di Guerri Aldo, e'
 stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 primo   comma,  della  legge  7  agosto  1982  n.  516,  rectius  del
 decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia  tributaria)
 convertito  nella  legge  7  agosto  1982, n. 516, con modificazioni,
 nella parte in cui "equipara,  sotto  il  profilo  sanzionatorio,  la
 omessa  presentazione  della  dichiarazione  IVA  (o  IRPEF)  con  la
 ritardata presentazione della dichiarazione medesima", per  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dal'Avvocatura generale dello  Stato,  che  ha
 concluso per la inammissibilita' della questione;
    Considerato  che  le  due ordinanze sollevano questioni identiche,
 talche' possono essere decise con unica pronuncia;
      che  questa  Corte  ha  piu'  volte  preso  in  esame  questioni
 concernenti norme in materia tributaria che equiparano,  quanto  alla
 sanzione,  le  due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione
 dovuta dal contribuente, pervenendo sotto i vari profili  a  pronunce
 di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 418 del 1987 e 596 del 1988)
 e,   da   ultimo,   nella   prospettazione   ora    riproposta,    di
 inammissibilita'  (sentenze nn. 82, 83, 84 del 1989; ordinanza n. 298
 del 1989);
      che,  pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti
 tali da indurre questa Corte a modificare  il  proprio  orientamento,
 tale medesima pronuncia si impone nella fattispecie;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;