ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
 con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla  Corte  di  cassazione
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  l'I.N.P.S.  e  Tamone Bruno
 iscritta al n. 282 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte
 di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e  Tamone
 Bruno  e'  stata  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria  1988),  "interpretato   nel   senso   che   prevede   la
 prescrizione  quinquennale  dei  ratei  di pensione che per qualsiasi
 ragione, e quindi anche perche' non richiesti o  non  liquidati,  non
 siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;
    Considerato  che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
      che   pertanto   la   sollevata   questione  va  ora  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;