ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone Bruno e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi ragione, e quindi anche perche' non richiesti o non liquidati, non siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.; Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata; che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;