ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1989 dal Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, nel procedimento promosso da Ricci Luciano ed altri contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Ricci Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato, il Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con ordinanza del 1 giugno 1989 sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, i quali non consentono alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via cautelare l'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte iscritte a ruolo e contestate; che, secondo il Pretore, il difetto di tale potere dava luogo ad un irragionevole privilegio del fisco e quindi ad una menomazione della eguale tutela giurisdizionale spettante al contribuente; che, ad avviso del medesimo giudice, adito per la sospensione della detta esecuzione ex art. 700 cod. proc. civ., la questione, rilevante nel giudizio tributario, tale si presentava anche nel procedimento pendente davanti a lui poiche' i contribuenti, parti in causa, non avrebbero potuto invocare l'art. 700 cit., quale rimedio residuale, se le norme impugnate avessero previsto il potere di sospensione da parte della commissione tributaria; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilita' o, in subordine, la manifesta infondatezza della questione; Considerato che la questione e' manifestamente infondata in quanto le norme impugnate concernono in via diretta il processo tributario; ne' regge la conseguenza che il giudice rimettente pretende di trarre sul giudizio pretorile, perche', come questa Corte ha gia' ricordato nella sent. n. 63 del 1982, e in seguito numerose volte ribadito, il potere di sospensione dell'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte e' esclusivamente attribuito, dall'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, all'intendente di finanza, contro la cui determinazione negativa sono esperibili i rimedi propri della giurisdizione amministrativa, mentre nessun potere spetta al pretore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;