ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. da 15 a 21
 d.P.R. 26  ottobre  1972  n.  636  (Revisione  della  disciplina  del
 contenzioso  tributario),  promosso con ordinanza emessa il 1› giugno
 1989 dal  Pretore  di  Lucca,  Sezione  staccata  di  Viareggio,  nel
 procedimento    promosso   da   Ricci   Luciano   ed   altri   contro
 l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.  418  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  iniziato da Ricci
 Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato,
 il Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con ordinanza del
 1› giugno 1989 sollevava, in riferimento  agli  artt.  3,  24  e  113
 Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. da 15 a
 21 d.P.R. 26 ottobre  1972  n.  636,  i  quali  non  consentono  alle
 commissioni  tributarie  il  potere  di  sospendere  in via cautelare
 l'esecuzione forzata per la  riscossione  delle  imposte  iscritte  a
 ruolo e contestate;
      che, secondo il Pretore, il difetto di tale potere dava luogo ad
 un irragionevole privilegio del fisco e  quindi  ad  una  menomazione
 della eguale tutela giurisdizionale spettante al contribuente;
      che,  ad  avviso  del medesimo giudice, adito per la sospensione
 della detta esecuzione ex art. 700 cod.  proc.  civ.,  la  questione,
 rilevante  nel  giudizio  tributario,  tale  si  presentava anche nel
 procedimento pendente davanti a lui poiche' i contribuenti, parti  in
 causa,  non  avrebbero potuto invocare l'art. 700 cit., quale rimedio
 residuale, se le norme  impugnate  avessero  previsto  il  potere  di
 sospensione da parte della commissione tributaria;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilita' o,  in  subordine,
 la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato che la questione e' manifestamente infondata in quanto
 le norme impugnate concernono in via diretta il processo  tributario;
 ne' regge la conseguenza che il giudice rimettente pretende di trarre
 sul giudizio pretorile, perche', come questa Corte ha gia'  ricordato
 nella  sent. n. 63 del 1982, e in seguito numerose volte ribadito, il
 potere di sospensione  dell'esecuzione  forzata  per  la  riscossione
 delle  imposte  e'  esclusivamente attribuito, dall'art. 39 d.P.R. 29
 settembre 1973 n. 602,  all'intendente  di  finanza,  contro  la  cui
 determinazione   negativa  sono  esperibili  i  rimedi  propri  della
 giurisdizione amministrativa, mentre nessun potere spetta al pretore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;