IL GIUDICE CONCILIATORE A scioglimento della riserva; OSSERVA IN FATTO Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale il giorno 23 maggio 1988 la Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. evocava in giudizio il sig. Pagni Claudio per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 25.000 oltre risarcimento danni per intervenuta svalutazione monetaria ed interessi per premi scaduti il 1ยบ agosto 1987, relativi alla polizza assicurativa n. 203/0122498. Alla prima udienza di trattazione, nessuno essendosi costituito per il convenuto, parte attrice chiedeva dichiararsi la sua contumacia oltre che l'ammissione del suo interrogatorio formale e di prove testimoniali sulle circostanze capitolate in citazione. Premesso che il giudice, prima di statuire sopra alcuna domanda, deve verificare se la parte non comparsa e' stata regolarmente citata (art. 101 del c.p.c.), deve inoltre, se appare regolare la notifica, dichiararne la contumacia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza (art. 171 del c.p.c. e 59 delle disp. att. del c.p.c.) od eventualmente dare i provvedimenti di cui all'art. 291 del c.p.c., se emerge un vizio che importi la nullita' della notifica. Considerato che la notifica, nel caso di specie, e' avvenuta a mezzo servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890; verificato dall'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, che la consegna da parte dell'agente postale non e' avvenuta personalmente al destinatario, ne' a persona di famiglia convivente anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa o al suo servizio e neppure al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario; rilevato che non risulta il rifiuto da parte delle persone indicate di firmare l'avviso di ricevimento o il rifiuto di ricevere il plico stesso e che il deposito del plico nell'ufficio postale, da parte dell'agente postale, e' avvenuto per assenza del destinatario e, se ne deduce, dalle persone abilitate a riceverlo; ritenuto infine che l'atto di citazione e' rimasto depositato presso l'ufficio postale di destinazione dal 26 maggio 1988 al 5 giugno 1988 e quindi il 6 giugno 1988 restituito al mittente per compiuta giacenza (dieci giorni dal deposito), cosi' come previsto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui la notifica dovrebbe ritenersi regolarmente avvenuta, anche se non esiste la prova che la parte abbia potuto prendere visione dell'atto e anche se non possa piu' prenderne visione. OSSERVA IN DIRITTO Il diritto della difesa (diritto di agire in giudizio non meno che di difendersi se si e' convenuti) e' indubbiamente "diritto inviolabile dell'uomo", quale sancito dal combinato disposto dagli artt. 24 e 2 della Costituzione. Tale diritto viene ad essere seriamente compromesso dal sistema di notificazione a mezzo posta previsto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Nessuna possibilia' viene offerta infatti alla parte, momentaneamente assente dalla propria residenza, di prendere conoscenza dell'atto notificato, decorsi dieci giorni dal deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale, una volta restituito questo al mittente, limitandosi l'agente postale a "rilasciare avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o della azienda". L'effettivita' del principio sancito dall'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, e' cosi' certamente e irrimediabilmente compromessa e vanificata, con violazione dell'esercizio del diritto di difesa del destinatario; a parte la circostanza, del resto non trascurabile, che l'avviso non venga collocato da un agente postale frettoloso o distratto e piu' facilmente che lo stesso venga asportato, per cui nessuna altra possibilita' di conoscenza viene offerta al destinatario. Ne' si puo' affermare, come ha gia' dichiarato la Corte, che la garanzia difensiva del destinatario dell'atto e' da ritenersi sufficiente con l'ingresso della copia dell'atto nella sfera di disponibilita' del medesimo, essendo suo onere, ove si allontani dall'abitazione, di predisporre le cose in modo da essere informato di eventuali comunicazioni a lui dirette. Tale affermazione, che poteva trovare una giustificazione con il metodo di notificazione previsto dagli artt. 139 e 140 del c.p.c., non ha fondamento se riferita alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 139 del c.p.c. infatti prevede che l'ufficiale giudiziario, qualora non trovi il destinatario, consegui copia dell'atto: 1) ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda; 2) al portiere dello stabile; 3) ad un vicino di casa che accetti di riceverla. L'ufficiale giudiziario deve comunque dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Mentre l'art. 140 del c.p.c. prevede che, qualora non sia possibile eseguire la consegna nei modi di cui all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario: 1) depositi la copia nella casa comunale; 2) affigga avviso di deposito alla porta del destinatario; 3) gliene dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Ci sono sufficienti elementi per poter ragionevolmente supporre che l'atto "entrando nella sfera di disposizione del destinatario" sia venuto a conoscenza e che quindi il comportamento processuale assenteistico sia difeso da sua scelta consapevole. Aggiungasi che l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che l'avviso prescritto nell'art. 140 del c.p.c. debba contenere: 1) il nome della persona che ha richiesto la notificazione; 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato; 3) l'indicazione del giudice... davanti al quale si deve comparire, con la data di comparizione; 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. Le garanzie previste dagli artt. 139 e 140 del c.p.c. nonche' dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione stesso codice, peraltro dalla stessa Corte non ritenute sufficienti con riferimento all'analogo contenuto dall'art. 169 del c.p.c., modificato in conformita', dall'art. 15 della legge n. 890/1982, non trovano riscontro nella legge 20 novembre 1982, n. 890. Con il sistema instaurato da tale legge non si vede come possa il destinatario, in caso di sua assenza o di assenza o di mancanza di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio, all'azienda o di mancanza del portiere dello stabile, predisporre in modo da essere informato di eventuali comunicazioni a lui dirette, stante che la consegna ad un vicino di casa non e' piu' prevista (art. 7) e che, in ogni modo, l'accesso all'ufficio postale, decorsi dieci giorni dal deposito, rimarrebbe infruttuoso, con la pratica conseguenza dell'impossibilita' del destinatario non solo di sapere il nome della persona che ha chiesto la notifica e la natura dell'atto (adempimenti non previsti dall'art. 8), ma addirittura di non poter ritirare l'atto stesso, restituito al mittente, che, anche se per ipotesi individuato, non avrebbe l'obbligo di consegnarlo al legittimo richiedente) fermo restando che il destinatario possa aver avuto conoscenza che un atto gli sia stato recapitato per la notifica, non essendo prevista dalla legge in esame alcuna modalita', all'infuori di un semplice foglietto affisso alla porta o immesso nella cassetta della corrispondenza, che garantisca l'effettivita' della conoscenza stessa. La conseguenza di una simile abnorme regola giridica dovrebbe essere quella che il cittadino, per non incorrere in sgradite sorprese processuali, non dovrebbe allontanarsi per nessun motivo dalla propria residenza per piu' di dieci giorni, con grave compromissione di altri diritti fondamentali garantiti dalla Carta costituzionale, quali il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsivoglia parte del territorio nazionale, la liberta' di uscire dal territorio stesso (art. 16), il diritto alla salute (art. 32): essere ricoverati in ospedale significherebbe non poter ritirare il plico nei termini. Considerato che nella fattispecie, di cui alla presente causa, il destinatario, stante la sua temporanea assenza, non ha preso visione dell'atto di citazione, neppure per equipollenti, senza che possa ravvisarsi un suo profilo di colpa, ne' potra' piu' giuridicamente prenderne visione per essere decorsi inutilmente i dieci giorni di giacenza presso l'Ufficio postale e restituito il plico al mittente senza possibilita' di rintracciarlo, con conseguente preclusione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione; considerato in conclusione che questo giudice non puo' accertare la regolarita' del contraddittorio (art. 101 del c.p.c.), ne' puo' pronunciarsi sulla contumacia (artt. 171 del c.p.c. e 59 delle disp. att. del c.p.c.), ne' dare eventualmente i provvedimenti di cui all'art. 291 del c.p.c., ne' statuire sulla domanda attrice se prima non viene accertata la regolarita' della notifica che dipende dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella fonte applicabile al caso di specie; ritenuta quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate; vista altresi' l'ordinanza di codesta Corte n. 429 del 24 marzo 1988 e ritenendo di aver eliminato i motivi di inammissibilita' ivi denunciati.