IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso sub. r.g. 726/1989, proposto da Pitossi Giovanna e Duina Paola, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Vilardi, ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Brescia, Tresanda S. Nicola, 1, contro il comitato regionale di controllo, regione Lombardia, non costituitosi in giudizio e n.c. degli Spedali civili di Brescia, non costituitisi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, notificato alle ricorrenti il 30 giugno 1989, con cui il comitato regionale di controllo ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 503 del 28 febbraio 1989 adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia e recante nomina in ruolo di Pitossi Giovanna e Duina Paola, in qualita' di operatori tecnici addetti alla lavanderia; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la propria ordinanza n. 371 del 28 luglio 1989 di sospensione del provvedimento impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, per la camera di consiglio del 28 luglio 1989, il referendario Fulvio Rocco; Udito l'avv. Pasquale Vilardi per le ricorrenti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O 1. - Con ricorso notificato il 6 luglio 1989, depositato il successivo 13 luglio 1989, e rubricato al n. 726, le signore Giovanna Pitossi e Paola Duina hanno impugnato - richiedendone incidentalmente la sospensione - il provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, con cui il comitato regionale di controllo, regione Lombardia, ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 503 del 28 febbraio 1989, adottata dal commissario straordinario degli Spedali civili di Brescia, e recante la nomina in ruolo delle ricorrenti nella qualifica di operatore tecnico addetto alla lavanderia. Il provvedimento annullato dall'organo di controllo, dopo aver premesso che nella pianta organica dell'ente si erano resi vacanti due posti della predetta qualifica, e che risultava disponibile una graduatoria per l'assunzione a chiamata diretta in cui erano utilmente collocate la Pitossi e la Duina, aveva deliberato la nomina in ruolo delle interessate, in considerazione che la copertura dei relativi posti era gia' stata debitamente autorizzata con provvedimento della Giunta regionale. Con il provvedimento impugnato in questa sede, il comitato regionale di controllo ha - per contro - ritenuto che la copertura dei posti in questione doveva effettuarsi, in conformita' all'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, mediante il ricorso alla procedura prevista dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dall'art. 4, comma 4-ter, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160. Le ricorrenti, adducendo violazione di legge sotto il profilo della errata interpretazione, osservano che il comma 4-quinquies dell'art. 4 della legge n. 160/1988, abroga espressamente il nono comma dell'art. 16 della legge n. 56/1987, disponendo in via contestuale che il precedente comma 4- bis del medesimo art. 4 - sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della predetta legge 56/1987 - entri in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1989. L'anzidetto comma 4-quinquies precisa, altresi', che, fino al 31 dicembre 1988 "continua ad applicarsi la disciplina vigente", che le ricorrenti identificano nel d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. Poiche' l'ente dispone di una graduatoria per assunzione diretta con deliberazione n. 736 del 3 marzo 1987, le ricorrenti assumono che la graduatoria stessa debba ritenersi quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988, proprio in virtu' del disposto di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, della legge n. 160/1988. Rileverebbe, inoltre, nel caso di specie, la normativa transitoria posta dall'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392, che, identificandosi nella "disciplina vigente" applicabile a tutto il 31 dicembre 1988, fa "salve le graduatorie dei concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente preveda la efficacia pluriennale". Le ricorrenti rilevano che la graduatoria in questione - avente la richiesta efficacia pluriennale, a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 - si riferisce ad un concorso espletato prima dell'entrata in vigore del d.P.C.M. n. 392/1987, e che dovrebbe a loro avviso ritenersi tuttora valida, poiche' tale decreto non risulterebbe abrogato, e, del resto, ben si armonizzerebbe con la ratio dalla legge n. 56/1987 e della legge n. 160/1988: sicche' la deliberazione dell'ente Spedali civili di Brescia, risultando legittima, non doveva essere annullata in sede di controllo. 2. - Nella camera di consiglio del 28 luglio 1989, il collegio, ravvisando d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalita' dell'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 - norma applicata dall'organo di controllo ai fini dell'emanazione dell'atto impugnato - ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalle ricorrenti. D I R I T T O 1. - Come esposto in punto di fatto, le ricorrenti - utilmente collocate in una graduatoria per l'assunzione per chiamata diretta di perdurante validita', a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 - richiedono nella presente sede giudiziale l'annullamento del provvedimento emesso dal comitato regionale di controllo (regione Lombardia), con cui e' stata annullata la deliberazione adottata dall'ente Spedali civili di Brescia, e recante la loro nomina in ruolo quali operatrici tecniche addette alla lavanderia. L'organo di controllo ha posto a fondamento della propria determinazione l'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che, come e' noto, prescrive - in caso di copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo - il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e dal comma 4- ter dell'art 4 del d.-l. n. 86/1988, convertito con modificazioni, in legge n. 160/1988, e cioe' alla selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' della sezione circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente. Le ricorrenti prospettano a conforto delle proprie censure l'inapplicabilita' - nel caso di specie - della norma richiamata dal comitato di controllo, atteso che la graduatoria in cui esse risultano utilmente collocate e' stata approvata prima dell'entrata in vigore della legge n. 554/1988, ed atteso, altresi', che l'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 - ritenuta "disciplina vigente" per effetto dell'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988 convertito in legge n. 160/1988, e, comunque, asseritamente "armonizzata" con la ratio di quest'ultima - farebbe salve le graduatorie dei ricorsi gia' espletati alla data in vigore del decreto stesso e per le quali sia prevista l'efficacia pluriennale. 2. - Il collegio ritiene, peraltro, che l'interpretazione prospettata dalle ricorrenti non possa trovare fondamento. Invero, le ricorrenti medesime ammettono che la graduatoria in cui esse sono collocate - e quindi la stessa disciplina "transitoria" invocata a fondamento della sua utilizzabilita' - risulti "quanto meno valida sino al 31 dicembre 1988". Ma, va rilevato che e' proprio l'entrata in vigore dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988 - che ha effetto dal 1º gennaio 1989 - ad eliminare, con la medesima decorrenza, quella disciplina transitoria prefigurata dall'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, e che si identifica nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987. La formulazione del disposto legislativo invocato dall'organo di controllo non lascia al riguardo alcun dubbio: la copertura dei posti per cui e' richiesto come requisito l'assolvimento della scuola dell'obbligo avviene "a regime", a decorrere dal 1º gennaio 1989 (cfr.: art. 12 della legge citata), mediante selezione di candidati iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilita'. Tale norma si riconnette, inoltre, in via sistematica, all'art. 4, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, laddove questo aveva per l'appunto differito al 1º gennaio 1989 l'entrata in vigore del comma 4-bis, sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della legge n. 56/1987: data in cui, altresi', cessa di avere effetto la transitoria applicazione della disciplina in precedenza vigente, e che ricomprendeva, fra l'altro, l'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987. L'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988 prevede poi, correlativamente al ricordato avvio "a regime" delle nuove procedure di assunzione con ricorso alle graduatorie del collocamento o della mobilita', una nuova e piu' essenziale disciplina transitoria, consentendo che i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, per la copertura di posti per i quali non sia richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo, possano espletarsi soltanto se siano gia' iniziate le relative prove. Consegue da tutto cio' che agli Spedali civili di Brescia e' attualmente precluso qualsivoglia recupero nei confronti di graduatorie per i posti di cui trattasi, pur aventi efficacia pluriennale, risultando la sopravvenuta disciplina virtualmente incidere - con effetto abrogante, nel caso di specie - sulla stessa validita' biennale delle graduatorie affermata dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985: sicche' l'ente, per effetto della norma in questione, alla data di adozione della deliberazione annullata (28 febbraio 1989), era tenuto a ricoprire i due posti soltanto mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilita', tranne l'ipotesi di procedure concorsuali in atto all'1 gennaio 1989, e per le quali fossero gia' iniziate le prove. 3. - Il Collegio non ritiene, altresi' - al fine di poter, comunque, conservare gli effetti della graduatoria in cui risultano collocate le ricorrenti - un'interpretazione estensiva del predetto art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, nel senso che la salvaguardia per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della norma e per i quali siano gia' iniziate le prove, possa anche applicarsi all'ipotesi di procedure concorsuali - ivi comprese in tale menzione quelle per chiamata diretta di cui all'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 159 e segg. del d.m. 30 gennaio 1982 - concluse anteriormente al 1º gennaio 1989, e la cui graduatoria sia risultata in corso di validita' alla data in cui ha assunto effetto l'anzidetta legge n. 554/1988. Ad una siffatta interpretazione sembra ostare la ratio della norma, sottesa ad una generalizzata applicazione del nuovo sistema di assunzione per i posti di cui trattasi, e che riconduce inequivocabilmente l'ambito della disciplina transitoria, contestualmente posta, alla sola ipotesi - tassativamente ivi individuata - dei concorsi gia' banditi al 1º gennaio 1989 e per i quali siano gia' iniziate le prove. L'esclusivita' del riferimento derogatorio alle sole procedure in itinere, con virtuale esclusione di quelle gia' concluse, appare del resto letteralmente confortata dall'inciso "negli altri casi" contenuto nel secondo periodo che compone il comma. Il legislatore, pertanto, dopo aver individuato con inequivoci riferimenti testuali i limiti di applicazione del regime transitorio nell'ambito delle sole procedure concorsuali non ancora conclusesi all'atto dell'entrata in vigore della norma, ha disposto in tutti "gli altri casi" l'applicazione della nuova procedura selettiva, con cio' determinando - nel caso di specie - il venir meno della stessa validita' pluriennale della graduatoria precedentemente sancita dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985. 4. - Risulta, a questo punto, con tutta evidenza, che la tutela dell'interesse delle ricorrenti trova preclusione proprio nella norma invocata dall'organo di controllo: norma che questo giudice dovrebbe a sua volta parimenti applicare ai fini dell'emananda decisione. Il collegio ritiene, pero', d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, sotto il duplice profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e cio' nella misura in cui non e' salvaguardata la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in procedure concorsuali la cui graduatoria sia risultata in corso di validita' - a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 - alla data in cui ha cominciato ad avere effetto la nuova disciplina di assunzione del personale. La norma in esame, infatti, appare innanzitutto, introdurre, un'irrazionale discriminazione - lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione - fra coloro che, risultati idonei in una procedura concorsuale ed in virtu' di ulteriori recuperi di posti dell'organico, verrebbero a collocarsi utilmente in graduatoria - qualora a quest'ultima si seguitasse a riconoscere efficacia - e coloro che - viceversa - alla data di entrata in vigore della nuova disciplina rivestono il mero status di concorrenti. Per questi ultimi non sussiste, invero, alla data del 1º gennaio 1989, un giudizio di idoneita' a ricoprire i posti resisi vacanti, ma il legislatore consente in via non propriamente logica e razionale soltanto ad essi - in caso di successivo esito favorevole del concorso - la possibilita' di assunzione in deroga all nuovo regime di accesso agli impieghi introdotto dalla norma in questione. Una disamina comparativa delle due sopradescritte, diverse sfere di interessi individuali su cui la norma stessa ricade consente, anzi, di rilevare come il legislatore abbia irragionevolmente e negativamente inciso, da un lato, nell'interesse di coloro che siano stati riconosciuti idonei in concorsi gia' espletati, sottraendo ad essi il beneficio dell'efficacia pluriennale della graduatoria e, dall'altro, abbia virtualmente introdotto a favore dei candidati a concorsi in itinere la tutela di un legittimo interesse alla conclusione di tali procedure, posto che le amministrazioni in tali casi non possono piu' revocare i bandi concorsuali per poi ricoprire i posti vacanti mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o nelle graduatorie di mobilita'. La norma sopra sospettata di intrinseca incongruenza ed irrazionalita' appare, inoltre, censurabile anche sotto il profilo del "buon andamento" della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, in quanto, se opportunamente consente da un lato l'espletamento - con conseguente copertura dei relativi posti - di concorsi gia' banditi all'atto della sua entrata in vigore e per i quali siano gia' iniziate le prove, impedisce dall'altro, in via del tutto irragionevole, l'utilizzo di gia' esistenti e valide graduatorie per la copertura di posti nel frattempo resisi vacanti. La compromissione del "buon andamento" della pubblica amministrazione non pare qui, dunque, smentibile, atteso che il legislatore - benche' in presenza di soggetti gia' ritenuti idonei all'assunzione per aver favorevolmente superato pregresse procedure concorsuali - impone, comunque, all'Ente il ricorso ad ulteriori procedimenti selettivi che, pur nella loro riconosciuta semplicita' e rapidita', implicano, in ogni caso, una nuova valutazione dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. L'effettivo "buon andamento" pare, invero, realizzarsi anche con la celerita' - oltreche' con il garantismo - delle procedure dirette a ricoprire i posti vacanti, al fine di consentire l'ottimale e pronto funzionamento dell'amministrazione pubblica: ed e' proprio siffatta esigenza - che si identifica, del resto, con la stessa finalita' complessivamente perseguita dal legislatore mediante l'art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modifiche - che induce il collegio a ritenere piu' razionale ed idoneo, nel caso di specie, l'utilizzo di graduatorie ancor valide, e cio' ad ulteriore ed opportuna deroga transitoria della nuova disciplina introdotta "a regime" dal 1º gennaio 1989. L'accennata rilevanza e' di tale evidenza che non pare debba essere ulteriormente illustrata.