IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  sub.  r.g.
 726/1989, proposto da Pitossi Giovanna e Duina Paola, rappresentate e
 difese  dall'avv.  Pasquale  Vilardi,  ed  elettivamente  domiciliate
 presso il di lui studio, in Brescia, Tresanda S. Nicola, 1, contro il
 comitato  regionale di controllo, regione Lombardia, non costituitosi
 in giudizio e n.c. degli Spedali civili di Brescia, non  costituitisi
 in    giudizio,   per   l'annullamento,   previa   sospensione,   del
 provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, notificato alle  ricorrenti
 il  30  giugno  1989,  con  cui il comitato regionale di controllo ha
 disposto l'annullamento della deliberazione n. 503  del  28  febbraio
 1989  adottata  dal commissario straordinario degli Spedali civili di
 Brescia e recante nomina in ruolo di Pitossi Giovanna e Duina  Paola,
 in qualita' di operatori tecnici addetti alla lavanderia;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista   la  propria  ordinanza  n.  371  del  28  luglio  1989  di
 sospensione del provvedimento impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore, per la camera di consiglio del 28 luglio 1989,
 il referendario Fulvio Rocco;
    Udito l'avv. Pasquale Vilardi per le ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  6  luglio 1989, depositato il
 successivo 13 luglio 1989, e rubricato al n. 726, le signore Giovanna
 Pitossi e Paola Duina hanno impugnato - richiedendone incidentalmente
 la sospensione - il provvedimento n. 37920 del 4 aprile 1989, con cui
 il  comitato  regionale  di controllo, regione Lombardia, ha disposto
 l'annullamento della deliberazione  n.  503  del  28  febbraio  1989,
 adottata  dal  commissario  straordinario  degli  Spedali  civili  di
 Brescia,  e  recante  la  nomina  in  ruolo  delle  ricorrenti  nella
 qualifica di operatore tecnico addetto alla lavanderia.
    Il  provvedimento  annullato  dall'organo  di controllo, dopo aver
 premesso che nella pianta organica dell'ente si  erano  resi  vacanti
 due  posti  della predetta qualifica, e che risultava disponibile una
 graduatoria  per  l'assunzione  a  chiamata  diretta  in  cui   erano
 utilmente collocate la Pitossi e la Duina, aveva deliberato la nomina
 in ruolo delle interessate, in considerazione che  la  copertura  dei
 relativi   posti   era   gia'   stata   debitamente  autorizzata  con
 provvedimento della Giunta regionale.
    Con  il  provvedimento  impugnato  in  questa  sede,  il  comitato
 regionale di controllo ha - per contro - ritenuto  che  la  copertura
 dei posti in questione doveva effettuarsi, in conformita' all'art. 1,
 settimo comma, della legge 29 dicembre  1988,  n.  554,  mediante  il
 ricorso  alla procedura prevista dall'art. 16 della legge 28 febbraio
 1987, n. 56 e dall'art. 4, comma 4-ter, del d.-l. 21 marzo  1988,  n.
 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Le  ricorrenti,  adducendo  violazione  di  legge sotto il profilo
 della errata interpretazione,  osservano  che  il  comma  4-quinquies
 dell'art.  4  della  legge  n. 160/1988, abroga espressamente il nono
 comma  dell'art.  16  della  legge  n.  56/1987,  disponendo  in  via
 contestuale  che  il  precedente  comma  4- bis del medesimo art. 4 -
 sostitutivo dell'art. 16, primo comma, della predetta legge 56/1987 -
 entri in vigore a decorrere dal 1º gennaio 1989.
    L'anzidetto  comma  4-quinquies precisa, altresi', che, fino al 31
 dicembre 1988 "continua ad applicarsi la disciplina vigente", che  le
 ricorrenti identificano nel d.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.
    Poiche'  l'ente  dispone di una graduatoria per assunzione diretta
 con deliberazione n. 736 del 3 marzo 1987, le ricorrenti assumono che
 la  graduatoria  stessa debba ritenersi quanto meno valida sino al 31
 dicembre 1988, proprio in virtu' del  disposto  di  cui  all'art.  4,
 comma 4-quinquies, della legge n. 160/1988.
    Rileverebbe, inoltre, nel caso di specie, la normativa transitoria
 posta dall'art. 9, secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre 1987,  n.
 392,  che,  identificandosi  nella "disciplina vigente" applicabile a
 tutto il 31 dicembre 1988, fa "salve le graduatorie dei concorsi gia'
 espletati  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e per
 le quali la normativa vigente preveda la efficacia pluriennale".
    Le ricorrenti rilevano che la graduatoria in questione - avente la
 richiesta efficacia pluriennale, a' sensi dell'art.  9,  quindicesimo
 comma,  della  legge  20  maggio  1985,  n.  207 - si riferisce ad un
 concorso espletato prima  dell'entrata  in  vigore  del  d.P.C.M.  n.
 392/1987,  e  che  dovrebbe  a  loro avviso ritenersi tuttora valida,
 poiche' tale decreto non risulterebbe abrogato, e, del resto, ben  si
 armonizzerebbe  con  la ratio dalla legge n. 56/1987 e della legge n.
 160/1988:  sicche'  la  deliberazione  dell'ente  Spedali  civili  di
 Brescia, risultando legittima, non doveva essere annullata in sede di
 controllo.
    2.  -  Nella  camera di consiglio del 28 luglio 1989, il collegio,
 ravvisando d'ufficio la non manifesta  infondatezza  della  questione
 d'incostituzionalita'  dell'art.  1,  settimo  comma,  della legge 29
 dicembre 1988, n. 554 - norma applicata dall'organo di  controllo  ai
 fini  dell'emanazione  dell'atto  impugnato  -  ha  accolto l'istanza
 cautelare avanzata dalle ricorrenti.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  esposto  in punto di fatto, le ricorrenti - utilmente
 collocate in una graduatoria per l'assunzione per chiamata diretta di
 perdurante validita', a' sensi dell'art. 9, quindicesimo comma, della
 legge  n.  207/1985  -  richiedono  nella  presente  sede  giudiziale
 l'annullamento  del  provvedimento  emesso  dal comitato regionale di
 controllo  (regione  Lombardia),  con  cui  e'  stata  annullata   la
 deliberazione adottata dall'ente Spedali civili di Brescia, e recante
 la loro nomina  in  ruolo  quali  operatrici  tecniche  addette  alla
 lavanderia.
    L'organo   di  controllo  ha  posto  a  fondamento  della  propria
 determinazione l'art. 1, settimo comma, della legge 29 dicembre 1988,
 n.  554, che, come e' noto, prescrive - in caso di copertura di posti
 per i quali non sia richiesto un requisito superiore a  quello  della
 scuola   dell'obbligo   -  il  ricorso  alla  procedura  disciplinata
 dall'art. 16 della legge n. 56/1987 e dal comma 4- ter dell'art 4 del
 d.-l. n. 86/1988, convertito con modificazioni, in legge n. 160/1988,
 e  cioe'  alla  selezione  di  candidati  iscritti  nelle  liste   di
 collocamento   ovvero   nelle   liste   di  mobilita'  della  sezione
 circoscrizionale per l'impiego, territorialmente competente.
    Le   ricorrenti  prospettano  a  conforto  delle  proprie  censure
 l'inapplicabilita' - nel caso di specie - della norma richiamata  dal
 comitato  di  controllo,  atteso  che  la  graduatoria  in  cui  esse
 risultano utilmente collocate e' stata approvata  prima  dell'entrata
 in vigore della legge n. 554/1988, ed atteso, altresi', che l'art. 9,
 secondo comma, del d.P.C.M. 18 settembre  1987,  n.  392  -  ritenuta
 "disciplina  vigente" per effetto dell'art. 4, comma 4-quinquies, del
 d.-l. n. 86/1988  convertito  in  legge  n.  160/1988,  e,  comunque,
 asseritamente  "armonizzata"  con  la ratio di quest'ultima - farebbe
 salve le graduatorie dei ricorsi gia' espletati alla data  in  vigore
 del   decreto   stesso  e  per  le  quali  sia  prevista  l'efficacia
 pluriennale.
    2.   -   Il  collegio  ritiene,  peraltro,  che  l'interpretazione
 prospettata dalle ricorrenti non possa trovare fondamento.
    Invero, le ricorrenti medesime ammettono che la graduatoria in cui
 esse sono collocate - e quindi  la  stessa  disciplina  "transitoria"
 invocata  a  fondamento  della  sua utilizzabilita' - risulti "quanto
 meno valida sino al 31 dicembre 1988".
    Ma,  va  rilevato  che e' proprio l'entrata in vigore dell'art. 1,
 settimo comma, della legge n.  554/1988  -  che  ha  effetto  dal  1º
 gennaio  1989  -  ad  eliminare,  con  la medesima decorrenza, quella
 disciplina transitoria prefigurata dall'art.  4,  comma  4-quinquies,
 del  d.-l.  n.  86/1988,  convertito  in  legge n. 160/1988, e che si
 identifica nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 392/1987.
    La  formulazione  del disposto legislativo invocato dall'organo di
 controllo non lascia al riguardo alcun dubbio: la copertura dei posti
 per  cui  e'  richiesto  come  requisito  l'assolvimento della scuola
 dell'obbligo avviene "a regime", a  decorrere  dal  1º  gennaio  1989
 (cfr.:  art.  12 della legge citata), mediante selezione di candidati
 iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilita'.
    Tale norma si riconnette, inoltre, in via sistematica, all'art. 4,
 comma 4-quinquies, del d.-l.  n.  86/1988,  convertito  in  legge  n.
 160/1988,  laddove questo aveva per l'appunto differito al 1º gennaio
 1989 l'entrata in vigore del comma 4-bis, sostitutivo  dell'art.  16,
 primo  comma, della legge n. 56/1987: data in cui, altresi', cessa di
 avere  effetto  la  transitoria  applicazione  della  disciplina   in
 precedenza  vigente,  e  che ricomprendeva, fra l'altro, l'art. 9 del
 d.P.C.M. n. 392/1987.
    L'art.  1,  settimo  comma,  della  legge n. 554/1988 prevede poi,
 correlativamente al ricordato avvio "a regime" delle nuove  procedure
 di  assunzione  con ricorso alle graduatorie del collocamento o della
 mobilita',  una  nuova  e  piu'  essenziale  disciplina  transitoria,
 consentendo  che  i  concorsi  banditi alla data di entrata in vigore
 della legge stessa, per la copertura di posti per  i  quali  non  sia
 richiesto  un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo,
 possano espletarsi soltanto se siano gia' iniziate le relative prove.
    Consegue  da  tutto  cio'  che  agli  Spedali civili di Brescia e'
 attualmente  precluso  qualsivoglia   recupero   nei   confronti   di
 graduatorie  per  i  posti  di  cui  trattasi,  pur  aventi efficacia
 pluriennale,  risultando  la  sopravvenuta  disciplina   virtualmente
 incidere  -  con effetto abrogante, nel caso di specie - sulla stessa
 validita'  biennale  delle   graduatorie   affermata   dall'art.   9,
 quindicesimo  comma,  della  legge  n.  207/1985: sicche' l'ente, per
 effetto della  norma  in  questione,  alla  data  di  adozione  della
 deliberazione  annullata (28 febbraio 1989), era tenuto a ricoprire i
 due  posti  soltanto  mediante  selezione   tra   gli   iscritti   al
 collocamento  o  nelle  graduatorie di mobilita', tranne l'ipotesi di
 procedure concorsuali in atto all'1 gennaio  1989,  e  per  le  quali
 fossero gia' iniziate le prove.
    3.  -  Il  Collegio  non  ritiene,  altresi'  -  al fine di poter,
 comunque, conservare gli effetti della graduatoria in  cui  risultano
 collocate  le  ricorrenti - un'interpretazione estensiva del predetto
 art. 1, settimo comma, della legge n.  554/1988,  nel  senso  che  la
 salvaguardia  per  i  concorsi banditi alla data di entrata in vigore
 della norma e per i quali siano gia' iniziate le prove,  possa  anche
 applicarsi  all'ipotesi  di  procedure  concorsuali - ivi comprese in
 tale menzione quelle per chiamata diretta di cui all'art. 9,  secondo
 comma,  del  d.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761 ed all'art. 159 e segg.
 del d.m. 30 gennaio 1982 - concluse anteriormente al 1º gennaio 1989,
 e la cui graduatoria sia risultata in corso di validita' alla data in
 cui ha assunto effetto l'anzidetta legge n. 554/1988.
    Ad  una  siffatta  interpretazione  sembra  ostare  la ratio della
 norma, sottesa ad una generalizzata applicazione del nuovo sistema di
 assunzione   per   i   posti   di   cui  trattasi,  e  che  riconduce
 inequivocabilmente    l'ambito    della    disciplina    transitoria,
 contestualmente   posta,  alla  sola  ipotesi  -  tassativamente  ivi
 individuata - dei concorsi gia' banditi al 1º gennaio 1989  e  per  i
 quali siano gia' iniziate le prove.
    L'esclusivita'  del riferimento derogatorio alle sole procedure in
 itinere, con virtuale esclusione di quelle gia' concluse, appare  del
 resto   letteralmente   confortata  dall'inciso  "negli  altri  casi"
 contenuto nel secondo periodo che compone il comma.
    Il  legislatore,  pertanto,  dopo  aver individuato con inequivoci
 riferimenti testuali i limiti di applicazione del regime  transitorio
 nell'ambito  delle  sole  procedure concorsuali non ancora conclusesi
 all'atto dell'entrata in vigore della norma,  ha  disposto  in  tutti
 "gli  altri casi" l'applicazione della nuova procedura selettiva, con
 cio' determinando - nel caso di specie - il venir meno  della  stessa
 validita'   pluriennale  della  graduatoria  precedentemente  sancita
 dall'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985.
    4.  -  Risulta,  a questo punto, con tutta evidenza, che la tutela
 dell'interesse delle ricorrenti trova preclusione proprio nella norma
 invocata  dall'organo di controllo: norma che questo giudice dovrebbe
 a sua volta parimenti applicare ai fini dell'emananda decisione.
    Il   collegio   ritiene,   pero',   d'ufficio,   rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 554/1988, sotto il duplice
 profilo del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e cio'
 nella misura in cui non e' salvaguardata la posizione dei concorrenti
 dichiarati idonei in procedure concorsuali  la  cui  graduatoria  sia
 risultata  in corso di validita' - a' sensi dell'art. 9, quindicesimo
 comma, della legge n. 207/1985 - alla data in cui  ha  cominciato  ad
 avere effetto la nuova disciplina di assunzione del personale.
    La  norma  in  esame,  infatti,  appare  innanzitutto, introdurre,
 un'irrazionale discriminazione - lesiva del principio di  eguaglianza
 sancito  dall'art.  3  della Costituzione - fra coloro che, risultati
 idonei in  una  procedura  concorsuale  ed  in  virtu'  di  ulteriori
 recuperi di posti dell'organico, verrebbero a collocarsi utilmente in
 graduatoria - qualora a  quest'ultima  si  seguitasse  a  riconoscere
 efficacia - e coloro che - viceversa - alla data di entrata in vigore
 della nuova disciplina rivestono il mero status di concorrenti.
    Per  questi  ultimi non sussiste, invero, alla data del 1º gennaio
 1989, un giudizio di idoneita' a ricoprire i posti resisi vacanti, ma
 il  legislatore  consente  in via non propriamente logica e razionale
 soltanto ad essi  -  in  caso  di  successivo  esito  favorevole  del
 concorso  -  la possibilita' di assunzione in deroga all nuovo regime
 di accesso agli impieghi introdotto dalla norma in questione.
    Una  disamina  comparativa delle due sopradescritte, diverse sfere
 di interessi individuali su cui  la  norma  stessa  ricade  consente,
 anzi,  di  rilevare  come  il  legislatore  abbia irragionevolmente e
 negativamente inciso, da un lato, nell'interesse di coloro che  siano
 stati  riconosciuti  idonei in concorsi gia' espletati, sottraendo ad
 essi il beneficio dell'efficacia  pluriennale  della  graduatoria  e,
 dall'altro,  abbia  virtualmente  introdotto a favore dei candidati a
 concorsi  in  itinere  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  alla
 conclusione  di  tali procedure, posto che le amministrazioni in tali
 casi non possono piu' revocare i bandi concorsuali per poi  ricoprire
 i posti vacanti mediante selezione tra gli iscritti al collocamento o
 nelle graduatorie di mobilita'.
    La   norma   sopra   sospettata   di  intrinseca  incongruenza  ed
 irrazionalita' appare, inoltre, censurabile anche  sotto  il  profilo
 del   "buon   andamento"   della  pubblica  amministrazione,  sancito
 dall'art.  97  della  Costituzione,  in  quanto,  se   opportunamente
 consente  da  un  lato l'espletamento - con conseguente copertura dei
 relativi posti - di concorsi gia' banditi all'atto della sua  entrata
 in  vigore  e  per  i  quali  siano gia' iniziate le prove, impedisce
 dall'altro, in  via  del  tutto  irragionevole,  l'utilizzo  di  gia'
 esistenti  e  valide  graduatorie  per  la  copertura  di  posti  nel
 frattempo resisi vacanti.
    La    compromissione   del   "buon   andamento"   della   pubblica
 amministrazione non pare  qui,  dunque,  smentibile,  atteso  che  il
 legislatore  -  benche'  in presenza di soggetti gia' ritenuti idonei
 all'assunzione per aver favorevolmente superato  pregresse  procedure
 concorsuali  -  impone,  comunque,  all'Ente  il ricorso ad ulteriori
 procedimenti selettivi che, pur nella loro riconosciuta semplicita' e
 rapidita',   implicano,   in   ogni   caso,   una  nuova  valutazione
 dell'idoneita' del lavoratore a  svolgere  le  mansioni  proprie  del
 posto da ricoprire.
    L'effettivo  "buon  andamento" pare, invero, realizzarsi anche con
 la celerita' - oltreche' con il garantismo - delle procedure  dirette
 a  ricoprire  i  posti  vacanti,  al  fine di consentire l'ottimale e
 pronto funzionamento dell'amministrazione  pubblica:  ed  e'  proprio
 siffatta  esigenza  -  che  si  identifica,  del resto, con la stessa
 finalita' complessivamente perseguita dal legislatore mediante l'art.
 16  della  legge  n.  56/1987  e successive modifiche - che induce il
 collegio a ritenere piu' razionale ed idoneo,  nel  caso  di  specie,
 l'utilizzo  di  graduatorie  ancor  valide,  e  cio'  ad ulteriore ed
 opportuna deroga transitoria della  nuova  disciplina  introdotta  "a
 regime" dal 1º gennaio 1989.
    L'accennata  rilevanza  e'  di  tale  evidenza  che non pare debba
 essere ulteriormente illustrata.