IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti di causa; OSSERVA IN FATTO Il ricorrente ing. Luigi Ballotta, libero professionista e' iscritto dal 30 giugno 1951 all'albo professionale degli ingegneri di Piacenza; ha maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia il 10 novembre 1985. La Cassa nazionale di previdenza ha comunicato, percio', che l'importo annuo lordo della pensione di spettanza del ricorrente ammontava a L. 9.214.978. Tale importo viene ridotto, pero', di un terzo ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (cfr. doc. 2 di parte ric.) giacche' il ricorrente continua ad essere iscritto all'albo. Il ricorrente ha pertanto depositato ricorso in data 7 febbraio 1989 chiedendo che sia ritenuta non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Conseguentemente ha richiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. E' stata fissata udienza per la comparizione delle parti. La Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, benche' ritualmente citata, non si e' costituita in giudizio. Ne e' stata dichiarata la contumacia. Cio' premesso il giudicante OSSERVA IN DIRITTO Le argomentazioni svolte da parte ricorrente vanno condivise. L'art. 2, quinto comma, della predetta legge 3 gennaio 1981, n. 6, prescrive infatti che "il titolare della pensione che resti nell'albo professionale ha diritto ad una pensione pari a due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti". La predetta disposizione appare incongruente, e contraddittoria e non ragionevole sia se considerata in se stessa, sia se valutata in rapporto ad altre categorie professionali o alla stessa categoria professionale degli ingegneri che hanno prestato attivita' presso enti pubblici o privati. Infatti gli ingegneri dipendenti da enti pubblici o privati, una volta maturato il diritto a pensione, pur rimanendo iscritti all'albo professionale non subiscono alcuna decurtazione dell'ammontare di pensione. Tale disparita' di trattamento appare evidente ove si considerino che si tratta di professionisti esercenti attivita' omogenee nella medesima condizione professionale. Gli ingegneri legati da rapporto di lavoro dipendente con enti in costanza del loro rapporto e quindi anche prima del pensionamento sono iscritti all'albo professionale; possono redigere e firmare progetti; effettuare collaudi; prestare la loro opera per arbitrati; accettare consulenze tecniche di ufficio in sede penale e civile; compiere ogni altro atto di libera professione al pari degli ingegneri liberi professionisti, non avvinti da rapporto di lavoro dipendente con enti. Una volta maturato il diritto a pensione e rimasti iscritti nell'albo professionale i primi, non subiscono decurtazione di pensione, mentre ai secondi vengono corrisposti i due terzi della pensione spettante ai sensi dei commi precedenti al quinto dell'art. 2 della legge n. 6/1981. Il trattamento economico posteriore alla eta' pensionabile non appare giustificato dal principio solidaristico. Il contrario orientamento a tale argomentazione era fondato sulla decisione n. 132/1984 della Corte costituzionale relativo all'art. 2, sesto comma, della legge n. 576/1980 (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori). Il ricorso ai principi espressi con tale decisione era dovuto alla sostanziale identita' delle norme che regolano cassa avvocati e cassa ingegneri ed architetti, alla sostanziale identicita' della ratio legis disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionisti che sono gia' in pensione. La Corte costituzionale, pero', con recente decisione (n. 1008/1988) ha affermato che una ratio di questo tipo sarebbe plausibile solo se concorressero due condizioni: a) che le pensioni corrisposte dalla cassa attingano mediamente un livello idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa; b) che la domanda di servizi nel relativo campo sia rimasta stazionaria. Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la decisione n. 1008/1988 per affermare che nessuna delle due condizioni si e' verificata possono essere ribadite anche a proposito del ricorrente. Va rilevato l'esiguo ammontare medio delle pensioni degli ingegneri. Va ribadita anche nel campo professionale degli ingegneri che la domanda e' sensibilmente aumentata cosi' che la continuazione dell'attivita' di lavoro da parte degli ingegneri pensionati (con un grado di intensita' decrescente a misura del progredire dell'eta') non puo' essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani alla professione. Ancora, il principio di solidarieta' non giustifica la decurtazione della pensione in relazione alla situazione finanziaria della cassa i cui dedotti avanzi di gestione, stante la contumacia della convenuta, non sono stati contestati. Infine il principio solidaristico non esclude ma concorre col principio di proporzionalita' per cui non si vede la ragione che giustifichi la decurtazione di una parte della pensione su una limitata cerchia della categoria e non su tutti i membri della stessa che restano iscritti all'albo dopo il pensionamento. Per le svolte argomentazioni la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente dell'art. 2, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, n. 6, in relazione all'art. 3 della Costituzione non appare che sia manifestamente infondata.