IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Letto  il  reclamo  interposto  da  parte degli appellanti Villani
 Francesco e Bigelli Maria  Luisa  in  data  26  aprile  1989  avverso
 ordinanza istruttoria 17 dicembre 1988;
    Atteso  che  nella  concreta  fattispecie  e'  stato  garantito il
 contradditorio processuale ex art. 178 del c.p.c. consentendosi  alle
 controparti il deposito della rispettiva memoria di risposta;
   Ritenuto  che,  ad una rilettura degli altri, il giudice istruttore
 (al tempo stesso, giudice relatore dell'interposto gravame di  fronte
 al  collegio)  ritiene  di  investire  la Consulta della questione di
 illegittimita' costituzionale (d'ufficio, cioe' iussu  indicis  senza
 impulso  o  sollecito  di  parte)  anziche'  riferire  del reclamo al
 collegio per le ragioni sottoesposte;
    Ritenuto  che  quindi in primo luogo deve la stessa Corte porsi il
 problema preliminare della ammissibilita' o meno dell'eccezione ed al
 riguardo  argomenta  questo  g.i.  che  mentre  la presente procedura
 sarebbe  palesemente  inammissibile  ove  le  parti   avessero   gia'
 precisato le conclusioni (in tal caso quindi Index functus est numere
 suo)  residuando  a  questo  proposito,  a  favore  della  competenza
 funzionale  del  g.i., le sole tassative ipotesi di cui alle seguente
 testuali massime giurisprudenziali. (1) "La  competenza  del  giudice
 istruttore  del  tribunale  a  pronunciare i provvedimenti d'urgenza,
 quando vi e' controversia  pendente  per  il  merito  (art.  701  del
 c.p.c.)'  permane anche dopo la rimessione al collegio, fino a che la
 causa non venga definita con sentenza successivamente, la compentenza
 medesima  spetta  all'istruttore  d'appello,  ovvero, qualora non sia
 stato proposto gravame, ma sia ancora pendente il  relativo  termine,
 al  presidente  della  corte  d'appello"  (Cass. 12 febbraio 1977, n.
 633). 2) "Anche dopo la rimessione della causa  al  collegio  per  la
 decisione, competente ad autorizzare il sequestro, che in quella fase
 del processo venga richiesto, e' il giudice  gia'  designato  per  la
 istruzione,  e  non il presidente del collegio" (Cass. 6 aprile 1957,
 n. 1197)), mentre, in tema di reclamo  al  Collegio  (avverso  quindi
 provvedimenti  meramente  ordinatori e non decisori), la controversia
 e' ancora (a tutti gli effetti) pendente in istruttoria  (davanti  al
 singolo   g.i.)   il  che  consente  di  individuare  una  competenza
 alternativa a sollevare la questione di illegittimita' costituzionale
 (o  da  parte del g.i. - giudice relatore che, come gia' detto e come
 si ribadisce, anziche'  riferire  del  reclamo  al  collegio  a  fini
 decisori ex art. 178 del c.p.c., ne riferise alla consulta onde farne
 dichiarare  l'incostituzionalita'   o,   da   parte   del   collegio;
 ritenendosi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, esaurita la
 problematica sulla preliminare ammissibilita' della  rimessione  alla
 Corte ex art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
    Poiche' consegue, prima di procedere all'esame della non manifesta
 infondatezza o meno della questione rilevata d'ufficio, deve il  g.i.
 verificare,  altrettanto preliminarmente, il fondamento della propria
 potesta', stavolta a prescindere dal suo ruolo di  giudice  relatore,
 in  astratto  ed  in  concreto, sulla base della giurisprudenza della
 stessa Corte costituzionale;
    Attesa  la natura strumentale-ordinatoria dei provvedimenti emessi
 dal g.i. ex art. 177 del c.p.c. (ordinanze) in tema di ammissibilita'
 e  rilevanza  di  mezzi  di  prova proposti dalle parti e ammissibili
 d'ufficio, cio' contrariamente ad es. alla statuizione  ex  art.  648
 del   c.p.c.   (ordinanza  definita  dalla  legge  espressamente  non
 impugnabile e quindi non revocabile ex art. 177, terzo comma,  n.  2)
 stesso   cod.)   od   alle   misure   strumentali-cautalari   di  cui
 rispettivamente agli artt. 700, 701 del  c.p.c.  o  670,  671  e  673
 stesso  cod.  (le  quali  pur  nella  loro  natura  strumentale e non
 decisoria anticipano tuttavia gli effetti della decisione sul  merito
 in  presenza  o del semplice fumus boni iuris di cui alla norma 670 o
 anche del periculum in mora di cui al 671 ed agli artt. 670 e 701);
    Non  trattandosi  quindi,  nella  specie  in  esame,  di  apposita
 questione  di  legittimita'  costituzionale  la  cui  soluzione   sia
 ritenuta dal g.i. necessaria per la definizione del giudizio promosso
 avanti il tribunale al quale  egli  e'  addetto,  non  vertendosi  in
 attivita'  volta  alla  ricerca ed interpretazione della normativa da
 applicare per la definizione  della  controversia  e  tale  cioe'  da
 interferire  sull'attivita'  di  giudizio di esclusiva competenza del
 collegio  (v.  sentenza  Corte  costituzionale  11  dicembre  1962-20
 dicembre 1962, n. 109), ne' tantomeno trattasi di competenza del g.i.
 ad  emettere  un  certo  tipo  di  pronuncia  tale  da  definire   il
 provvedimento  (ad  es. decreto di liquidazione peritale, v. sentenza
 Corte costituzionale n. 88/1970);
    Non ponendosi in discussione l'essere il previo accertamento della
 completezza dell'istruttoria riservato al  collegio  (v.  sentenza  4
 aprile 1963-9 aprile 1963, n. 44) trattandosi per l'ennesima volta di
 soluzione  ritenuta  dal  g.i.  necessaria  per  la  definizione  del
 giudizio instaurato dinanzi all'ufficio giudiziario del quale egli fa
 parte;  poiche'  al  contrario,  proprio  per  quanto   concerne   il
 provvedimento   reclamato,   quest'ultimo,  pur  essendo  il  gravame
 istituito e disciplinato  dall'art.  178  del  c.p.c.  lo  stesso  fa
 riferimento alle ordinanze istruttorie emesse ai sensi del precedente
 177, del quale quindi presuppone la logica esistenza e quindi "Se una
 norma   processuale   puo'  essere  applicata  soltanto  dal  giudice
 istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento  che  e'
 di  sua  esclusiva  competenza, spetta al medesimo, e non al collegio
 cui e' addetto,  valutare  se  sia  non  manifestamente  infondata  e
 rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma,
 proponendo   al   riguardo   la   questione   davanti   alla    Corte
 costituzionale"  (sent. Corte costituzionale 1ยบ giugno 1966-10 giugno
 1966, n. 62);
    Atteso  che  la citata massima giurisprudenziale e' invocabile nel
 caso in esame benche' differente la concreta  fattispecie  dell'epoca
 (trattansi al riguardo della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 648, secondo comma del c.p.c. all'epoca reietta, riproposta
 nel  corso  degli anni ottanta e favorevolmente accolta (s'intende in
 tema di cauzione obbligatoria nel testo originale  della  norma)  con
 sentenza  n.  5/1984 (rendendosi la cauzione non piu vincolante), ove
 il g.i. era, ed e' tuttora,  investito  di  poteri  decisori  stricto
 sensu (provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo), ma trattandosi
 di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 178 nella parte
 in  cui sempre ad avviso dello scrivente, si rende tronco e spurio il
 funzionamento ottimale dell'art. 177 che individua nel  g.i.  (e  non
 nel collegio) autentica potesta' strumentale-decisoria (norma-genesi)
 mentre nel 178  (norma  derivata)  ci  si  limita  ad  instaurare  il
 controllo  del  collegio  sulle ordinanze (tanto e' vero che ai sensi
 del  settimo  comma  "Il  provvedimento  del  collegio  e'   limitato
 all'ammissibilita' e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le
 parti non possono sottoporgli conclusioni, di merito, ne' totali  ne'
 parziali")  mentre  e' lex specialis l'art. 350 del c.p.c. che limita
 specificamente i poteri del g.i. monocratico nel giudizio di  appello
 cio'  in  quanto  logicamente "Nei giudizi di appello l'istruttore ha
 solamente poteri ordinatori e non anche istruttori (a  differenza  di
 quanto  disposto per il primo grado dall'art. 182 del c.p.c.), e cio'
 perche' l'ammissione di nuove prove in  secondo  grado,  implica  una
 parziale  riforma  della  sentenza  impugnata  ossia  una indagine di
 competenza del collegio" (Cass. 25 novembre 1955, n. 3800;  Cass.  26
 ottobre 1968, n.  3597);
    Premesso che la possibilita' assegnata dalla legge al g.i. ex art.
 187, quarto comma del c.p.c. di rimettere le parti al collegio per la
 sola  decisione  della  questione relativa alla ammissibilita' o alla
 rilevanza  dei  mezzi  di  prova,  non  riduce  la  detta  competenza
 esclusiva in quanto non consente alle parti di investire direttamente
 il collegio ma lo consente al g.i. onde garantire  l'istruttoria  dal
 rischio-eventualita'  di  reclami  che ne ritardino il corso, gia' ex
 lege non celere (novella 1950);
    Ritenutasi al tal punto esaurita ogni problematica giuridica sulla
 competenza   funzionale   del   g.i.   a   sollevare   questioni   di
 incostituzionalita'  e  stante l'ammessa esigenza di inquadrare ormai
 detta problematica in sede di fondamento;
    Atteso   che   la  normativa  di  cui  all'art.  178  del  c.p.c.,
 limitatamente alla parte che istituisce e disciplina  il  reclamo  al
 collegio,  oppure  in  contrasto con i principi di eguaglianza di cui
 agli artt. 2 e 3 nonche' 97 dell Corte costituzionale, cio' in quanto
 la  natura  dilatoria  e'  defatigatoria  in reipsa del detto gravame
 contrasta in primo luogo con l'esigenza  di  celerita'  e  speditezza
 processuale (al contrario salvaguardata dal cod. proc. civ. nella sua
 versione originaria 1940 che non  prevedeva  il  reclamo,  introdotto
 dalla  novella 1950) ed in secondo luogo con il "buon andamento della
 pubblica  amministrazione",  mentre  d'altronde  dette  esigenze   di
 efficienza   non   possono  non  essere  estese  anche  all'autorita'
 giudiziaria (che in difetto, pur essendo il terzo potere dello  Stato
 di  diritto)  si  troverebbe costituzionalmente discriminato rispetto
 alla p.a. appendice del potere esecutivo, dovendosi quindi  intendere
 che  il  "buon  funzionamento"  garantito  dall'art.  97  della legge
 fondamentale dello Stato abbia riferimento ed  un  concetto  di  p.a.
 lato sensu;
    Atteso  che il trattamento discriminatorio di cui al 178 contempla
 per implicito che il procedimento civile dinanzi alla pretura trovasi
 a beneficiare di una migliore organizzazione strumentale (consistente
 in maggiore celerita' e  funzionalita'  del  procedimento  avanti  il
 tribunale  civile) non essendo i provvedimenti istruttori del pretore
 reclamabili ma sic et simpliciter modificabili o revocabili da  parte
 della  stessa  a.g.o.  emittente, con il che viene costituzionalmente
 garantito l'art. 97 della Costituzione;
    Ritenuto  altresi'  che  la  caducazione dell'art. 178 nella parte
 relativa al reclamo non violerebbe l'art. 24 della  Costituzione,  in
 primo  luogo  perche'  il  diritto  alla  difesa,  costituzionalmente
 garantito, non puo' svilupparsi a detrimento  della  sfera  riservata
 all'altrui   diretto  alla  difesa  e  quindi  in  contrasto  con  la
 funzionale organizzazione degli uffici giudiziari di cui al 97;
    Poiche'  d'altronde in secondo luogo, il detto art. 24 e' comunque
 gia' garantito dal primo comma della norma 178 secondo cui "Le parti,
 senza  bisogno  di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio
 anche quando la causa e' rimessa a  questo  a  norma  dell'art.  189,
 tutte  le  questioni  risolute  dal  giudice istruttore con ordinanza
 revocabile" ed al riguardo non occorre che  sia  stata  fatta  alcuna
 riserva  ne'  si  richiede  alcuna impugnativa formale dell'ordinanza
 (Cass. 25 maggio 1949, n. 1341);
    Rilevato  che inoltre ex art. 177 primo e secondo comma del c.p.c.
 "Le ordinanze comunque  motivate  non  possono  mai  pregiudicare  la
 decisione  della  causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le
 ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che
 le  ha pronunciate" (seguono le eccezioni che confermano alla regola,
 divieti  tassativi  di  revoca  fra  uguali  non  rientra  certamente
 l'ordinanza  che  statuisce  sull'ammissibilita' e rilevanza di mezzi
 probatori); (v. al riguardo Cass. 12 febbraio 1968' n. 467;  Cass.  5
 febbraio  1977,  n.  497;  Cass.  28  febbraio 1955, n. 616; Cass. 22
 giugno 1951, n. 1673; Cass. 22 gennaio 1958, n. 132)  ed  oltretutto,
 cio'  a  garanzia  del diritto di difesa, il provvedimento di revoca,
 che deve  essere  motivato,  si  fonda  o  su  circostanze  di  fatto
 trascurate  o sopravvenute o su considerazioni di diritto che rendono
 evidente il contrasto con quanto disposto dalla  pregressa  ordinanza
 (Cass.  30  luglio  1953, n.  2599; Cass. 29 settembre 1955, n. 2690;
 Cass. 10 febbraio 1958, n.  415), quindi la potesta' di  revoca  puo'
 ben   essere  esercitata  per  la  nuova  valutazine  di  circostanze
 preesistenti (Cass. 21 marzo 1977, n.  1096);
    Poiche'  inoltre  "Nel  sistema  del  codice  di  rito  civile non
 esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in  senso
 sostanziale,  aventi  cioe'  efficacia  al  di  fuori del processo, e
 preclusive, aventi cioe' efficacia nel  processo;  esistono  soltanto
 ordinaze  del  giudice  istruttore  o del collegio che possono essere
 revocate o modificate con la pronuncia di  merito"  (Cass.  8  luglio
 1946,  n.  803),  non  competendo  quindi  al g.i., come erroneamente
 sostenuto nella specie da  parte  reclamante,  alcun  potere  ne'  di
 revocare  l'ordinanza  del  collegio  che  ha  rrimesso  la  causa in
 istruttoria per la prova per testi  in  questione  ne'  tantomeno  di
 riportare  gli  atti  al  collegio per provocarne, anticipatamente ad
 ogni statuizione nel merito, la revoca della  pregressa  ordinanza  e
 successivamente   la   decisione   stricto  sensu,  comportando  cio'
 inammissibile valutazione,  da  parte  del  g.i.,  contra  leggem  su
 materia  la  cui  rilevanza  istruttoria  e' gia' stata positivamente
 valutata dall'organo collegiale;
    Poiche'  in  sintesi  "Nel sistema del codice di rito le ordinanze
 del collegio hanno lo stesso carattere deliberativo e provvisorio che
 hanno  le  ordinanze  del  giudice  istruttore, e come queste, mirano
 all'unico fine  di  provvedere  alla  continuazione  dell'istruzione,
 anche  quando  esplicitamente od implicitamente pronuncino su qualche
 questione di merito; dette ordinanze spiegano, in altri  termini,  la
 loro  efficacia  sul  processo,  vale  a  dire  sulla causa. Salve le
 limitazioni, stabilite nel cpv.  dell'art.  177  tali  ordinanze  non
 pregiudicano  pertanto,  il merito della causa, sempre riservato alla
 fase  decisoria,  e  non   inducono   alcuna   preclusione   per   la
 riproposizione  in  questa  sede  di  tutte  le  questioni  con  essa
 risolute" (Cass. 15 giugno 1955, n. 1825; Cass.  9  maggio  1977,  n.
 1799)  (in tal senso v. comunque anche Cass. 15 aprile 1974, n. 1060;
 Cass. 8 luglio 1946, n. 803;
    Poiche'  e'  da  ritenersi,  dal  tenore  letterale dell'art. 279,
 quarto  comma,  del  c.p.c.  che  le   ordinanze   collegiali   siano
 modificabili  e revocabili dallo stesso collegio in sede di decisione
 della causa, proprio perche' non soggette ai  mezzi  di  impugnazione
 previsti  per  le  sentenze,  quindi  la  modifica  o  revoca avviene
 mediante la successiva sentenza, tipico  e  definitivo  provvedimento
 decisorio  (Cass.  15 novembre 1977, n. 2739, Cass. 9 maggio 1977, n.
 1799, Cass. 2 febbraio 1973, n. 320; Cass. 30 maggio 1962,  n.  1301;
 Cass. 22 aprile 1977, n. 1451; Cass. 31 gennaio 1962, n. 176; Cass. 6
 ottobre 1955, n. 2848; Cass.  16  maggio  1959,  n.  1460;  Cass.  15
 gennaio  1962,  n.  44;  Cass.  15  dicembre  1976, n. 4641; Cass. 15
 novembre 1967, n. 2739; Cass. 9 maggio 1977, n. 1799) e  comunque  ex
 art.  280,  terzo  comma,  del  c.p.c. "Per effetto dell'ordinanza il
 giudice istruttore e' investito di tutti  i  poteri  per  l'ulteriore
 trattazione della causa";
    Atteso infine che nella corrente prassi giudiziaria l'istituto del
 reclamo, anziche' essere comunque circoscritto ai soli mezzi autonomi
 di  prova  disposti  dal  g.i.  (interpello formale, prova per testi,
 giuramento) tende ad essere sempre piu' utilizzato in modo  dilatorio
 e  defatigorio  (ad  escontro provvedimenti istruttori ex artt. 210 e
 213 del  c.p.c.  nonche'  ammissivi  di  c.t.u.  contrariamente  alla
 giurisprudenza della Cassazione 10 luglio 1962, n. 1821, ed altra che
 la ritiene mera fonte probatoria, ausilio probatorio  sottratto  alla
 comune  esclusiva  disponibilita'  delle  parti, od ancora come nella
 specie contro provvedimenti ex art. 280 del c.p.c.);