LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Cardinali Franco quale presidente della Partecipazioni e gestioni elettroniche S.p.a. in data 11 marzo 1988 e 25 maggio 1988, prot. gen. 116/88 e 187/88, prot. sez. 42/88 e 100/88 avverso l'avviso di mora per omesso e ritardato pagamento delle ritenute alla fonte Irpef 83; Premesso che Cardinali Franco ha ricorso a questa commissione avverso l'avviso di mora notificatogli in data 6 aprile 1988 quale legale rappresentate della Partecipazioni e gestioni elettroniche S.p.a., eccependo la non imputabilita' della omissione o ritardo dei versamenti che gli sono stati addebitati, l'inesistenza della solidale responsabilita' e l'omessa notifica dello specifico provvedimento di accertamento del ruolo nei suoi confronti; Ritenuto, quanto a quest'ultima questione, pregiudiziale, che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che al pagamento delle soprattasse o pene pencuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza (art. 98, sesto comma), ma non prevede che l'ufficio finanziario emetta avviso di accertamento nei confronti del coobbligato; Ritenuto pertanto che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo dia luogo a violazione della norma costituzionale dell'art. 24, venendo cosi' preclusa al responsabile solidale la possibilita' di intervenire nel processo triburario, fin dal suo sorgere, a tutela dei propri interessi; Ritenuto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale e che tale questione non appare manifestamente infondata;