LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi proposti da
 Cardinali Franco quale presidente  della  Partecipazioni  e  gestioni
 elettroniche  S.p.a.  in  data  11 marzo 1988 e 25 maggio 1988, prot.
 gen. 116/88 e 187/88, prot. sez. 42/88 e 100/88 avverso  l'avviso  di
 mora per omesso e ritardato pagamento delle ritenute alla fonte Irpef
 83;
    Premesso  che  Cardinali  Franco  ha  ricorso a questa commissione
 avverso l'avviso di mora notificatogli in data 6  aprile  1988  quale
 legale  rappresentate  della  Partecipazioni  e gestioni elettroniche
 S.p.a., eccependo la non imputabilita' della omissione o ritardo  dei
 versamenti   che  gli  sono  stati  addebitati,  l'inesistenza  della
 solidale  responsabilita'  e  l'omessa   notifica   dello   specifico
 provvedimento di accertamento del ruolo nei suoi confronti;
    Ritenuto,  quanto  a quest'ultima questione, pregiudiziale, che il
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,  prevede  che  al  pagamento  delle
 soprattasse  o  pene  pencuniarie  sono  obbligati  in  solido con il
 soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che  ne  hanno
 la  rappresentanza  (art.  98,  sesto  comma),  ma  non  prevede  che
 l'ufficio finanziario emetta avviso di accertamento nei confronti del
 coobbligato;
    Ritenuto   pertanto   che   l'omessa   notifica   dell'avviso   di
 accertamento nei confronti di quest'ultimo  dia  luogo  a  violazione
 della  norma  costituzionale  dell'art. 24, venendo cosi' preclusa al
 responsabile solidale la possibilita'  di  intervenire  nel  processo
 triburario, fin dal suo sorgere, a tutela dei propri interessi;
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  possa  essere definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione  della  suddetta  questione  di
 legittimita'   costituzionale   e   che  tale  questione  non  appare
 manifestamente infondata;