ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
 Stato  che espleta funzioni di polizia) promosso con ordinanza emessa
 il 7 giugno 1988 dal Consiglio di Stato nel ricorso proposto da Della
 Rocca Carlo contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n.
 250 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di costituzione di Della Rocca Carlo nonche' l'atto
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  ottobre  1989  il  Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Uditi l'avv. Antonino Terranova per Della Rocca Carlo e l'Avvocato
 dello Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  7  giugno  1988 nel corso di un
 giudizio promosso dal dott. Carlo Della Rocca, per l'annullamento del
 provvedimento  col  quale  era stato collocato a riposo d'ufficio, il
 Consiglio  di  Stato   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44
 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento  del  personale  della
 Polizia  di Stato che espleta funzioni di polizia) nella parte in cui
 prevede il  collocamento  a  riposo  d'ufficio  dei  primi  dirigenti
 valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto
 trenta anni d'effettivo servizio  nei  ruoli  dei  commissari  e  dei
 dirigenti  della  Polizia  di  Stato  di  cui  dieci  nella qualifica
 rivestita.
    Il  giudice  a  quo,  dopo  aver  sottolineato  la rilevanza della
 questione, osserva che il contrasto con le dette norme costituzionali
 deriva  dalla  prevista  automaticita'  del collocamento a riposo dei
 primi  dirigenti  non  promossi  per   merito,   al   compimento   di
 un'anzianita' complessiva di servizio inferiore a quella prevista per
 le altre categorie di dirigenti statali, in quanto  tale  sistema  di
 collocamento  a  riposo  automatico  non  e'  giustificato  nella sua
 portata discriminatoria e non e' rispondente  ad  effettive  esigenze
 dell'organizzazione della Polizia di Stato.
    Invero,   la   ratio   di   tale   automaticita'   e'  individuata
 dall'Amministrazione dell'Interno nell'esigenza di snellire  i  ruoli
 dirigenziali   della   Polizia  di  Stato,  favorendo  l'accesso  dei
 funzionari giovani e  professionalmente  capaci  alle  qualifiche  di
 primo dirigente, in sostituzione del personale con elevata anzianita'
 di  servizio  ritenuto  non  promovibile  per   merito   comparativo.
 Senonche' tale ragione non appare idonea a giustificare una norma che
 incide gravemente sulla posizione di funzionari gia' da molti anni in
 servizio,  alterando  i criteri relativi alla cessazione del rapporto
 d'impiego ed operando una discriminazione rispetto al  personale  con
 qualifica corrispondente delle altre amministrazioni statali.
    La  permanenza  in servizio dei primi dirigenti "anziani", seppure
 valutati e non promossi,  non  contrasta  infatti  con  le  peculiari
 esigenze  di  efficienza  della  Polizia  di  Stato  a  tal  punto da
 giustificare  un  sistema  di   collocamento   a   riposo   d'ufficio
 obiettivamente  discriminatorio  rispetto  ai  primi  dirigenti delle
 altre amministrazioni. Invero, a  fronte  della  maggiore  anzianita'
 anagrafica,   tra  l'altro,  i  primi  dirigenti  in  questione  sono
 portatori  d'una  sicura  ed  affidabile  esperienza   professionale,
 maturata  nel corso della carriera senza demerito, da cui, seppur non
 scaturisce il  diritto  alla  promozione  alla  qualifica  superiore,
 neppure  derivano elementi tali da far ritenere assolutamente inutile
 il loro quotidiano apporto al servizio della Polizia.
    Cio'  del  resto  -  conclude  il  Consiglio  di  Stato  -  appare
 confermato dal fatto  che,  dopo  un  brevissimo  tempo  di  vigenza,
 l'impugnato  sistema e' stato radicalmente modificato dal legislatore
 con l'art. 1 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con  legge
 17  febbraio 1985, n. 19, il quale ha stabilito che i primi dirigenti
 "anziani"  valutati  e  non  promossi  siano   collocati   a   riposo
 esclusivamente  a loro domanda, da presentarsi entro un breve termine
 perentorio. La nuova regola, quindi, e' nel senso della permanenza in
 servizio,  salvo  domanda  di collocamento a riposo. Il che dimostra,
 anche in relazione alla brevissima vigenza della norma impugnata, che
 le  esigenze  speciali  della  Polizia di Stato non erano poi tali da
 giustificare il contestato collocamento a riposo d'ufficio.
    2.  -  Si  e'  costituito  in giudizio il dott. Carlo Della Rocca,
 rappresentato e difeso dall'avv. Antonino  Terranova,  aderendo  alle
 considerazioni    dell'ordinanza    di    rimessione    e   chiedendo
 l'accoglimento della questione.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo invece che la questione fosse dichiarata infondata.
    Osserva  invero  l'Avvocatura che la norma impugnata e' dettata in
 considerazione degli specifici compiti della Polizia di Stato e della
 conseguente  necessita'  di  snellirne la dirigenza per disporre d'un
 organismo moderno ed efficiente. La norma stessa, pertanto, non e' in
 contrasto  con l'art. 97 Cost. ed anzi appare pienamente in linea con
 il principio del buon andamento della  Pubblica  Amministrazione;  e,
 proprio  per  queste  ragioni,  non  e'  irrazionale ed arbitrario il
 trattamento  differenziato  rispetto  alla  generalita'  degli  altri
 dipendenti statali.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  sollevata questione di costituzionalita' affonda le sue
 radici  nel  sistema  dei  rapporti   tra   Stato-amministrazione   e
 Stato-sovrano (legislatore). Se e' vero, infatti, che il primo agisce
 sub lege e che appunto sub lege instaura con i  privati  rapporti  di
 pubblico  impiego, non puo' il secondo, lo Stato legislatore, durante
 lo svolgersi dei
 rapporti  stessi, trasformarne i contenuti senza il sorgere di nuove,
 giustificate, legittime ragioni. Non v'e' dubbio,  infatti,  come  ha
 sancito  questa  Corte  con  sentenza  n.  257  del  1989, che non e'
 ravvisabile nella Costituzione alcun principio  secondo  il  quale  i
 rapporti  di  pubblico impiego non possano esser trasformati, durante
 la loro esecuzione, a parte gli eventi  legati  alla  volonta'  della
 pubblica  amministrazione  e dei privati; ma non e', del pari, dubbio
 che l'art. 97, primo comma, Cost.  non  vale  a  legittimare  ogni  e
 qualsiasi    trasformazione    dei    predetti   rapporti,   che   lo
 Stato-legislatore  determini  durante  l'esecuzione   dei   medesimi.
 Tant'e'  che  la  citata sentenza, nel precisare che e' preclusa alla
 Corte la valutazione circa la  preferenza  d'uno  od  altro  sistema,
 attuativo  della  trasformazione  dei  rapporti  di pubblico impiego,
 sottolinea che la Corte stessa e', tuttavia, "chiamata a valutare  la
 ragionevolezza  in se' del sistema prescelto dal legislatore e la sua
 rispondenza ai parametri costituzionali invocati".
    Ed  e',  appunto,  a  quest'ultima  valutazione  che  va anzitutto
 sottoposto il sistema di  trasformazione  del  rapporto  di  pubblico
 impiego operato con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.
    Quand'anche   fossero   esistite,   al   momento   dell'emanazione
 dell'impugnata norma, esigenze di  snellimento  dei  ruoli  di  primo
 dirigente  della  Polizia  di Stato, esse andavano perseguite in modo
 razionale.
    La  verita'  e'  che  tali  esigenze  non esistevano, alla data di
 decorrenza, 25 aprile 1984, del collocamento a riposo previsto  dalla
 norma  impugnata:  infatti,  meno  di  otto  mesi  dopo tale data, la
 relazione al disegno di legge n. 1086, comunicata alla Presidenza del
 Senato  il  20 dicembre 1984, sottolineava che i ruoli dei funzionari
 della  Polizia  di  Stato   presentavano   una   carenza   di   circa
 millecinquecento  unita':  si  noti  che,  dopo  il  25  aprile 1984,
 soltanto poche decine di primi  dirigenti  erano  stati  collocati  a
 riposo od avevano optato per ruoli diversi da quelli della Polizia di
 Stato. Sicche' l'impugnata norma non puo' esser  ritenuta  razionale:
 la  discriminazione  che  con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 si
 produrrebbe, ove non fosse dichiarato illegittimo lo stesso articolo,
 a danno dei primi dirigenti della Polizia di Stato collocati a riposo
 ai  sensi  dello  stesso  articolo,  non  puo',  pertanto,  ritenersi
 "giustificata".
    2.  -  La  sollevata  questione di legittimita' costituzionale e',
 invero, fondata, prima d'ogni altra considerazione,  per  non  essere
 state  addotte ragioni, intervenute successivamente all'instaurazione
 del rapporto di pubblico impiego di  cui  qui  si  discute,  tali  da
 legittimare  il ricorso al drastico sistema d'anticipato collocamento
 a  riposo  dei  primi  dirigenti  della  Polizia  di  Stato  di   cui
 all'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.
    Poiche' non e' pensabile che, all'atto dell'emanazione delle norme
 disciplinanti i rapporti di pubblico  impiego  dei  funzionari  tutti
 della  Polizia  di Stato, non siano state tenute presenti esigenze di
 "rinnovamento ed efficienza"  della  polizia  stessa  (ed  anzi  deve
 ritenersi  che  appunto  in  base  alle  predette  esigenze sia stata
 dettata la disciplina legislativa attinente ai rapporti  di  pubblico
 impiego  da  risolversi  ai  sensi  del precitato art. 44) al fine di
 ritenere   legittimo   lo   stesso   articolo    dovrebbero    essere
 specificamente  evidenziate  le  ragioni, intervenute successivamente
 all'instaurazione del rapporto del quale si discute  nel  giudizio  a
 quo, in base alle quali e' stato dettato l'articolo in discussione.
    Dall'esame  dei  lavori preparatori della legge 1› aprile 1981, n.
 121 e del d.P.R. 24 aprile 1982,  n.  335,  tali  nuove  ragioni  non
 risultano  evidenziate; ne' dalle disposizioni della predetta legge e
 del citato decreto possono trarsi utili indicazioni in proposito.
    E   se  anche  dalla  nuova  normativa  attinente  all'ordinamento
 dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento  del
 personale della Polizia di Stato si ritenga desumere l'affidamento ai
 primi dirigenti di nuove funzioni e responsabilita'  -  l'accenno  di
 cui  ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 39 del d.P.R.
 n.  335  del  1982,  benche'  generico,  potrebbe,  infatti,   essere
 utilizzato  per l'individuazione di specifici, nuovi compiti affidati
 ai primi dirigenti della Polizia di Stato -  va  rilevato  che  nulla
 traspare  dalla  normativa  in  esame,  o  dai lavori preparatori, in
 ordine al collegamento tra i predetti nuovi compiti  ed  il  drastico
 anticipato  collocamento  a riposo di cui all'impugnata disposizione.
 Non risulta, invero, in alcun  modo  che  le  nuove  responsabilita',
 indicate, peraltro, nel d.P.R. in esame, si ripete, in modo del tutto
 generico,  rendano  necessario  od  almeno   opportuno   l'automatico
 allontanamento  dal  servizio di cui al piu' volte citato art. 44 del
 d.P.R. n. 335 del 1982.
    3.  - L'Avvocatura dello Stato assume che il collocamento a riposo
 d'ufficio  dei  primi  dirigenti,  di  cui  all'impugnata  normativa,
 sarebbe stato dettato in considerazione degli specifici compiti della
 Polizia di Stato e della  conseguente  necessita'  di  "snellirne  la
 dirigenza per disporre d'un organismo moderno ed efficiente".
    Mancano,   in   questa   affermazione,   sia   la  determinazione,
 l'indicazione particolare, dei "nuovi" compiti affidati alla  Polizia
 di  Stato  sia  il  logico  collegamento  tra le assunte finalita' di
 disporre d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed  efficiente
 e l'automatico collocamento a riposo di cui all'art. 44 del d.P.R. n.
 335 del 1982. E, tuttavia, anche ad ammettere, per un attimo,  da  un
 canto  come  esistenti  e  nuove  le  predette finalita' e dall'altro
 queste  ultime  come  necessariamente  determinanti  la  disposizione
 impugnata, od almeno come favorevoli all'opportunita' dell'emanazione
 della disposizione stessa, vale sottolineare che il sistema  adottato
 dal  legislatore,  con  l'art.  44  del d.P.R. in discussione, non e'
 ragionevolmente idoneo a raggiungere l'assunta finalita' di  disporre
 d'un  organismo  della Polizia di Stato moderno ed efficiente. E cio'
 in  primo  luogo  perche'  tal   sistema   non   tien   conto   della
 professionalita'  ed esperienza dei primi dirigenti dei quali dispone
 l'allontanamento dal servizio (la piena efficienza della  Polizia  di
 Stato  puo',  infatti,  essere  assicurata precipuamente in base alle
 capacita' professionali ed all'esperienza via via acquisita dai  suoi
 funzionari) ed in secondo luogo perche' non dispone il collocamento a
 riposo anticipato d'ufficio  dei  primi  dirigenti,  valutati  e  non
 promossi a dirigente superiore, che, ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del
 1982, abbiano maturato trenta anni di servizio  di  cui  dieci  nella
 qualifica rivestita, in base ad un diretto confronto con i funzionari
 che  dovrebbero  coprire  le   vacanze   determinate   dal   predetto
 collocamento  a  riposo  bensi'  in  base a valutazioni, non soltanto
 attinenti a funzioni diverse da quelle per le  quali  i  collocati  a
 riposo  sono stati dichiarati idonei e nell'esercizio delle quali non
 hanno mai demeritato, ma anche dipendenti  dalle  incalcolabili  alee
 connesse  alla  diversa  quantita'  di posti disponibili, di volta in
 volta,  in  occasione  degli  scrutini,  per  merito  comparativo,  a
 dirigente superiore.
    Intanto:  poiche',  ovviamente,  non  ogni  e qualsiasi sistema di
 snellimento dei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato e' idoneo a
 raggiungere le finalita' indicate dall'Avvocatura dello Stato, non e'
 legittimo  scegliere   sistemi   di   snellimento   che   non   siano
 ragionevolmente validi ad assicurare una Polizia di Stato "moderna ed
 efficiente".
    Il sistema di snellimento, adottato dall'art. 44 del d.P.R. n. 335
 del  1982,  non  e',  invero,  fondato  su  accertamenti,  od  almeno
 "presunzioni",   di   perdute  o  diminuite  capacita'  professionali
 manifestate  nelle  funzioni  esercitate  nella  qualifica  di  primo
 dirigente  dai  collocati a riposo ma in base, oltre che alla mancata
 promozione a dirigente superiore, per  assurdo  anche  alla  maggiore
 professionalita'  ed esperienza acquisita in trenta anni di servizio,
 di cui dieci nella qualifica di primi  dirigenti.  Poiche'  non  v'e'
 dubbio che e' anche in funzione di maggiori capacita' professionali e
 di maggiore esperienza senza demerito che puo' essere assicurata  una
 migliore  efficienza  della  Polizia di Stato, va sottolineato che il
 sistema d'automatico pensionamento anticipato di cui qui si  discute,
 irrazionalmente,   rispetto  all'assunta  maggiore  efficienza  della
 Polizia di Stato, allontanerebbe funzionari che,  per  non  aver  mai
 demeritato  in  tanti  anni  di  servizio  nella  qualifica  di primo
 dirigente, deve presumersi esser forniti di  sicura  professionalita'
 ed  esperienza;  e cio' a vantaggio di chi la stessa professionalita'
 ed esperienza ancora non ha dimostrato.
    Tant'e'  vero  che,  come  gia'  rilevato, a meno di otto mesi dal
 termine, 25 aprile 1984, dal quale l'art. 44 del d.P.R.  n.  335  del
 1982  fa  dipendere  la decorrenza, alle condizioni ivi previste, del
 collocamento  a  riposo  d'ufficio  qui  in   esame,   la   relazione
 governativa  al  disegno di legge di conversione del decreto-legge 19
 dicembre 1984, n. 858 dichiara che, al fine d'evitare il collocamento
 a  riposo dei primi dirigenti non promossi nel "successivo" scrutinio
 "si   rende   assolutamente   indispensabile...   evitare   che    un
 considerevole  numero  di  funzionari  -  che  potrebbero rimanere in
 servizio ancora per parecchi anni - dotati di professionalita'  e  di
 esperienza,  debba  cessare  dal  servizio  con grave pregiudizio per
 l'Amministrazione...". E, se si tien conto che, come gia'  accennato,
 soltanto  poche  decine  di  primi  dirigenti  risultano essere stati
 collocati   a   riposo   od   avere   optato    per    altri    ruoli
 dell'Amministrazione  dal  25  aprile  1984,  deve  ritenersi  che  a
 quest'ultima data le carenze dei funzionari della  Polizia  di  Stato
 erano presso a poco le stesse di quelle rilevate nel dicembre 1984 ed
 indicate nella citata relazione. Quest'ultima,  dunque,  e'  evidente
 riprova,  se  proprio  ve ne fosse bisogno, del grave pregiudizio che
 l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982  provocherebbe,  ove  non  fosse
 dichiarato illegittimo, all'Amministrazione della Polizia di Stato.
    Ne'  va  dimenticato che, sempre in occasione della conversione in
 legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, la relazione  della
 prima  commissione  permanente  del  Senato - nel commentare la norma
 che, abrogando, dal 1› dicembre 1984, l'art. 44 del d.P.R. 24  aprile
 1982,   n.   335,   consente,   allargando  le  ipotesi  previste  da
 quest'ultimo articolo a tutti  i  primi  dirigenti,  valutati  e  non
 promossi alla qualifica superiore il collocamento a riposo a domanda,
 non piu', dunque, d'ufficio - aggiunge: "In assenza di  questa  norma
 l'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza  sarebbe  costretta  a
 collocare a riposo d'ufficio diversi funzionari in  eta'  non  ancora
 avanzata  e  nella  pienezza della loro capacita' operativa". Sembra,
 pertanto, superfluo citare altre testimonianze ad  ulteriore  riprova
 della  non  congruita' del sistema adottato dall'articolo impugnato a
 raggiungere le assunte finalita' d'efficienza della Polizia di Stato.
    4. - Ma il sistema di snellimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n.
 335 del 1982 non e' razionalmente valido  a  raggiungere  le  assunte
 finalita'  d'efficienza  della  Polizia  di  Stato  anche sotto altro
 profilo: come s'e'  innanzi  accennato,  tal  sistema  non  opera  un
 diretto confronto tra coloro che vengono collocati d'ufficio a riposo
 e coloro che dovrebbero coprire le posizioni di ruolo dei predetti.
    A  prima  vista  sembra che tal confronto vi sia; data la maggiore
 anzianita' di ruolo, i collocati  a  riposo  dovrebbero  essere  meno
 giovani,  anagraficamente,  dei destinati a subentrare al loro posto.
 Senonche', da un canto uno snellimento dei ruoli dirigenti operato in
 base  a superiorita' determinate da ragioni di maggiore gioventu' non
 e', per se', necessariamente  produttivo  di  maggiore  efficienza  e
 d'altro  canto  neppure  un  sicuro ringiovanimento e' assicurato dal
 sistema adottato  dall'art.  44  qui  in  esame:  funzionari  che,  a
 decorrere   dal   25  aprile  1984,  abbiano  raggiunto  trenta  anni
 d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei  dirigenti  della
 Polizia  di  Stato,  di  cui  dieci  nella  qualifica  rivestita, ben
 possono, infatti, essere, sia pur non di norma, piu'  giovani  d'eta'
 di quelli che tali anni di servizio non assommano.
    In  ogni  caso, vero e' che un diretto confronto tra i collocati a
 riposo d'ufficio ed i subentranti, al fine d'una comparazione tra  le
 attitudini,  le  capacita'  operative  ecc.  degli uni e degli altri,
 comparazione idonea, ovviamente, a raggiungere l'assunta finalita' di
 maggiore  efficienza  della  Polizia di Stato, non e' rinvenibile nel
 d.P.R. in esame. Anzi, va in primo  luogo  rilevato  che  la  mancata
 promozione  alla  qualifica  di  dirigente superiore non puo', certo,
 valere come  giudizio  negativo  in  ordine  alla  continuazione  del
 servizio  in  una  qualifica  inferiore  per  la  quale  si sia stati
 dichiarati idonei e che sia stata mantenuta senza il  benche'  minimo
 demerito.  La  mancata valutazione positiva per essere ammessi ad una
 qualifica superiore (nei lavori preparatori  della  legge  1›  aprile
 1981, n. 121, si era peraltro inizialmente previsto che soltanto dopo
 tre valutazioni negative e non dopo una sola, per la promozione  alla
 qualifica  di  dirigente  superiore,  si  sarebbe  stati  collocati a
 riposo, in presenza, s'intende, dei trenta anni di  servizio  di  cui
 dieci  nella qualifica rivestita) non puo' incidere sul proseguimento
 dell'adempimento delle  funzioni  connesse  ad  una  qualifica  nella
 quale,  in  precedenza,  si  sia stati inquadrati e nello svolgimento
 delle quali non si sia demeritato.
    Ma  va  aggiunta, a questo proposito, un'ultima considerazione: il
 superamento dello scrutinio per merito comparativo per la  promozione
 a  dirigente  superiore  non  deriva  soltanto  dall'idoneita', dalle
 capacita'  professionali  ecc.  dello  scrutinato  a   rivestire   la
 qualifica  stessa ma anche, come s'e' gia' accennato, dalla quantita'
 di posti disponibili. Sicche', il collocamento  a  riposo  dei  primi
 dirigenti  ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non solo non dipende
 da un  confronto  diretto  attinente  alle  capacita'  professionali,
 esperienza  ecc.,  tra  i  collocati  a  riposo ed i "subentranti" ma
 deriva da situazioni comunque dipendenti anche da "alee"  che  da  un
 canto  non  possono  ricadere ad ulteriore danno dei non scrutinati e
 d'altro canto non valgono certo a garantire maggiore efficienza  alla
 Polizia di Stato.
    Per  le considerazioni innanzi esposte l'art. 44 del d.P.R. n. 335
 del  1982  e'  manifestamente  incongruo  a  raggiungere  le  assunte
 finalita' di maggiore efficienza della Polizia di Stato.
    5.  -  In  base  alle  precedenti  considerazioni devono ritenersi
 mancare obiettive e razionali giustificazioni  della  discriminazione
 che,  sotto due diversi profili, dovrebbero subire, ove l'art. 44 del
 d.P.R. n. 335 del 1982 non  fosse  dichiarato  illegittimo,  i  primi
 dirigenti  della  Polizia  di Stato che, con decorrenza dal 25 aprile
 1984 e prima del 1› dicembre 1984, si siano venuti  a  trovare  nella
 situazione dallo stesso articolo indicata.
    I   predetti  primi  dirigenti,  con  l'articolo  impugnato,  sono
 divenuti, infatti,  in  primo  luogo,  destinatari  d'un  trattamento
 ingiustificatamente   deteriore   rispetto   a  quello  riservato  al
 personale con qualifica corrispondente  delle  altre  amministrazioni
 statali.  L'assunta  specificita'  dell'ordinamento  della Polizia di
 Stato puo' legittimare la scelta  del  criterio  di  promozione  alla
 qualifica di dirigente superiore (questore) esclusivamente attraverso
 lo scrutinio per merito comparativo, con  la  conseguente  esclusione
 del  criterio  della promozione per anzianita' senza demerito, ma non
 puo' certo legittimare che quest'ultima anzianita',  unitamente  alla
 mancata  promozione  a  dirigente  superiore (mancata promozione che,
 come s'e' innanzi precisato, non puo', ovviamente, esser  considerata
 valutazione  negativa  rispetto  alle funzioni connesse all'inferiore
 qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato) si capovolga  in
 elemento  per  esser  collocati, d'ufficio, anticipatamente a riposo:
 ritenendosi, cosi', gli stessi primi dirigenti non piu'  utilizzabili
 neppure  per  l'esercizio  di  funzioni  per  le  quali  erano  stati
 dichiarati idonei e che a lungo hanno esercitato  senza  demerito;  e
 tutto cio' in difetto di valutazioni negative attinenti alle funzioni
 esercitate e connesse con la minore qualifica rivestita.
    In  secondo  luogo, i primi dirigenti che, alla data del 25 aprile
 1984, si son venuti a trovare nelle condizioni di cui all'art. 44 del
 d.P.R.  n. 335 del 1982 e che sono stati collocati a riposo in virtu'
 del disposto dello stesso  articolo,  hanno  subi'to  un  trattamento
 ingiustificatamente  deteriore anche rispetto ai primi dirigenti che,
 non avendo ancora maturato, alla predetta  data,  i  trenta  anni  di
 servizio  ed i dieci anni di qualifica di primo dirigente, sono stati
 mantenuti in servizio: questi  ultimi,  invero,  maturando  i  citati
 requisiti  dopo  il  1›  dicembre 1984, si son venuti a trovare nella
 fortunata  condizione  di  poter  optare  per  la  continuazione  del
 servizio  o  per  l'anticipato  collocamento  a  riposo ex art. 1 del
 decreto-legge 19 dicembre  1984,  n.  858,  convertito  in  legge  17
 febbraio  1985,  n. 19, decreto che, appunto, ha abrogato l'impugnato
 art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 a decorrere dal 1› dicembre  1984.
    Ed e' quasi superfluo aggiungere che ne' la qualifica di dirigente
 superiore, attribuita, ai sensi dell'impugnata norma, ai collocati  a
 riposo  in  esecuzione del disposto della stessa norma ne' l'opzione,
 ai sensi del d.P.R. n. 551 del  1981,  emanato  in  attuazione  della
 delega di cui all'art. 107 della legge 1› aprile 1981, n. 121, per il
 passaggio  all'Amministrazione  civile  dell'interno   o   ad   altre
 Amministrazioni dello Stato, possono esser ritenuti elementi validi a
 superare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44 del  d.P.R.  24
 aprile 1982, n. 335.
    Ultima considerazione: come s'e' innanzi accennato, chiara riprova
 dell'illegittimita' dell'anticipato collocamento a  riposo  d'ufficio
 dei  primi  dirigenti,  disposto  dall'art.  44 del d.P.R. n. 335 del
 1982, e' costituita dall'abrogazione del predetto disposto a meno  di
 otto   mesi   dal   25   aprile  1984  e  cioe'  a  brevissimo  tempo
 dall'effettiva decorrenza dell'attuazione del disposto stesso.  E  si
 deve   aggiungere   che  la  predetta  abrogazione  e'  avvenuta  con
 decreto-legge: lo stesso legislatore ha, dunque,  ritenuto  non  solo
 necessario,   assolutamente   indispensabile,   come  si  esprime  la
 relazione al disegno di legge n. 1086, comunicato alla Presidenza del
 Senato  il  20 dicembre 1984, ma urgente impedire che il mantenimento
 in vigore dell'art. 44 del d.P.R. n. 335 del  1982  apportasse  altri
 gravi pregiudizi all'Amministrazione.
    L'art.  44  del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  335  si rivela, in
 conclusione, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.