ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Consiglio di Stato nel ricorso proposto da Della Rocca Carlo contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Della Rocca Carlo nonche' l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Uditi l'avv. Antonino Terranova per Della Rocca Carlo e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 nel corso di un giudizio promosso dal dott. Carlo Della Rocca, per l'annullamento del provvedimento col quale era stato collocato a riposo d'ufficio, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) nella parte in cui prevede il collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato di cui dieci nella qualifica rivestita. Il giudice a quo, dopo aver sottolineato la rilevanza della questione, osserva che il contrasto con le dette norme costituzionali deriva dalla prevista automaticita' del collocamento a riposo dei primi dirigenti non promossi per merito, al compimento di un'anzianita' complessiva di servizio inferiore a quella prevista per le altre categorie di dirigenti statali, in quanto tale sistema di collocamento a riposo automatico non e' giustificato nella sua portata discriminatoria e non e' rispondente ad effettive esigenze dell'organizzazione della Polizia di Stato. Invero, la ratio di tale automaticita' e' individuata dall'Amministrazione dell'Interno nell'esigenza di snellire i ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, favorendo l'accesso dei funzionari giovani e professionalmente capaci alle qualifiche di primo dirigente, in sostituzione del personale con elevata anzianita' di servizio ritenuto non promovibile per merito comparativo. Senonche' tale ragione non appare idonea a giustificare una norma che incide gravemente sulla posizione di funzionari gia' da molti anni in servizio, alterando i criteri relativi alla cessazione del rapporto d'impiego ed operando una discriminazione rispetto al personale con qualifica corrispondente delle altre amministrazioni statali. La permanenza in servizio dei primi dirigenti "anziani", seppure valutati e non promossi, non contrasta infatti con le peculiari esigenze di efficienza della Polizia di Stato a tal punto da giustificare un sistema di collocamento a riposo d'ufficio obiettivamente discriminatorio rispetto ai primi dirigenti delle altre amministrazioni. Invero, a fronte della maggiore anzianita' anagrafica, tra l'altro, i primi dirigenti in questione sono portatori d'una sicura ed affidabile esperienza professionale, maturata nel corso della carriera senza demerito, da cui, seppur non scaturisce il diritto alla promozione alla qualifica superiore, neppure derivano elementi tali da far ritenere assolutamente inutile il loro quotidiano apporto al servizio della Polizia. Cio' del resto - conclude il Consiglio di Stato - appare confermato dal fatto che, dopo un brevissimo tempo di vigenza, l'impugnato sistema e' stato radicalmente modificato dal legislatore con l'art. 1 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale ha stabilito che i primi dirigenti "anziani" valutati e non promossi siano collocati a riposo esclusivamente a loro domanda, da presentarsi entro un breve termine perentorio. La nuova regola, quindi, e' nel senso della permanenza in servizio, salvo domanda di collocamento a riposo. Il che dimostra, anche in relazione alla brevissima vigenza della norma impugnata, che le esigenze speciali della Polizia di Stato non erano poi tali da giustificare il contestato collocamento a riposo d'ufficio. 2. - Si e' costituito in giudizio il dott. Carlo Della Rocca, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Terranova, aderendo alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento della questione. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo invece che la questione fosse dichiarata infondata. Osserva invero l'Avvocatura che la norma impugnata e' dettata in considerazione degli specifici compiti della Polizia di Stato e della conseguente necessita' di snellirne la dirigenza per disporre d'un organismo moderno ed efficiente. La norma stessa, pertanto, non e' in contrasto con l'art. 97 Cost. ed anzi appare pienamente in linea con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; e, proprio per queste ragioni, non e' irrazionale ed arbitrario il trattamento differenziato rispetto alla generalita' degli altri dipendenti statali. Considerato in diritto 1. - La sollevata questione di costituzionalita' affonda le sue radici nel sistema dei rapporti tra Stato-amministrazione e Stato-sovrano (legislatore). Se e' vero, infatti, che il primo agisce sub lege e che appunto sub lege instaura con i privati rapporti di pubblico impiego, non puo' il secondo, lo Stato legislatore, durante lo svolgersi dei rapporti stessi, trasformarne i contenuti senza il sorgere di nuove, giustificate, legittime ragioni. Non v'e' dubbio, infatti, come ha sancito questa Corte con sentenza n. 257 del 1989, che non e' ravvisabile nella Costituzione alcun principio secondo il quale i rapporti di pubblico impiego non possano esser trasformati, durante la loro esecuzione, a parte gli eventi legati alla volonta' della pubblica amministrazione e dei privati; ma non e', del pari, dubbio che l'art. 97, primo comma, Cost. non vale a legittimare ogni e qualsiasi trasformazione dei predetti rapporti, che lo Stato-legislatore determini durante l'esecuzione dei medesimi. Tant'e' che la citata sentenza, nel precisare che e' preclusa alla Corte la valutazione circa la preferenza d'uno od altro sistema, attuativo della trasformazione dei rapporti di pubblico impiego, sottolinea che la Corte stessa e', tuttavia, "chiamata a valutare la ragionevolezza in se' del sistema prescelto dal legislatore e la sua rispondenza ai parametri costituzionali invocati". Ed e', appunto, a quest'ultima valutazione che va anzitutto sottoposto il sistema di trasformazione del rapporto di pubblico impiego operato con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982. Quand'anche fossero esistite, al momento dell'emanazione dell'impugnata norma, esigenze di snellimento dei ruoli di primo dirigente della Polizia di Stato, esse andavano perseguite in modo razionale. La verita' e' che tali esigenze non esistevano, alla data di decorrenza, 25 aprile 1984, del collocamento a riposo previsto dalla norma impugnata: infatti, meno di otto mesi dopo tale data, la relazione al disegno di legge n. 1086, comunicata alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 1984, sottolineava che i ruoli dei funzionari della Polizia di Stato presentavano una carenza di circa millecinquecento unita': si noti che, dopo il 25 aprile 1984, soltanto poche decine di primi dirigenti erano stati collocati a riposo od avevano optato per ruoli diversi da quelli della Polizia di Stato. Sicche' l'impugnata norma non puo' esser ritenuta razionale: la discriminazione che con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 si produrrebbe, ove non fosse dichiarato illegittimo lo stesso articolo, a danno dei primi dirigenti della Polizia di Stato collocati a riposo ai sensi dello stesso articolo, non puo', pertanto, ritenersi "giustificata". 2. - La sollevata questione di legittimita' costituzionale e', invero, fondata, prima d'ogni altra considerazione, per non essere state addotte ragioni, intervenute successivamente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego di cui qui si discute, tali da legittimare il ricorso al drastico sistema d'anticipato collocamento a riposo dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982. Poiche' non e' pensabile che, all'atto dell'emanazione delle norme disciplinanti i rapporti di pubblico impiego dei funzionari tutti della Polizia di Stato, non siano state tenute presenti esigenze di "rinnovamento ed efficienza" della polizia stessa (ed anzi deve ritenersi che appunto in base alle predette esigenze sia stata dettata la disciplina legislativa attinente ai rapporti di pubblico impiego da risolversi ai sensi del precitato art. 44) al fine di ritenere legittimo lo stesso articolo dovrebbero essere specificamente evidenziate le ragioni, intervenute successivamente all'instaurazione del rapporto del quale si discute nel giudizio a quo, in base alle quali e' stato dettato l'articolo in discussione. Dall'esame dei lavori preparatori della legge 1 aprile 1981, n. 121 e del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, tali nuove ragioni non risultano evidenziate; ne' dalle disposizioni della predetta legge e del citato decreto possono trarsi utili indicazioni in proposito. E se anche dalla nuova normativa attinente all'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del personale della Polizia di Stato si ritenga desumere l'affidamento ai primi dirigenti di nuove funzioni e responsabilita' - l'accenno di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 39 del d.P.R. n. 335 del 1982, benche' generico, potrebbe, infatti, essere utilizzato per l'individuazione di specifici, nuovi compiti affidati ai primi dirigenti della Polizia di Stato - va rilevato che nulla traspare dalla normativa in esame, o dai lavori preparatori, in ordine al collegamento tra i predetti nuovi compiti ed il drastico anticipato collocamento a riposo di cui all'impugnata disposizione. Non risulta, invero, in alcun modo che le nuove responsabilita', indicate, peraltro, nel d.P.R. in esame, si ripete, in modo del tutto generico, rendano necessario od almeno opportuno l'automatico allontanamento dal servizio di cui al piu' volte citato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982. 3. - L'Avvocatura dello Stato assume che il collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti, di cui all'impugnata normativa, sarebbe stato dettato in considerazione degli specifici compiti della Polizia di Stato e della conseguente necessita' di "snellirne la dirigenza per disporre d'un organismo moderno ed efficiente". Mancano, in questa affermazione, sia la determinazione, l'indicazione particolare, dei "nuovi" compiti affidati alla Polizia di Stato sia il logico collegamento tra le assunte finalita' di disporre d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente e l'automatico collocamento a riposo di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982. E, tuttavia, anche ad ammettere, per un attimo, da un canto come esistenti e nuove le predette finalita' e dall'altro queste ultime come necessariamente determinanti la disposizione impugnata, od almeno come favorevoli all'opportunita' dell'emanazione della disposizione stessa, vale sottolineare che il sistema adottato dal legislatore, con l'art. 44 del d.P.R. in discussione, non e' ragionevolmente idoneo a raggiungere l'assunta finalita' di disporre d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente. E cio' in primo luogo perche' tal sistema non tien conto della professionalita' ed esperienza dei primi dirigenti dei quali dispone l'allontanamento dal servizio (la piena efficienza della Polizia di Stato puo', infatti, essere assicurata precipuamente in base alle capacita' professionali ed all'esperienza via via acquisita dai suoi funzionari) ed in secondo luogo perche' non dispone il collocamento a riposo anticipato d'ufficio dei primi dirigenti, valutati e non promossi a dirigente superiore, che, ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982, abbiano maturato trenta anni di servizio di cui dieci nella qualifica rivestita, in base ad un diretto confronto con i funzionari che dovrebbero coprire le vacanze determinate dal predetto collocamento a riposo bensi' in base a valutazioni, non soltanto attinenti a funzioni diverse da quelle per le quali i collocati a riposo sono stati dichiarati idonei e nell'esercizio delle quali non hanno mai demeritato, ma anche dipendenti dalle incalcolabili alee connesse alla diversa quantita' di posti disponibili, di volta in volta, in occasione degli scrutini, per merito comparativo, a dirigente superiore. Intanto: poiche', ovviamente, non ogni e qualsiasi sistema di snellimento dei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato e' idoneo a raggiungere le finalita' indicate dall'Avvocatura dello Stato, non e' legittimo scegliere sistemi di snellimento che non siano ragionevolmente validi ad assicurare una Polizia di Stato "moderna ed efficiente". Il sistema di snellimento, adottato dall'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982, non e', invero, fondato su accertamenti, od almeno "presunzioni", di perdute o diminuite capacita' professionali manifestate nelle funzioni esercitate nella qualifica di primo dirigente dai collocati a riposo ma in base, oltre che alla mancata promozione a dirigente superiore, per assurdo anche alla maggiore professionalita' ed esperienza acquisita in trenta anni di servizio, di cui dieci nella qualifica di primi dirigenti. Poiche' non v'e' dubbio che e' anche in funzione di maggiori capacita' professionali e di maggiore esperienza senza demerito che puo' essere assicurata una migliore efficienza della Polizia di Stato, va sottolineato che il sistema d'automatico pensionamento anticipato di cui qui si discute, irrazionalmente, rispetto all'assunta maggiore efficienza della Polizia di Stato, allontanerebbe funzionari che, per non aver mai demeritato in tanti anni di servizio nella qualifica di primo dirigente, deve presumersi esser forniti di sicura professionalita' ed esperienza; e cio' a vantaggio di chi la stessa professionalita' ed esperienza ancora non ha dimostrato. Tant'e' vero che, come gia' rilevato, a meno di otto mesi dal termine, 25 aprile 1984, dal quale l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 fa dipendere la decorrenza, alle condizioni ivi previste, del collocamento a riposo d'ufficio qui in esame, la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 dichiara che, al fine d'evitare il collocamento a riposo dei primi dirigenti non promossi nel "successivo" scrutinio "si rende assolutamente indispensabile... evitare che un considerevole numero di funzionari - che potrebbero rimanere in servizio ancora per parecchi anni - dotati di professionalita' e di esperienza, debba cessare dal servizio con grave pregiudizio per l'Amministrazione...". E, se si tien conto che, come gia' accennato, soltanto poche decine di primi dirigenti risultano essere stati collocati a riposo od avere optato per altri ruoli dell'Amministrazione dal 25 aprile 1984, deve ritenersi che a quest'ultima data le carenze dei funzionari della Polizia di Stato erano presso a poco le stesse di quelle rilevate nel dicembre 1984 ed indicate nella citata relazione. Quest'ultima, dunque, e' evidente riprova, se proprio ve ne fosse bisogno, del grave pregiudizio che l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 provocherebbe, ove non fosse dichiarato illegittimo, all'Amministrazione della Polizia di Stato. Ne' va dimenticato che, sempre in occasione della conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, la relazione della prima commissione permanente del Senato - nel commentare la norma che, abrogando, dal 1 dicembre 1984, l'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, consente, allargando le ipotesi previste da quest'ultimo articolo a tutti i primi dirigenti, valutati e non promossi alla qualifica superiore il collocamento a riposo a domanda, non piu', dunque, d'ufficio - aggiunge: "In assenza di questa norma l'Amministrazione della pubblica sicurezza sarebbe costretta a collocare a riposo d'ufficio diversi funzionari in eta' non ancora avanzata e nella pienezza della loro capacita' operativa". Sembra, pertanto, superfluo citare altre testimonianze ad ulteriore riprova della non congruita' del sistema adottato dall'articolo impugnato a raggiungere le assunte finalita' d'efficienza della Polizia di Stato. 4. - Ma il sistema di snellimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non e' razionalmente valido a raggiungere le assunte finalita' d'efficienza della Polizia di Stato anche sotto altro profilo: come s'e' innanzi accennato, tal sistema non opera un diretto confronto tra coloro che vengono collocati d'ufficio a riposo e coloro che dovrebbero coprire le posizioni di ruolo dei predetti. A prima vista sembra che tal confronto vi sia; data la maggiore anzianita' di ruolo, i collocati a riposo dovrebbero essere meno giovani, anagraficamente, dei destinati a subentrare al loro posto. Senonche', da un canto uno snellimento dei ruoli dirigenti operato in base a superiorita' determinate da ragioni di maggiore gioventu' non e', per se', necessariamente produttivo di maggiore efficienza e d'altro canto neppure un sicuro ringiovanimento e' assicurato dal sistema adottato dall'art. 44 qui in esame: funzionari che, a decorrere dal 25 aprile 1984, abbiano raggiunto trenta anni d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, di cui dieci nella qualifica rivestita, ben possono, infatti, essere, sia pur non di norma, piu' giovani d'eta' di quelli che tali anni di servizio non assommano. In ogni caso, vero e' che un diretto confronto tra i collocati a riposo d'ufficio ed i subentranti, al fine d'una comparazione tra le attitudini, le capacita' operative ecc. degli uni e degli altri, comparazione idonea, ovviamente, a raggiungere l'assunta finalita' di maggiore efficienza della Polizia di Stato, non e' rinvenibile nel d.P.R. in esame. Anzi, va in primo luogo rilevato che la mancata promozione alla qualifica di dirigente superiore non puo', certo, valere come giudizio negativo in ordine alla continuazione del servizio in una qualifica inferiore per la quale si sia stati dichiarati idonei e che sia stata mantenuta senza il benche' minimo demerito. La mancata valutazione positiva per essere ammessi ad una qualifica superiore (nei lavori preparatori della legge 1 aprile 1981, n. 121, si era peraltro inizialmente previsto che soltanto dopo tre valutazioni negative e non dopo una sola, per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, si sarebbe stati collocati a riposo, in presenza, s'intende, dei trenta anni di servizio di cui dieci nella qualifica rivestita) non puo' incidere sul proseguimento dell'adempimento delle funzioni connesse ad una qualifica nella quale, in precedenza, si sia stati inquadrati e nello svolgimento delle quali non si sia demeritato. Ma va aggiunta, a questo proposito, un'ultima considerazione: il superamento dello scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente superiore non deriva soltanto dall'idoneita', dalle capacita' professionali ecc. dello scrutinato a rivestire la qualifica stessa ma anche, come s'e' gia' accennato, dalla quantita' di posti disponibili. Sicche', il collocamento a riposo dei primi dirigenti ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non solo non dipende da un confronto diretto attinente alle capacita' professionali, esperienza ecc., tra i collocati a riposo ed i "subentranti" ma deriva da situazioni comunque dipendenti anche da "alee" che da un canto non possono ricadere ad ulteriore danno dei non scrutinati e d'altro canto non valgono certo a garantire maggiore efficienza alla Polizia di Stato. Per le considerazioni innanzi esposte l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 e' manifestamente incongruo a raggiungere le assunte finalita' di maggiore efficienza della Polizia di Stato. 5. - In base alle precedenti considerazioni devono ritenersi mancare obiettive e razionali giustificazioni della discriminazione che, sotto due diversi profili, dovrebbero subire, ove l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non fosse dichiarato illegittimo, i primi dirigenti della Polizia di Stato che, con decorrenza dal 25 aprile 1984 e prima del 1 dicembre 1984, si siano venuti a trovare nella situazione dallo stesso articolo indicata. I predetti primi dirigenti, con l'articolo impugnato, sono divenuti, infatti, in primo luogo, destinatari d'un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato al personale con qualifica corrispondente delle altre amministrazioni statali. L'assunta specificita' dell'ordinamento della Polizia di Stato puo' legittimare la scelta del criterio di promozione alla qualifica di dirigente superiore (questore) esclusivamente attraverso lo scrutinio per merito comparativo, con la conseguente esclusione del criterio della promozione per anzianita' senza demerito, ma non puo' certo legittimare che quest'ultima anzianita', unitamente alla mancata promozione a dirigente superiore (mancata promozione che, come s'e' innanzi precisato, non puo', ovviamente, esser considerata valutazione negativa rispetto alle funzioni connesse all'inferiore qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato) si capovolga in elemento per esser collocati, d'ufficio, anticipatamente a riposo: ritenendosi, cosi', gli stessi primi dirigenti non piu' utilizzabili neppure per l'esercizio di funzioni per le quali erano stati dichiarati idonei e che a lungo hanno esercitato senza demerito; e tutto cio' in difetto di valutazioni negative attinenti alle funzioni esercitate e connesse con la minore qualifica rivestita. In secondo luogo, i primi dirigenti che, alla data del 25 aprile 1984, si son venuti a trovare nelle condizioni di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 e che sono stati collocati a riposo in virtu' del disposto dello stesso articolo, hanno subi'to un trattamento ingiustificatamente deteriore anche rispetto ai primi dirigenti che, non avendo ancora maturato, alla predetta data, i trenta anni di servizio ed i dieci anni di qualifica di primo dirigente, sono stati mantenuti in servizio: questi ultimi, invero, maturando i citati requisiti dopo il 1 dicembre 1984, si son venuti a trovare nella fortunata condizione di poter optare per la continuazione del servizio o per l'anticipato collocamento a riposo ex art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 19, decreto che, appunto, ha abrogato l'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 a decorrere dal 1 dicembre 1984. Ed e' quasi superfluo aggiungere che ne' la qualifica di dirigente superiore, attribuita, ai sensi dell'impugnata norma, ai collocati a riposo in esecuzione del disposto della stessa norma ne' l'opzione, ai sensi del d.P.R. n. 551 del 1981, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno o ad altre Amministrazioni dello Stato, possono esser ritenuti elementi validi a superare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Ultima considerazione: come s'e' innanzi accennato, chiara riprova dell'illegittimita' dell'anticipato collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti, disposto dall'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982, e' costituita dall'abrogazione del predetto disposto a meno di otto mesi dal 25 aprile 1984 e cioe' a brevissimo tempo dall'effettiva decorrenza dell'attuazione del disposto stesso. E si deve aggiungere che la predetta abrogazione e' avvenuta con decreto-legge: lo stesso legislatore ha, dunque, ritenuto non solo necessario, assolutamente indispensabile, come si esprime la relazione al disegno di legge n. 1086, comunicato alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 1984, ma urgente impedire che il mantenimento in vigore dell'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 apportasse altri gravi pregiudizi all'Amministrazione. L'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 si rivela, in conclusione, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.