ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale di Forli'; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste; il 1 febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268, 269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di Forli', con tre ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di Pinerolo, con due ordinanze del 1 febbraio 1989 e con una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonche' il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la citata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;