ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, n. 7 del
 decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia  tributaria)
 convertito  in  legge  7  agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze
 emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989  dal  Tribunale
 di  Forli';  il  25  gennaio  1989  dal  Tribunale  di Isernia; il 17
 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di  Trieste;
 il 1› febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di
 Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio  e  il  30  gennaio  1989  dal
 Tribunale  di  Modena,  iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268,
 269, 273, 287, 288 e 289 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicate
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Forli', con tre ordinanze emesse,
 rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile  del  1989
 (Reg.  ord.  nn.  238,  246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con
 ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il  Tribunale  di
 Pinerolo,  con  due  ordinanze  del 1› febbraio 1989 e con una dell'8
 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989);  il  Tribunale  di
 Modena,  con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26
 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287,  288  e  289/1989)  nonche'  il
 Giudice  istruttore  presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17
 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento
 agli  artt.  3  e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-  legge  10
 luglio  1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 nella parte in  cui  prevede  come  elemento  costitutivo  del  reato
 l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ed  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,
 comunque, per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non fondatezza, in riferimento agli artt.  3  e  25,  secondo  comma,
 Cost.,  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  la  citata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;