ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 68 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e 38, primo comma, disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss Carla e Gagliardi Baldassarre, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' "dell'art. 68 Legge n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art. 38 Disp. Att. al Codice Civile, ha attribuito al Tribunale per i Minori i provvedimenti contemplati dall'art. 269 primo comma C.C., con riferimento ai casi riguardanti i minorenni"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n.193 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987; Considerato che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma denunciata - da individuarsi, piu' precisamente, nell'art. 38, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, quale sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - sono state dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanza n. 395 del 1987 e che l'ordinanza di rimessione, pur sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il riferimento all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto a quelli gia' esaminati nelle precedenti occasioni; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;