ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 68 della
 legge   4   maggio   1983,   n.184   (Disciplina   dell'adozione    e
 dell'affidamento  dei  minori),  e  38,  primo comma, disposizioni di
 attuazione del codice civile, promosso  con  ordinanza  emessa  il  5
 novembre 1987 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile tra Rauss
 Carla e Gagliardi  Baldassarre,  iscritta  al  n.  286  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5 novembre
 1987,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione,   questione   di   legittimita'   "dell'art.  68  Legge
 n.184/1983, il quale, modificando il primo comma dell'art.  38  Disp.
 Att.  al  Codice  Civile,  ha  attribuito al Tribunale per i Minori i
 provvedimenti  contemplati  dall'art.  269  primo  comma  C.C.,   con
 riferimento ai casi riguardanti i minorenni";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata, perche' gia' dichiarata non fondata con sentenza n.193 del
 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 395 del 1987;
    Considerato  che, in effetti, questioni aventi ad oggetto la norma
 denunciata - da individuarsi, piu' precisamente, nell'art. 38,  primo
 comma,  del  regio  decreto  30  marzo 1942, n. 318, quale sostituito
 dall'art. 68  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184  -  sono  state
 dichiarate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, non
 fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente  infondate  con
 ordinanza  n.  395  del  1987  e  che  l'ordinanza di rimessione, pur
 sottoponendo per la prima volta al vaglio della Corte il  riferimento
 all'art. 24 della Costituzione, non adduce argomenti diversi rispetto
 a quelli gia' esaminati nelle precedenti occasioni;
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;