IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dai
 signori.:
      De   Venezia   Raffaele,  Ambrosiani  Angela,  Anello  Concetta,
 Aschedamini Angela, Badinotti  Ernestina,  Balossi  Angela,  Bettazzi
 Selene,  Biasutti  Laura, Garofoli Franca, Cetti Silvia, Daolio Mila,
 De Palma Caterina, Donato Maria, Falamischia  Costantina,  Fassinetto
 Maria,  Ferrari  Liliana,  Galli  Maria  Teresa,  Gallo Pietro Luigi,
 Granata Iolanda,  Libe'  Luciana,  Lizza  Eleonora,  Lombardi  Elisa,
 Lombardo  Gabriella,  Lo  Piano  Michele, Macelloni Nicoletta, Mameli
 Rosanna, Massari Pierina, Milovich Maria,  Nebuloni  Mario,  Occhiato
 Rosa,  Pala  Maria  Santa,  Palenzona  Enrica, Parolini Anna, Pessina
 Mario,  Porta  Giuditta,  Pozzi  Maria,  Prinelli  Giuseppa,   Prisco
 Antonio,  Rabitti  Anna,  Recalcati  Rosalinda,  Recalcati  Virginia,
 Romaniello Giuseppe,  Rosanova  Rosina  Franceschina,  Rossi  Franca,
 Santandrea  Mariangela, Savioli Maddalena, Sibaud Luisa, Surdo Luisa,
 Tresoldi Zita, Valeriani Liliana, Volonte'  Caterina,  Ferraro  Maria
 Luisa,  Lazzari Maria, Malagoli Elena, Ravanelli Paolo, ex dipendenti
 del provveditorato agli studi di Milano;
      Bertarelli Vasco, Cardinaletti Telmo, Manoni Dino, Moretti Ines,
 Savelli  Edigio,  Tagliaventi  Mario  Roberto,  ex   dipendenti   del
 provveditorato agli studi di Ancona;
      Basi  Alberto, Lastrucci Carla, ex dipendenti del provveditorato
 agli studi di Arezzo;
      Bassi Zara, Bassi Zara erede di Fabbri Andrea, ex dipendenti del
 provveditorato agli studi di Forli';
      Carpita  Luciano, ex dipendente del provveditorato agli studi di
 Savona;
      Ceccarelli  Alessandro,  Codini  Maria  Rosetta,  Gillio Silvia,
 Menghini Vera, Pinca Milena, ex dipendenti  del  provveditorato  agli
 studi di Vercelli;
      Ceppatelli   Vittorio,   Nannetti  Ninetta,  ex  dipendenti  del
 provveditorato agli studi di Livorno;
      Ciriello   Giovanni,   Ciriello   Mario,   ex   dipendenti   del
 provveditorato agli studi di Caserta;
      Di  Grillo  Caterina, Di Grillo Sarina, Marras Giovanna Rosanna,
 Pinto Piera, Sajeva Benedetta, Sciubba Pasqua, Veneziani  Marina,  ex
 dipendenti del provveditorato agli studi di Roma;
      Di  Modugno  Bartolomeo,  Sistilli  Pierino,  ex  dipendenti del
 provveditorato agli studi di Macerata;
      Franzini  Gabriella,  Uboldi  Felicita,  Uboldi  Luigia,  Zappia
 Nicola, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Como;
      Punzone Natalina, ex dipendente del provveditorato agli studi di
 Padova;
      Rauti  Silvano,  ex  dipendente del provveditorato agli studi di
 Venezia;
      Zaccaria  Dante,  ex dipendente del provveditorato agli studi di
 Belluno;
     Cipullo Salvatore, ex dipendente del Ministero della difesa;
      Petroncelli Nicola, ex dipendente del Ministero dell'interno;
      Rosi Sesto, ex dipendente del Ministero del tesoro;
      Catani  Bonafede,  ex dipendente della direzione prov. pp.tt. di
 Ancona;
 tutti  elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via Ugo De Carolis, 64,
 presso lo studio legale degli  avv.ti  Ernani  D'Agostino  e  Giorgio
 Colnago,  che  li  rappresentano e difendono giusta mandato in calce,
 contro  i  Ministeri  della  pubblica   istruzione,   della   difesa,
 dell'interno,  del  tesoro  e  delle  poste  e  telecomunicazioni; in
 persona dei  rispettivi  Ministri  pro-tempre,  non  costituitisi  in
 giudizio,   l'Ente   nazionale   previdenza   ed  assistenza  statali
 (E.N.P.A.S.) e l'istituto postelegrafonici, in persona dei rispettivi
 rappresentanti   legali,   rappresentati   e  difesi  dall'Avvocatura
 generale dello Stato; per la declaratoria del diritto dei  ricorrenti
 ad  ottenere  la  riliquidazione  dell'indennita'  dell'indennita' di
 buonuscita con il computo della indennita' integrativa speciale e con
 conseguente      condanna     dell'E.N.P.A.S.     e     dell'istituto
 postelegrafonici, al  pagamento  delle  differenze  delle  somme  non
 corrisposte,  nonche'  al  pagamento  della rivalutazione monetaria e
 degli interessi legali sulle stesse somme dovute;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'E.N.P.A.S.  e
 dell'istituto postelegrafonici;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per la pubblica udienza del 13 marzo 1989, il
 consigliere Caro Lucrezio  Monticelli  e  uditi,  in  detta  udienza,
 l'avv. Colnago per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Del Gaizo per le
 amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Gli istanti, gia' appartenenti alle amministrazioni statali
 indicate in epigrafe,  con  il  ricorso  in  esame  chiedono  in  via
 principale  che  venga  loro  riconosciuto  il diritto ad ottenere la
 riliquidazione  dell'indennita'  di   buonuscita   con   il   computo
 dell'indennita' integrativa speciale.
    2. - La domanda dei ricorrenti, allo stato della legislazione, non
 puo' essere accolta, come ha di recente ribadito questa  sezione  con
 la  sentenza  20 dicembre 1988, n. 1920, dalle cui conclusioni non si
 ravvisano ragioni per discostarsi.
    3.   -   Si   appalesa,   dunque,   rilevante   la   questione  di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
 1032 (applicabili anche per quanto rigurda l'indennita' di buonuscita
 corrisposta dall'istituto postelegrafonici giusta l'art.  92,  ultimo
 comma,  del  d.P.R.  5  giugno  1952,  n.  656),  nella  parte in cui
 escludono l'indennita' integrativa speciale dalla  base  contributiva
 e,   conseguentemente,  dalla  base  di  calcolo  dell'indennita'  di
 buonuscita, sollevata dai ricorrenti con riferimento agli artt. 3, 36
 e 38 della Costituzione.
    Non  si  puo',  invero,  dubitare della rilevanza della questione,
 giacche', solo nell'ipotesi di  un'eventuale  pronuncia  della  Corte
 costituzionale  dichiarativa  dell'illegittimita'  costituzionale del
 mancato computo dell'indennita' integrativa speciale, la domanda  dei
 ricorrenti puo' essere accolta.
    Cio'  posto,  va  ora stabilito se la questione debba considerarsi
 non manifestamente infondata.
    Deve   al  riguardo  rilevarsi  che  la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato  la  stessa  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 inammissibile con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220.
    Ritiene,  tuttavia,  il collegio che, mentre per il resto non sono
 intervenuti nuovi elementi di giudizio,  per  quel  che  riguarda  la
 violazione   dell'art.   3   della  Costituzione  per  disparita'  di
 trattamento  rispetto  ai  dipendenti   degli   enti   locali,   sono
 sopravvenute importanti novita'.
    Occorre  al  riguardo  considerare  che  a quest'ultimi dipendenti
 viene erogata dall'I.N.A.D.E.L., all'atto del collocamento a  riposo,
 un'indennita'  (l'indennita'  premio  di  fine  servizio) che benche'
 abbia la stessa natura previdenziale dell'indennita'  di  buonuscita,
 e' tuttavia calcolata tenendo anche conto dell'indennita' integrativa
 speciale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della  legge  7  luglio
 1980, n. 299.
    La  Corte costituzionale con la citata sentenza ha invero ribadito
 il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa tra
 le  due  indennita'  non  puo' essere limitata a singole disposizioni
 delle rispettive normative,  in  quanto  queste  non  possono  essere
 avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano.
    Successivamente   sono,   tuttavia,   intervenute  due  importanti
 sentenze della stessa Corte costituzionale in materia  di  indennita'
 premio   di   servizio   che   possono  far  ritenere  superato  tale
 orientamento.
    La  prima  e'  la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, con la quale la
 Corte costituzionale, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita'
 di  fine  rapporto  possono bensi' sussistere differenze di dettaglio
 inerenti alla peculiarita' proprie di  ciascuna,  ma  nella  sostanza
 essee  sono analoghe ed omogenee per finalita' da realizzare, sicche'
 la  loro  disciplina  sostanziale  e  fondamentale  non  puo'  essere
 differente"  e  che  "proprio per la omogeneita' delle due indennita'
 (premio di servizio e buonuscita)...  non  trova  alcuna  adeguata  e
 razionale  giustificazione  la  sostanziale disparita' di trattamento
 degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti  statali",  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  quelle disposizioni
 della  legge  8  marzo  1968,  n.  152  (Nuove   norme   in   materia
 previdenziale  per  il  personale degli enti locali) che prevedevano,
 per il conseguimento dell'indennita' premio di  servizio,  condizioni
 piu'  restrittive  rispetto  a  quelle  dettate  per il conseguimento
 dell'indennita' di buonuscita.
    La  seconda e' la sentenza 14 luglio 1988, n. 821, con la quale la
 Corte costituzionale, dopo aver evidenziato che  "le  due  indennita'
 (premio  di  servizio  e  buonuscita)  risultano  ormai completamente
 equiparate" e che "pertanto non trovano  piu'  razionale  e  adeguata
 giustificazione  le  norme  che  le  assoggettano  ad  un  differente
 trattamento, tanto piu' che questa Corte piu' volte  aveva  segnalato
 al   legislatore  la  necessita'  di  dettare  una  disciplina  delle
 indennita' di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e
 ai   loro   superstiti  uniforme  rispetto  a  quella  propria  della
 indennita'  di  buonuscita  erogata  ai   dipendenti   statali",   ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  quelle disposizioni
 della legge n. 152/1968 che per i collaterali  dei  dipendenti  degli
 enti  locali  subordinano  il  diritto all'ergoazione dell'indennita'
 premio di servizio a condizioni piu' restrittive  rispetto  a  quelle
 previste  per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da parte
 dei collaterali dei dipendenti dello Stato.
    Appare,  dunque, evidente che attualmente il predetto orientamento
 di non considerare comparabile singole disposizioni degli ordinamenti
 previdenziali  puo' ritenere ancora valido tutt'al piu' con esclusivo
 riferimento a quella disposizione o a quel complesso di disposizioni,
 di  cui  e'  chiesta  la  verifica di legittimita' costituzionale per
 violazione del principio di uguaglianza, che non abbiano  sufficiente
 autonomia  e rilevanza nell'ambito del sistema normativo di cui fanno
 parte.
    Senonche', non sembra che possa negarsi una grande importanza alla
 determinazione degli emolumenti computabili ai fini  del  trattamento
 di  fine  servizio,  tanto piu' che nella fattispecie si tratta di un
 emolumento che progredisce con il passare degli anni e  che  acquista
 un peso sempre piu' rilevante rispetto allo stipendio, sicche' la sua
 computabilita' puo' comportare un'indennita' di buonuscita di importo
 notevolmente  piu'  elevato  (a  quest'ultimo proposito va, comunque,
 sottolineato che l'aggravio finanziario dello Stato e'  mitigato  dal
 fatto  che  il  riconoscimento  della  computabilita' dell'indennita'
 integrativa speciale comporta altresi' che anche  quest'ultima  debba
 essere assoggettata a contributo).
    In  conclusione  deve  ritenersi  non  manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' in esame per l'ingiustificata e  grave
 disparita'  di  trattamento che si viene a determinare tra dipendenti
 statali  e  dipendenti  degli  enti  locali  con   riferimento   alla
 computabilita'  dell'indennita'  integrativa speciale nell'indennita'
 di buonuscita.