IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dai signori.: De Venezia Raffaele, Ambrosiani Angela, Anello Concetta, Aschedamini Angela, Badinotti Ernestina, Balossi Angela, Bettazzi Selene, Biasutti Laura, Garofoli Franca, Cetti Silvia, Daolio Mila, De Palma Caterina, Donato Maria, Falamischia Costantina, Fassinetto Maria, Ferrari Liliana, Galli Maria Teresa, Gallo Pietro Luigi, Granata Iolanda, Libe' Luciana, Lizza Eleonora, Lombardi Elisa, Lombardo Gabriella, Lo Piano Michele, Macelloni Nicoletta, Mameli Rosanna, Massari Pierina, Milovich Maria, Nebuloni Mario, Occhiato Rosa, Pala Maria Santa, Palenzona Enrica, Parolini Anna, Pessina Mario, Porta Giuditta, Pozzi Maria, Prinelli Giuseppa, Prisco Antonio, Rabitti Anna, Recalcati Rosalinda, Recalcati Virginia, Romaniello Giuseppe, Rosanova Rosina Franceschina, Rossi Franca, Santandrea Mariangela, Savioli Maddalena, Sibaud Luisa, Surdo Luisa, Tresoldi Zita, Valeriani Liliana, Volonte' Caterina, Ferraro Maria Luisa, Lazzari Maria, Malagoli Elena, Ravanelli Paolo, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Milano; Bertarelli Vasco, Cardinaletti Telmo, Manoni Dino, Moretti Ines, Savelli Edigio, Tagliaventi Mario Roberto, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Ancona; Basi Alberto, Lastrucci Carla, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Arezzo; Bassi Zara, Bassi Zara erede di Fabbri Andrea, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Forli'; Carpita Luciano, ex dipendente del provveditorato agli studi di Savona; Ceccarelli Alessandro, Codini Maria Rosetta, Gillio Silvia, Menghini Vera, Pinca Milena, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Vercelli; Ceppatelli Vittorio, Nannetti Ninetta, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Livorno; Ciriello Giovanni, Ciriello Mario, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Caserta; Di Grillo Caterina, Di Grillo Sarina, Marras Giovanna Rosanna, Pinto Piera, Sajeva Benedetta, Sciubba Pasqua, Veneziani Marina, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Roma; Di Modugno Bartolomeo, Sistilli Pierino, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Macerata; Franzini Gabriella, Uboldi Felicita, Uboldi Luigia, Zappia Nicola, ex dipendenti del provveditorato agli studi di Como; Punzone Natalina, ex dipendente del provveditorato agli studi di Padova; Rauti Silvano, ex dipendente del provveditorato agli studi di Venezia; Zaccaria Dante, ex dipendente del provveditorato agli studi di Belluno; Cipullo Salvatore, ex dipendente del Ministero della difesa; Petroncelli Nicola, ex dipendente del Ministero dell'interno; Rosi Sesto, ex dipendente del Ministero del tesoro; Catani Bonafede, ex dipendente della direzione prov. pp.tt. di Ancona; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo De Carolis, 64, presso lo studio legale degli avv.ti Ernani D'Agostino e Giorgio Colnago, che li rappresentano e difendono giusta mandato in calce, contro i Ministeri della pubblica istruzione, della difesa, dell'interno, del tesoro e delle poste e telecomunicazioni; in persona dei rispettivi Ministri pro-tempre, non costituitisi in giudizio, l'Ente nazionale previdenza ed assistenza statali (E.N.P.A.S.) e l'istituto postelegrafonici, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione dell'indennita' dell'indennita' di buonuscita con il computo della indennita' integrativa speciale e con conseguente condanna dell'E.N.P.A.S. e dell'istituto postelegrafonici, al pagamento delle differenze delle somme non corrisposte, nonche' al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle stesse somme dovute; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S. e dell'istituto postelegrafonici; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 13 marzo 1989, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, in detta udienza, l'avv. Colnago per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Del Gaizo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue; FATTO E DIRITTO 1. - Gli istanti, gia' appartenenti alle amministrazioni statali indicate in epigrafe, con il ricorso in esame chiedono in via principale che venga loro riconosciuto il diritto ad ottenere la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita con il computo dell'indennita' integrativa speciale. 2. - La domanda dei ricorrenti, allo stato della legislazione, non puo' essere accolta, come ha di recente ribadito questa sezione con la sentenza 20 dicembre 1988, n. 1920, dalle cui conclusioni non si ravvisano ragioni per discostarsi. 3. - Si appalesa, dunque, rilevante la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (applicabili anche per quanto rigurda l'indennita' di buonuscita corrisposta dall'istituto postelegrafonici giusta l'art. 92, ultimo comma, del d.P.R. 5 giugno 1952, n. 656), nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base contributiva e, conseguentemente, dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita, sollevata dai ricorrenti con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Non si puo', invero, dubitare della rilevanza della questione, giacche', solo nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale del mancato computo dell'indennita' integrativa speciale, la domanda dei ricorrenti puo' essere accolta. Cio' posto, va ora stabilito se la questione debba considerarsi non manifestamente infondata. Deve al riguardo rilevarsi che la Corte costituzionale ha dichiarato la stessa questione di illegittimita' costituzionale inammissibile con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220. Ritiene, tuttavia, il collegio che, mentre per il resto non sono intervenuti nuovi elementi di giudizio, per quel che riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, sono sopravvenute importanti novita'. Occorre al riguardo considerare che a quest'ultimi dipendenti viene erogata dall'I.N.A.D.E.L., all'atto del collocamento a riposo, un'indennita' (l'indennita' premio di fine servizio) che benche' abbia la stessa natura previdenziale dell'indennita' di buonuscita, e' tuttavia calcolata tenendo anche conto dell'indennita' integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299. La Corte costituzionale con la citata sentenza ha invero ribadito il precedente orientamento secondo cui la valutazione comparativa tra le due indennita' non puo' essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano. Successivamente sono, tuttavia, intervenute due importanti sentenze della stessa Corte costituzionale in materia di indennita' premio di servizio che possono far ritenere superato tale orientamento. La prima e' la sentenza 30 giugno 1988, n. 763, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che "tra le varie indennita' di fine rapporto possono bensi' sussistere differenze di dettaglio inerenti alla peculiarita' proprie di ciascuna, ma nella sostanza essee sono analoghe ed omogenee per finalita' da realizzare, sicche' la loro disciplina sostanziale e fondamentale non puo' essere differente" e che "proprio per la omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio e buonuscita)... non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) che prevedevano, per il conseguimento dell'indennita' premio di servizio, condizioni piu' restrittive rispetto a quelle dettate per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita. La seconda e' la sentenza 14 luglio 1988, n. 821, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver evidenziato che "le due indennita' (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate" e che "pertanto non trovano piu' razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettano ad un differente trattamento, tanto piu' che questa Corte piu' volte aveva segnalato al legislatore la necessita' di dettare una disciplina delle indennita' di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali", ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'ergoazione dell'indennita' premio di servizio a condizioni piu' restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'indennita' di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello Stato. Appare, dunque, evidente che attualmente il predetto orientamento di non considerare comparabile singole disposizioni degli ordinamenti previdenziali puo' ritenere ancora valido tutt'al piu' con esclusivo riferimento a quella disposizione o a quel complesso di disposizioni, di cui e' chiesta la verifica di legittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza, che non abbiano sufficiente autonomia e rilevanza nell'ambito del sistema normativo di cui fanno parte. Senonche', non sembra che possa negarsi una grande importanza alla determinazione degli emolumenti computabili ai fini del trattamento di fine servizio, tanto piu' che nella fattispecie si tratta di un emolumento che progredisce con il passare degli anni e che acquista un peso sempre piu' rilevante rispetto allo stipendio, sicche' la sua computabilita' puo' comportare un'indennita' di buonuscita di importo notevolmente piu' elevato (a quest'ultimo proposito va, comunque, sottolineato che l'aggravio finanziario dello Stato e' mitigato dal fatto che il riconoscimento della computabilita' dell'indennita' integrativa speciale comporta altresi' che anche quest'ultima debba essere assoggettata a contributo). In conclusione deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in esame per l'ingiustificata e grave disparita' di trattamento che si viene a determinare tra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali con riferimento alla computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita.