IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1035/86,
 proposto da Lupini Orazio, che nella sua qualita' di avvocato, sta in
 giudizio  di  persona  e  domicilia presso il suo studio in Roma, via
 Domenico  Oliva  n.  46,  contro  l'associazione  della  Croce  rossa
 italiana  - C.R.I., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
 cui  uffici  domicilia  in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12,  per la
 dichiarazione   del   diritto   del   ricorrente   ad   ottenere   la
 riliquidazione  dell'indennita'  di  fine  servizio  con l'inclusione
 dell'indennita' integrattiva speciale e la condanna della Croce rossa
 italiana   al  pagamentto  delle  differenze  tra  l'ammontare  della
 liquidazione gia' corrisposta e quello della  riliquidazione  con  il
 computo  dell'indennita' integrativa special oltre interessi legati e
 rivalutazione monetaria;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la pubblica udienza del 20 ottobre 1988, il
 consigliere Caro Lucrezio  Monticelli  e  uditi,  in  detta  udienza,
 l'avvocato    Zupini   e   l'avvocato   dello   Stato   Carbone   per
 l'amministrazione residente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Con il ricorso in epigrafe l'istante, - ex dipendente della
 Croce rossa italiana, collocato a riposo il 31 marzo 1986 - chiede la
 riliquidazione  dell'indennita'  di anzianita' ex art. 13 della legge
 20  maggio  1975,  n.  70,  con   la   comprensione   dell'indennita'
 integrativa.
    2.  - La domanda del ricorrente, allo stato della legislazione, e'
 inaccoglibile.
    2.1.   -  Questa  sezione  ha  in  piu'  occasioni  affermato  che
 l'indennita'   integrativa   speciale    debba    essere    computata
 nell'indennita'  di  anzianita'  spetante  ai  dipendenti  degli enti
 pubblici, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70/1975  (cfr.  t.a.r.
 Lazio,  sezione  terza, nn. 193 e 198 del 7 marzo 1983; n. 549 del 28
 maggio 1983).
    Dette  decisioni non sono state condivise, pero', dal consiglio di
 Stato in sede di appello  (cfr.,  rispettivamente,  C.  St.,  sezione
 sesta, n. 121 del 3 aprile 1985 e n. 311 del 12 aprile 1986).
    Detto  consesso  ha  rilevato,  in  particolare,  che l'indennita'
 integrativa speciale, ritenuta espressamente non quiescibile dall'rt.
 1  della legge 27 marzo 1959, n. 324, e successive modificazioni, non
 poteva essere dichiarata, in sede di estensione  al  personale  degli
 enti  pubblici,  quiescibile  e  di  conseguenza  computata  ai  fini
 dell'indennita' di anzianita'; che su tale disciplina, avente  natura
 speciale,  non  aveva  minimamente  inciso  l'art.  13 della legge n.
 70/1975,  rivolto  ad  istituire  con  norma  di  carattere  generale
 l'indennita'  di  anzianita'  a  favore  dei  dipendenti  degli  enti
 pubblici ivi indicati.
    2.2.  -  In considerazione dell'enunciato orientamento del giudice
 di appello da tempo consolidato, (cfr., anche C. St. sezione  quarta,
 n.  275 del 27 marzo 1973), recepito ormai anche in primo grado (cfr.
 t.a.r. Campania, sezione prima, n. 64 del 28 gennaio  1988  e  t.a.r.
 Liguria  n.  425 del 22 giugno 1987), il ricorso in epigrafe dovrebbe
 essere respinto.
    3.  - Il collegio ritiene, peraltro, di sollevare - in conformita'
 della richiesta rivolta in via subordinata dal ricorrente - questione
 di  legittimita'  costituzionale,  per  violazione degli artt. 3 e 36
 della Costituzione, dell'art. 13 della legge n. 70/1975  nella  parte
 in  cui  non  comprende  l'indennita'  integrativa  speciale  tra gli
 emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche'
 dell'art. 3 del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 (convertito nella legge 7
 luglio 1980, n. 299) e dell'art. 4 della legge  29  maggio  1982,  n.
 297,  nella  parte  in  cui escludono nei confronti dei dipendenti di
 enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975  la  computabilita'  nella
 misura  e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa
 speciale tra gli emolumenti computabili ai  fini  dell'indennita'  di
 anzianita'.
    3.1.  -  La  questione  e' senz'altro rilevante, poiche' dalla sua
 soluzione  dipende   l'esatta   determinazione   dell'indennita'   di
 anzianita' spettante al ricorrente.
    3.2.  -  Essa,  inoltre,  appare  non manifestamente infondata, in
 relazione alla disparita' di trattamento che sembra essersi creata  a
 danno  dei  dipendenti  da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975
 rispetto ai lavoratori privati da un lato e  del  personale  iscritto
 all'I.N.A.D.E.L. dall'altro.
    Sembra,  altresi',  violato  il  principio di proporzionalita' tra
 retribuzione in costanza di rapporto di  servizio,  commisurata  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato, e trattamento erogato alla
 fine dello stesso, che dalla stessa quantita' e qualita'  del  lavoro
 prestato appare sganciato.
    3.3.  -  Allo  scopo  di  meglio  delineare  l'enunciato dubbio di
 costituzionalita',  e'  opportuno  precisare  che   l'indennita'   di
 anzianita'  ex art. 13 della legge n. 70/1975 ha indubbiamente natura
 di retribuzione differita, in quanto si acquista in  base  alla  sola
 circostanza  di  aver prestato servizio alle dipendenze dell'ente, e'
 correlata direttamente al servizio, per  essere  rapportata  a  tanti
 dodicesimi  dello stipendio annuo complessivo in godimento per quanti
 sono gli anni di servizio; e' posta a carico esclusivo del datore  di
 lavoro.
    Per   cui   detta  indennita'  ha  la  stessa  natura  e  funzione
 dell'indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati e  si
 differenzia   dalla   indennita'  E.N.P.A.S.  e  I.N.A.D.E.L.  aventi
 carattere previdenziale (cfr. c.c. n. 46 del 10 marzo 1983 e  n.  220
 del 25 febbraio 1988).
    Ciononostante,  mentre  l'indennita'  di anzianita' dei lavoratori
 privati  comprende  anche  l'indennita'  di  contingenza  (ai   sensi
 dell'art.  2120 del c.c., come modificato dal d.-l. 1º febbraio 1977,
 n. 12, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e dalla legge  29
 maggio 1982, n. 297), l'indennita' di anzianita' dei dipendenti degli
 enti pubblici ex art. 13  della  legge  n.  70/1975,  pur  rivestendo
 l'identica   natura   di  retribuzione  differita,  non  tiene  conto
 dell'indennita'    integrativa    speciale,     senza     un'adeguata
 giustificazione.
    Tanto  piu'  che  e' lo stesso legislatore a ritenere rilevante la
 natura retributiva o previdenziale del trattamento di  fine  rapporto
 per dedurne o meno l'applicabilita' di una medesima disciplina (cfr.,
 rispettivamente, il quarto e quinto comma dell'art. 4, della legge n.
 297/1982).
    3.4.  - L'indennita' integrativa speciale, d'altra parte, ha ormai
 assunto  una  funzione  integrativa  dello  stipendio,  se  non   nei
 confronti  di  tutti  i dipendenti pubblici (cfr. per quanto concerne
 gli impiegati statali, c.c. n. 220/1988,  gia'  citata),  almeno  nei
 riguardi dei dipendenti degli enti locali.
    L'indennita'   integrativa   speciale   e',   infatti,   computata
 nell'indennita' premio  di  servizio  dovuta  al  personale  iscritto
 all'I.N.A.D.E.L., con effetto dal 1º gennaio 1974, ai sensi dell'art.
 3 del d.-l. n.  153/1980,  convertito  nella  legge  n.  299/1980,  e
 dell'art.  4  della  legge  n. 297/1982 (cfr., sulla portata di dette
 disposizioni, c.c. n. 236 del 18 novembre 1986).
    Ne  consegue che il personale di cui alla legge n. 70/1975 viene a
 subire un  deteriore  trattamento  di  fine  rapporto  non  solo  nei
 confronti  dei  lavoratori  privati,  ma  anche rispetto al personale
 iscritto all'I.N.A.D.E.L.
    3.5.  -  E'  pur  vero  che  recentemente  la Corte costituzionale
 (decisione  n.  220/1988,   piu'   voltre   citata)   ha   dichiarato
 inammissibile  la  questione  di costituzionalita' degli artt. 3 e 38
 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.  1032,  e  successive  modificazioni,
 nella  parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla
 base  di  calcolo  dell'indennita'  di  buonuscita   E.N.P.A.S.,   in
 relazione  agli  artt.  3  e  38  della  Costituzione, ma la presente
 controversia sembra presentare caratteristiche peculiari.
   Da  una parte, l'indennita' di anzianita' ex art. 13 della legge n.
 70/1975 non e' connessa all'ampiezza della base contributiva ed  alla
 misura  dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore,
 come e' invece per l'indennita' E.N.P.A.S.
    Dall'altra  parte, deve considerarsi ormai superato l'orientamento
 assunto dalla Corte costituzionale, in base al quale  veniva  esclusa
 l'ammissibilita'  di  un  confronto  limitato  a singole disposizioni
 diversi sistemi normativi, avulse dal sistema  cui  ineriscono  (cfr.
 c.c. n. 46/1983 e n. 220/1988, gia' citate).
    Evidentemente, detto orientamento non appare valido in generale ma
 solo  nei  confronti  di   quella   disposizione   o   complesso   di
 disposizioni,   di   cui  e'  chiesta  la  verifica  di  legittimita'
 costituzionale per violazione del principio di uguaglianza,  che  non
 abbiano  sufficiente  autonomia  e  rilevanza nell'ambito del sistema
 normativo di cui fanno parte.
    Ma  la  determinazione  degli  emolumenti  computabili ai fini del
 trattamento di fine servizio sembra possedere sufficiente importanza,
 tanto  piu'  che  nel  caso  in  esame si tratta di un emolumento che
 progredisce con il passare degli  anni  e  acquista  un  peso  sempre
 maggiore rispetto allo stipendio.
    Del resto la stessa Corte costituzionale ha ultimamente modificato
 il proprio tradizionale indirizzo  restrittivo,  ritenendo  di  poter
 confrontare  la  disciplina  dell'indennita'  I.N.A.D.E.L. con quella
 E.N.P.A.S. e quindi pervenendo alla dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale di diverse norme della legge 8 marzo 1968, n. 152, che
 prevedevano per gli iscritti  all'I.N.A.D.E.L.  un  trattamento  meno
 favorevole  di quello E.N.P.A.S. (cfr. c.c. n. 762 del 30 giugno 1988
 e n. 821 del 14 luglio 1988).
    Ininfluente e' infine, nella specie, la recente tendenza normativa
 attuata con d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (emanato ai sensi  della
 legge  29  marzo  1983,  n. 93) che ha portato al conglobamento nello
 stipendio del  personale  dei  Ministeri,  degli  enti  pubblici  non
 economici,  degli  enti  locali delle aziende e delle amministrazioni
 dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale
 e  della  scuola,  di una quota dell'indennita' integrativa speciale,
 pari a L. 1.081.000 annue lorde.
    Detta  normativa,  a  parte  la  sua  limitata  ampiezza, non puo'
 giovare al ricorrente, che gia' da alcuni anni e' stato  collocato  a
 riposo,  atteso  il  suo evidente carattere non retroattivo; inoltre,
 essa  non  sembra  destinata  ad  eliminare  a   breve   termine   la
 sperequazione   esistente,   dato   che  per  i  dipendenti  iscritti
 all'I.N.A.D.E.L.  continua  a  trovare  applicazione  la   precedente
 normativa  che  ha  disposto  ormai,  secondo  quanto affermato dalla
 stessa Corte costituzionale,  la  computabilita'  nell'indennita'  di
 buonuscita dell'intera indennita' integrativa speciale percepita.