ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile instaurato da Liaci Paola e Liaci Giampiero contro l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola e Liaci Giampiero, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Lecce, con ordinanza del 27 aprile 1989, ha sollevato, "per violazione dei fondamentali criteri di equita' e razionalita'", questione di legittimita' costituzionale "del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilita' ai figli maggiorenni-studenti universitari non ultraventiseenni, allorche' a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio"; che nel giudizio si sono costituite le parti private Liaci Paola e Liaci Giampiero, rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Cabibbo, svolgendo deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata in via principale inammissibile ed in subordine non fondata; Considerato che, pur essendosi sollevata la questione in base al presupposto che i figli maggiorenni frequentino un corso universitario e dispongano di un reddito insufficiente per il loro mantenimento, la stessa ordinanza di rimessione afferma che le anzidette circostanze non sono state provate con certezza; che, nel dubbio circa l'esistenza della situazione di fatto, la questione appare proposta in via del tutto eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;