IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  richiesta  di
 applicazione della pena a norma dell'art. 444  del  c.p.p.  fatta  da
 Milano  Anna,  imputata  del  reato di cui all'art. 71 della legge n.
 685/1975, nel corso delle formalita' di apertura del dibattimento, ex
 art. 248 della disp. att. del c.p.p.;
    Rilevato  che il p.m., concordando sulla richiesta, ha espresso il
 suo consenso in ordine alla pena di mesi diciotto di reclusione e  L.
 2.000.000 di multa con la concessione del beneficio della sospensione
 condizionale;
    Considerato   che   ai  sensi  dell'art.  444  del  c.p.p.  questo
 tribunale, ritenuta corretta la qualificazine giuridica del fatto, la
 sussistenza  della circostanza attenuante prospettata dalle parti, e'
 vincolato alla determinazione della pena nella misura indicata  dalle
 parti  come  pena  base nonche' alla determinazione della diminuzione
 della pena stessa  per  il  concorso  della  circostanza  attenuante,
 cosicche'  gli  e'  preclusa ogni valutazione degli elementi previsti
 dagli  artt.  132  e  133  del  c.p.   con   riferimento   sia   alla
 determinazione della pena base sia della misura della diminuzione;
    Ritenuto  che tale preclusione appare in contrasto con il disposto
 dell'art. 101, secondo comma, della  Costituzione,  giacche'  in  tal
 modo  il  tribunale  viene privato del potere di determinazione della
 pena adeguata alla gravita' del reato, non in forza di una situazione
 rigorosamente    predeterminata   dalla   legge,   bensi'   a   causa
 dell'esercizio di un potere discrezionale  attribuito  dall'art.  444
 del c.p.p. alle parti e, comunque, non sindacabile dal giudice;
    Rilevato  che un profilo d'incostituzionalita' analogo si rinviene
 nelle motivazioni delle  sentenze  interpretative  di  rigetto  della
 Corte costituzionale nn. 123/1971 e 120/1984, laddove con riferimento
 agli artt. 370 del c.p.p. abrogato e 77 della legge n.  689/1981,  si
 e'  ritenuto  di  escludere  le  dedotte incostituzionalita' sotto il
 profilo che il citato art. 370 non vincola il  g.i.,  limitandone  il
 libero  convincimento,  a  dare  esecuzione immediata e acritica alle
 decisioni del p.m. ed il citato  art.  77  doveva  interpretarsi  nel
 senso  che  il  parere  del  p.m. nella fase del dibattimento non era
 vincolante;
    Cosicche',  in  definitiva,  a  contrario si deve desumere che una
 norma, sia essa sostanziale o processuale, appare  in  contrasto  con
 l'art.  101,  secondo comma, della Costituzione tutte le volte in cui
 all'esercizio del  potere  giurisdizionale,  soggetto  soltanto  alla
 legge,  si  frapponga,  in  modo vincolante, l'esercizio di un potere
 riconosciuto alle parti;
    Ritenuto,  infine,  che  la  questione d'incostituzionalita' sopra
 sollevata e' rilevante nel caso concreto  perche'  la  pena  indicata
 dalle  parti  non  e' adeguata alla gravita' del reato, a giudizio di
 questo tribunale;