ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
 30  giugno  1965  n.  1124  (Testo  Unico  delle   disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali) promosso con l'ordinanza emessa il 15  aprile
 1989  dal  Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra De
 Nuzzo Salvatore e  Mazza  Lucia  iscritta  al  n.  375  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Pretore  di  Taranto, con ordinanza emessa il 15 aprile
 1989, ha sollevato questione di  legittimita',  in  riferimento  agli
 artt.  3  e 29 della Costituzione, dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno
 1965 n. 1124  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  pignorabilita'
 parziale per causa di alimenti delle rendite erogate dall'INAIL.
    2.  -  Il  giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da
 Salvatore De Nuzzo avverso il pignoramento della propria pensione per
 invalidita' permanente ad istanza della coniuge separata Lucia Mazza,
 per crediti da contributi per  il  mantenimento  dei  due  figli,  ha
 rilevato  che la disparita' di trattamento e' ravvisabile rispetto ai
 titolari di pensioni corrisposte dall'INPS, anche  d'invalidita',  la
 cui  pignorabilita'  e' stata affermata da questa Corte, con sentenza
 n. 1041 del 1988, nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180
 del 1950.
    In   proposito   il  giudice  remittente  sottolinea  che  l'unica
 sostanziale  differenza  tra  le  pensioni  erogate   dall'INPS   per
 invalidita',  e  la rendita corrisposta dall'INAIL, sta nel fatto che
 l'invalidita' dell'assicurato INAIL deriva da infortunio sul lavoro o
 malattia  professionale.  Inoltre  le prestazioni erogate dall'INAIL,
 pur avendo funzione essenzialmente risarcitoria,  risultano  ancorate
 anche  alle  esigenze  famigliari del titolare come puo' evincersi da
 diverse norme del citato d.P.R. n. 1124 del 1965.
    Detta  normativa,  evidenziando  il collegamento della prestazione
 INAIL alla situazione  non  solo  individuale,  ma  anche  famigliare
 dell'infortunato,  induce,  ad  avviso  del  Pretore  di  Taranto,  a
 ravvisare la necessita' dell'assoggettamento della rendita all'azione
 esecutiva  per  il credito alimentare, anche in relazione ai precetti
 costituzionali che, informati a finalita' etico-sociali,  riconoscono
 i diritti della famiglia e dei figli. Escludere quindi il particolare
 mezzo di esecuzione, pignoramento presso  terzi,  relativamente  alle
 prestazioni   erogate   dall'INAIL   significherebbe  sopprimere,  in
 contrasto con l'art. 29 della Costituzione, lo  stesso  diritto  agli
 alimenti  che  potrebbe  in  tal  modo  risultare  privo  di completa
 attuazione.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di   Taranto   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo
 Unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in  cui
 non  prevede  la  pignorabilita' parziale per causa di alimenti delle
 rendite erogate dall'INAIL.
    Il  giudice  remittente  ravvisa  un  contrasto della disposizione
 denunciata con gli articoli 3 e  29  della  Costituzione:  nel  primo
 caso,  in ragione del trattamento ingiustificatamente piu' favorevole
 stabilito per i beneficiari di dette pensioni rispetto ai titolari di
 quelle  erogate dall'INPS, anche d'invalidita', pignorabili per causa
 di alimenti dovuti per legge, entro il limite di cui all'art. 2 n.  1
 del d.P.R. n. 180 del 1950, in seguito alla sentenza n. 1041 del 1988
 di questa Corte; nel secondo, in quanto verrebbe  esclusa  la  tutela
 del diritto agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia.
    2. - La questione e' fondata.
    Con  la sentenza n. 1041 del 1988, correttamente posta dal giudice
 a quo a fondamento delle sue argomentazioni,  questa  Corte  ha  gia'
 dichiarato  la illegittimita' costituzionale delle analoghe norme che
 sancivano   la   impignorabilita'   delle   pensioni   INPS,    anche
 d'invalidita',  rilevando  una  disparita'  di  trattamento  priva di
 qualsiasi  giustificazione  rispetto  alle  pensioni   dei   pubblici
 dipendenti,  pignorabili per causa di alimenti, fino alla concorrenza
 di un terzo, secondo quanto dispone  l'art.  2  n.  1  del  d.P.R.  5
 gennaio  1950  n. 180; norma quest'ultima da considerare di carattere
 generale nella materia.
     Nell'occasione  la  Corte ha espresso alcuni principi che possono
 essere ora utilmente richiamati: in  primo  luogo,  e  con  specifico
 riferimento  all'art.  3  Cost.,  e'  stato  affermato  che  "dinanzi
 all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi e'  ragione  di
 concedere  ai  titolari  di pensioni INPS un trattamento privilegiato
 nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello  Stato  o  di
 altri  enti  pubblici  e,  tanto  meno,  di  porre  in una condizione
 deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari";  in  secondo
 luogo,  per  quanto  concerne il riferimento all'art. 29 Cost., si e'
 rilevato che "la pensione di invalidita' non esaurisce i suoi effetti
 nei  confronti  del  solo  assicurato ma serve anche al sostentamento
 della sua famiglia... essa conserva quindi la generale  e  intrinseca
 natura  di  trattamento previdenziale", ed ancora - richiamando anche
 la precedente sentenza n. 209 del 1984 - "escludere ogni possibilita'
 di  far  valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli
 alimenti equivarrebbe a sopprimere questo  diritto,  lasciando  -  in
 violazione   dell'art.  29  Cost.  -  il  suo  titolare  privo  della
 possibilita' di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre,  per
 converso,  ammetterlo  a  far  valere  il  diritto  sugli assegni del
 coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i
 mezzi di cui dispone quest'ultimo".
    3.  -  Cio'  posto, non e' ravvisabile alcun valido motivo per cui
 dei detti principi non debba farsi applicazione  anche  nel  caso  in
 esame.
    Una  volta  riconosciuta  la  pignorabilita' per causa di alimenti
 delle pensioni, anche  di  invalidita',  erogate  dall'INPS,  risulta
 infatti  del tutto irragionevole, sotto il profilo dell'art. 3 Cost.,
 l'attuale regime di privilegio in vigore per le rendite INAIL, la cui
 sostanziale  differenza consiste soltanto nella causa (infortunio sul
 lavoro  o  malattia  professionale)  in  dipendenza  della  quale  si
 verifica lo stato di invalidita', ma non puo' ritenersi significativa
 ai fini che qui interessano.
    Non  solo,  ma  anche  nella  disciplina  delle  rendite  INAIL si
 riscontrano una  serie  di  norme  che  evidenziano  il  collegamento
 diretto  della  prestazione  alla  situazione non solo individuale ma
 anche famigliare dell'infortunato, a garanzia dei diritti che  l'art.
 29  Cost.  intende  tutelare.  Cosi'  gli  articoli  72  (divieto  di
 riduzione  dell'indennita'  ove   l'assicurato   abbia   carichi   di
 famiglia),  77  (aumento  della  rendita  se l'assicurato ha moglie e
 figli) e 85 (regime  di  reversibilita'  ai  superstiti)  del  citato
 d.P.R. n. 1124 del 1965 e gli articoli 1 della legge 5 maggio 1976 n.
 248, e 11 della legge 10 maggio 1982 n.  251  (entrambi  in  tema  di
 reversibilita'  della  rendita  anche in caso di morte non dipendente
 dall'infortunio).
    Se  quindi  dette  erogazioni  sono  previste  fin dall'origine in
 funzione delle necessita' della famiglia, non puo' essere escluso, in
 linea  di  principio, alcun mezzo di realizzazione delle obbligazioni
 alimentari che appunto tali necessita' tendono a soddisfare.