ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 21 e 127
 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1Πsettembre 1982, n.  75
 (Testo   unico   delle   leggi   regionali  in  materia  di  edilizia
 residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2  maggio
 1989  dalla  Commissione  Tributaria  di  secondo  grado  di Trieste,
 iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze  1989  e  pubblicate
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  28,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  novembre  1989  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di
 secondo grado  di  Trieste  sul  ricorso  proposto  dall'Ufficio  del
 Registro  di  Trieste  contro, rispettivamente, Callipo Celestina (n.
 336 del 1989) e Callipo Sebastiano (n. 337 stesso anno) ha sollevato,
 in   riferimento   all'art.  117  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 17,  21  e  127  della  legge
 regionale  1Πsettembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali
 in materia di edilizia residenziale pubblica).
    Viene   assunto  che  la  disciplina  delle  agevolazioni  fiscali
 contenuta  nel  d.P.R.  n.  601  del  1973  (art.  32)  si  riferisce
 esclusivamente  a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti
 alla costruzione di alloggi da  parte  di  Enti  pubblici,  a  totale
 carico o con il concorso dello Stato.
    Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o
 agevolata, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con gli artt. 17,  21  e
 127  della  legge  regionale  n.  75 del 1982, "ha esteso le suddette
 agevolazioni  anche  a  quest'ultimo  tipo  di  edilizia,  con   cio'
 legiferando  in  materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117
 della Costituzione riserva alla competenza regionale".
    E'  intervenuto  in  entrambi i giudizi il Presidente della Giunta
 regionale del  Friuli-Venezia  Giulia,  chiedendo  che  la  questione
 sollevata sia dichiarata inammissibile.
    Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117
 della  Costituzione,  ma  questo  articolo  segna  il  limite   delle
 competenze  delle  Regioni  ordinarie  e  non  puo'  essere utilmente
 invocato per la Regione in discorso.
    La  questione, peraltro, e' manifestamente infondata, giacche' fra
 le materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe
 compresa  anche  la  materia  tributaria.  Comunque, non risulterebbe
 esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e  21)  della
 legge  regionale  n. 75 del 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
 introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a
 quella  statale:  quel che le ordinanze di rimessione assumono essere
 la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che  la  portata
 di  una  norma statale, l'ultimo comma cioe' dell'art. 70 della legge
 n. 865 del 1971.
    Si   chiede,   percio',   che   la   questione   venga  dichiarata
 inammissibile od infondata.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  ordinanze  pongono  un'identica  questione;  i relativi
 giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto  di  unica
 pronuncia.
    2.1  -  L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
 1Πsettembre 1982, n.  75  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in
 materia  di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70,
 ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971,  n.  865  per  i
 programmi  e  il  coordinamento della riferita edilizia, testualmente
 esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici  espressamente
 previsti  negli  stessi  casi  dalle  vigenti disposizioni statali in
 materia tributaria".
    2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con cio'
 legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che  l'art.  117
 della  Costituzione  riserva  alla competenza regionale", sospettando
 cosi' di illegittimita' costituzionale sia il cennato art. 127 che  i
 precedenti 17 e 21 della legge regionale.
    3. - La questione e' inammissibile.
    Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui
 Statuto speciale e' adottato con legge costituzionale, risulta  posto
 dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle
 sole Regioni a statuto ordinario (tra  l'altro,  neppure  per  queste
 ultime  direttamente  conferente  alla  potesta' normativa propria in
 materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986).
    Sicche'  esso  non appare, nella sua erronea genericita', in alcun
 modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.