ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) promossi con due ordinanze emesse il 2 maggio 1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste, iscritte ai nn. 336 e 337 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto Con ordinanze emesse il 2 maggio 1989 la Commissione Tributaria di secondo grado di Trieste sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Trieste contro, rispettivamente, Callipo Celestina (n. 336 del 1989) e Callipo Sebastiano (n. 337 stesso anno) ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale 1 settembre 1982 n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Viene assunto che la disciplina delle agevolazioni fiscali contenuta nel d.P.R. n. 601 del 1973 (art. 32) si riferisce esclusivamente a programmi pubblici di edilizia residenziale diretti alla costruzione di alloggi da parte di Enti pubblici, a totale carico o con il concorso dello Stato. Per contro, in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con gli artt. 17, 21 e 127 della legge regionale n. 75 del 1982, "ha esteso le suddette agevolazioni anche a quest'ultimo tipo di edilizia, con cio' legiferando in materia fiscale esorbitante da quelle che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale". E' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile. Viene indicato, infatti, come parametro costituzionale, l'art. 117 della Costituzione, ma questo articolo segna il limite delle competenze delle Regioni ordinarie e non puo' essere utilmente invocato per la Regione in discorso. La questione, peraltro, e' manifestamente infondata, giacche' fra le materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, sarebbe compresa anche la materia tributaria. Comunque, non risulterebbe esatto che con l'art. 127 (e con questo gli articoli 17 e 21) della legge regionale n. 75 del 1982, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto una disciplina differenziata di maggior favore, rispetto a quella statale: quel che le ordinanze di rimessione assumono essere la portata della suddetta norma, nient'altro sarebbe che la portata di una norma statale, l'ultimo comma cioe' dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971. Si chiede, percio', che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata. Considerato in diritto 1. - Le ordinanze pongono un'identica questione; i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di unica pronuncia. 2.1 - L'art. 127 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) con richiamo all'art. 70, ultimo comma, della legge (statale) 22 ottobre 1971, n. 865 per i programmi e il coordinamento della riferita edilizia, testualmente esplicita che "si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria". 2.2 - I giudici a quibus osservano che la Regione avrebbe con cio' legiferato "in materia fiscale esorbitante da quella che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza regionale", sospettando cosi' di illegittimita' costituzionale sia il cennato art. 127 che i precedenti 17 e 21 della legge regionale. 3. - La questione e' inammissibile. Il confronto della norma emanata dal Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto speciale e' adottato con legge costituzionale, risulta posto dai rimettenti con l'articolo 117 della Costituzione, riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario (tra l'altro, neppure per queste ultime direttamente conferente alla potesta' normativa propria in materia tributaria: cfr. sentenza n. 271 del 1986). Sicche' esso non appare, nella sua erronea genericita', in alcun modo atto a consentire il vaglio delle disposizioni impugnate.