ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri; Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi l'avv. Luigi Esposito per Esposito Anna ed altri; Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989) emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo (n.346/1989) e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui escluderebbe la facolta' del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost. Dall'ordinanza si evince che il giudizio a quo si e' interrotto per morte del ricorrente ed e' stato poi proseguito dagli eredi del medesimo, con comparsa sottoscritta dal difensore e procuratore speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo non poteva ritenersi validamente radicato alla luce del disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, e' d'avviso che la norma escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, la facolta' del ricorrente di farsi "rappresentare" da un difensore (ma solo di farsi "assistere"); da qui la conseguente questione di legittimita' per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi ricorrenti che hanno concluso anch'essi per una declaratoria di illegittimita' delle disposizioni, "a meno che (dette norme) non siano interpretate nel senso che il legislatore usando espressioni improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa della parte attraverso l'opera di un professionista patrocinante in cassazione". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo sono ridotti a un quarto. 1.2 - Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il giudice a quo vorrebbe far derivare l'impossibilita' per il ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del patrocinio di un difensore, con cio' assumendosi violate le garanzie contenute nell'art. 24 Cost. 2. - Senonche', va considerato che il legislatore del 1953 nel mantenere ferme, per i ricorsi in questione, "le norme attualmente in vigore" ha chiaramente richiamato la facolta' per le parti di "intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti" (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti, esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza. Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953 la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attivita' di rappresentanza; sicche' per i giudizi di cui trattasi e' esplicabile il pieno patrocinio legale. Di nessun rilievo, percio', resta l'affermazione del Collegio a quo, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non applicabile "disposizione stereotipata". Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non fondata, poiche' risultano assicurati gli essenziali compiti di ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24 Cost. (cfr. gia' sent. n. 46 del 1957).