ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 4, 5 e 20
 della legge 24 luglio 1985, n.  409  (Istituzione  della  professione
 sanitaria  di  odontoiatria  e  disposizioni  relative  al diritto di
 stabilimento ed alla libera  prestazione  di  servizi  da  parte  dei
 dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee), promosso
 con ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal Tribunale di Mantova  nel
 procedimento  civile  vertente tra Accorsi Franco ed altri e l'Ordine
 dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di  Mantova,  iscritta
 al  n.  340  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 29,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  volto ad accertare la
 sussistenza in capo agli attori del diritto a  mantenere  la  propria
 iscrizione  all'Albo  dei medici-chirurghi, senza per cio' perdere il
 diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, il Tribunale  di
 Mantova,  con  ordinanza  in  data  26 gennaio 1989, ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  41  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  4,  5 e 20 della legge 24
 luglio 1985, n.  409  (Istituzione  della  professione  sanitaria  di
 odontoiatra  e  disposizioni  relative  al diritto di stabilimento ed
 alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
 Stati membri delle Comunita' europee);
      che  ad  avviso del giudice a quo le norme impugnate, prevedendo
 per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso  di
 laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, privi di specializzazione in
 odontoiatria ma abilitati all'esercizio professionale, la facolta' di
 optare,  nel  termine di cinque anni, per l'iscrizione all'Albo degli
 odontoiatri, contrasterebbero:
        a)  con  l'art.  3  della  Costituzione  per  la disparita' di
 trattamento che si verrebbe a creare tra medici generici che, volendo
 continuare  ad  esercitare  la  professione  di  odontoiatra  perdono
 l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, e medici specialisti  che
 invece possono mantenerla;
        b)  con  l'art.  41  della  Costituzione  per l'ingiustificata
 limitazione all'iniziativa economica dei medici chirurghi non  muniti
 di diploma di specializzazione;
      che  non  si  sono  costituite le parti private, ne' ha spiegato
 intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;
    Considerato  che con sentenza n. 100 del 1989 questa Corte ha gia'
 accolto la questione ora sottoposta al suo esame;
      che  il  giudice  a  quo non prospetta profili di illegittimita'
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati da  questa  Corte  e
 per    i   quali   le   norme   impugnate   sono   state   dichiarate
 costituzionalmente illegittime;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;