ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma secondo, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal Pretore di Catania, Sezione distaccata di Paterno', nel procedimento penale a carico di Lojacono Luigi, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 5 giugno 1989, il Pretore di Catania - Sezione staccata di Paterno' - sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento all'art. 3 della Costituzione; che la questione veniva sollevata nel corso di un procedimento penale nel quale alcuni venditori ed acquirenti di appezzamenti di terreno frazionato, di superficie inferiore a mq. 10.000, nonche' il tecnico che aveva eseguito il frazionamento, ed il notaio che aveva rogato gli atti, erano imputati in concorso del reato di lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 18 e 20 della legge citata; che il Pretore dava atto nella narrativa dell'ordinanza che il notaio aveva scrupolosamente adempiuto a tutti gl'incombenti previsti dalla legge, allegando - come prescrive l'art. 18 - il certificato di destinazione urbanistica e trasmettendo copia degli atti rogati al Sindaco competente per territorio, per l'ulteriore corso in ordine alle eventuali attivita' di cui al comma settimo e seguenti dello stesso art. 18; che conseguentemente rilevava il Pretore che la partecipazione del notaio a titolo di concorso negli atti di abusiva lottizzazione deve restare esclusa, tanto sotto il profilo del dolo quanto sotto quello della colpa, in forza della norma impugnata che - soggiunge l'ordinanza - anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, copre ogni specie di responsabilita' astrattamente configurabile, sia essa penale, civile o disciplinare; che, pero', secondo il Pretore, la norma sarebbe viziata da illegittimita' costituzionale in quanto determinerebbe un ingiustificato privilegio a favore dei pubblici ufficiali in genere, e dei notai in ispecie, in quanto stabilisce una indiscriminata irresponsabilita' anche a favore di coloro che versano in dolo perche', pur consapevoli dell'illiceita' della lottizzazione, s'inducono tuttavia a rogare l'atto per favorire i venditori; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che l'art. 21 impugnato sancisce espressamente i compiti di cui e' fatto obbligo al notaio per combattere l'abusivismo delle lottizzazioni; che tali compiti sono tali da escludere ogni possibilita' di perpetrazione del fatto illecito, giacche' il notaio, trasmettendo al Sindaco, entro trenta giorni, copia dell'atto rogato, mette in condizioni l'autorita' preposta alla vigilanza di intervenire fino ad acquisire i beni abusivamente lottizzati al patrimonio della comunita'; che, proprio per questo, e' lo stesso legislatore ad equiparare la trasmissione della copia dell'atto alla trasmissione del rapporto, cui e' obbligato ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi un fatto che possa costituire reato; che piu' di questo non e' possibile pretendere, in quanto, una volta che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti che la legge stessa reputa idonei ad impedire il reato, ogni ulteriore intromissione nell'atteggiamento interiore del soggetto agente equivarrebbe a punire le intenzioni anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato; che, percio', la norma impugnata non e' affetta da vizio alcuno d'illegittimita', sicche' la questione appare manifestamente infondata.