ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi primo
 e secondo, della legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo  1984,  n.  12
 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
 canoni degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  ai  sensi
 dell'art.  2,  secondo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, in
 attuazione  dei   criteri   generali   emanati   dal   C.I.P.E.   con
 deliberazione  del  19 novembre 1981), promossi con quattro ordinanze
 emesse il 26 aprile  1988  dal  Pretore  di  Ferrara  rispettivamente
 iscritte  ai  nn.  405,  406, 407 e 408 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,  prima
 Serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto   che  il  Pretore  di  Ferrara,  nel  corso  di  quattro
 procedimenti civili promossi, rispettivamente,  da  Claudio  Romanini
 (R.O.  n.  405/88),  Loris Vecchi (R.O. n. 406/88), Ermanno Scodeggio
 (R.O. n. 407/88) e Giancarlo Aurucci (R.O. n. 408/88), nei  confronti
 dell'I.A.C.P.  della Provincia di Ferrara, con ordinanze emesse il 26
 aprile  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  117  Cost.,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  primo  e
 secondo comma, della legge  della  Regione  Emilia-Romagna  14  marzo
 1984,  n.  12  (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la
 disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
 ai  sensi  dell'art.  2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
 457,  in  attuazione  dei  criteri  generali  emanati  dal  CIPE  con
 deliberazione  del  19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce
 all'ente gestore del patrimonio immobiliare,  e  non  al  Comune,  il
 potere  di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p.
 occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata
 al  di fuori delle competenze regionali, si porrebbe, quanto meno, in
 contrasto:
      con  l'art.  117, primo comma, Cost., perche', discostandosi dal
 disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  violerebbe  un
 principio  fondamentale  della  legislazione statale; ovvero      con
 l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma  attuativa  dettata
 in violazione di una norma statale;
      che nel giudizio non si sono costituite parti ne' e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  i  giudizi,  per  l'identita'  delle  questioni,
 debbono essere riuniti;
      che  la  medesima questione, sollevata dalla medesima autorita',
 sotto i profili esposti, e' stata dichiarata non  fondata  da  questa
 Corte con sentenza n. 1115 del 1988;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.