Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 4 della
legge  2  agosto  1999,  n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi
universitari),  promosso  con  ordinanza  del  20  febbraio  2008 dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania,  sul ricorso proposto da R.G. nei confronti dell'Universita'
degli  studi  di  Messina  ed  altri, iscritta al n. 232 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
35, prima serie speciale, dell'anno 2008;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione
staccata  di  Catania  - con ordinanza emessa il 20 febbraio 2008, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  2  e  3 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4 della legge 2
agosto   1999,   n. 264   (Norme  in  materia  di  accessi  ai  corsi
universitari),  nella parte in cui non prevede che le Amministrazioni
riservino,  nei  bandi  di  concorso  per  l'ammissione  al corso del
diploma   di  laurea  per  fisioterapisti,  una  quota  di  posti  ai
diversamente   abili  uguale  a  quella  prevista  per  le  procedure
concorsuali di accesso al pubblico impiego.
   Il tribunale rimettente, in fatto, espone che il giudizio a quo ha
per   oggetto   il  ricorso  avverso  alcuni  provvedimenti  adottati
dall'Universita'  di  Messina  nei  confronti  di  R.G., disabile non
vedente,  con  i  quali  e'  stata rigettata l'iscrizione al corso di
laurea  triennale  per le professioni sanitarie per l'anno accademico
2005-2006  (classe  SNT/2  FISIOTERAPIA), nonche' avverso il bando di
ammissione  al citato corso di laurea nella parte in cui «non prevede
espressamente  la riserva di posti a favore dei soggetti portatori di
handicap».
   Il  giudice a quo rileva che l'art. 4 della legge 11 gennaio 1994,
n. 29  (Norme  in  favore  dei  terapisti  della  riabilitazione  non
vedenti),  garantisce  ai  disabili  non vedenti una riserva di posti
nell'assunzione  in  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  dei
terapisti  della  riabilitazione  e  che  «la  tutela  prevista dalla
suddetta  normativa  e'  strettamente correlata» a quella di cui alla
legge  2  aprile  1968,  n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende
private).
   Ad  avviso  del  rimettente, la previsione di cui all'art. 4 della
legge  n. 29  del  1994,  si  pone  a  garanzia  ed in attuazione dei
principi  contenuti  negli artt. 2 e 3 Cost., in quanto finalizzata a
rimuovere  un ostacolo che impedisce lo sviluppo della personalita' e
attenuare   le   difficolta'   che   i   disabili   incontrano  nella
realizzazione  del diritto al lavoro. Tale finalita', sempre a parere
del  rimettente, verrebbe irrazionalmente frustrata se non si dovesse
assicurare  ai  non  vedenti una corsia diversa da quella degli altri
concorrenti   vedenti   nell'accesso   al   corso   universitario  di
fisioterapisti;  accesso  che  garantisce  l'esercizio della relativa
attivita' professionale.
   In  particolare,  il  giudice  a  quo ritiene che gli accorgimenti
apprestati  dall'amministrazione  non  siano  idonei  a rimuovere gli
ostacoli  che  derivano  ai  non  vedenti che concorrono con soggetti
vedenti, atteso che il prolungamento del termine e l'assistenza di un
tutor  si appalesano a tal fine insufficienti; con la conseguenza che
la  norma  impugnata, nel rendere estremamente difficoltoso l'accesso
al  corso  di  laurea  ai non vedenti, determinerebbe, da un lato, la
violazione degli artt. 2 e 3 Cost. e, dall'altro, l'impossibilita' di
utilizzare  le riserve di accesso al lavoro previste dalla menzionata
legge n. 29 del 1994.
   2.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
   Ad  avviso della difesa erariale, le norme «poste in correlazione»
dal  TAR  Catania concernono «discipline e situazioni diverse: quella
del  collocamento  al  lavoro da un lato, e quella dell'ammissione ai
corsi   di   studio   universitario  per  l'esercizio  dell'attivita'
professionale  dall'altro». In particolare, secondo l'Avvocatura, «la
scelta  del legislatore di favorire l'inserimento del non vedente nel
mondo  del lavoro attraverso la riserva di posti disposta dall'art. 4
della  l.  n. 29  del  1994  attiene ad un procedimento successivo ed
autonomo  rispetto  a quello della formazione professionale richiesta
[…] per l'esercizio della professione».
   La  difesa  erariale ritiene «del tutto razionale la discrezionale
determinazione  del  legislatore  di  non  alterare  la  posizione di
parita'  sostanziale di tutti i concorrenti» nella fase di accesso ai
corsi  universitari;  cio'  allo  scopo di «favorire la selezione dei
piu'   meritevoli  e  di  assicurare  l'uguaglianza  delle  capacita'
professionali»   dei   disabili   «rispetto   a  quelle  degli  altri
candidati». L'Avvocatura, dopo aver osservato che il meccanismo della
riserva  dei  posti  non costituisce «uno strumento indispensabile di
tutela al momento dell'ammissione ai corsi di laurea», sottolinea che
il  legislatore  ha  gia'  previsto  «varie  altre  misure […]
pienamente  idonee  a  supplire alla situazione di svantaggio fisico»
del  disabile,  di  tal  che  sarebbe  garantita  a quest'ultimo «una
partecipazione  paritaria  alle  procedure selettive». Osserva poi la
difesa  erariale  che  i  «principi  di  solidarieta'  sociale  e  di
uguaglianza  sostanziale  delle  parti  sono  perseguiti», attraverso
varie  disposizioni  normative  e,  in  particolare,  richiama quelle
contenute  nella  legge  5  febbraio  1992,  n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate),  come  modificate  dall'art.  1 della legge 28 gennaio
1999,  n. 17  (Integrazione  e  modifica  della  L.  5 febbraio 1992,
n. 104,  legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i
diritti  delle persone handicappate) che «garantiscono» agli studenti
disabili    «sussidi    tecnici    e   didattici   specifici,   anche
individualizzati,   idonei   a   superare  le  proprie  posizioni  di
svantaggio» (artt. 13, 16 e 20).
                       Considerato in diritto
   1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione
staccata  di  Catania  -  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art.  4  della  legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi  ai  corsi  universitari),  nella  parte  in  cui non prevede
l'obbligo  «delle  Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso
per  l'ammissione  al corso del diploma di laurea per fisioterapisti,
una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali
di accesso al pubblico impiego per diversamente abili».
   Ad  avviso  del  Tribunale  rimettente, detta norma si porrebbe in
contrasto  con  gli  artt.  2  e  3 della Costituzione, atteso che la
garanzia  della  riserva  dei posti accordata ai disabili non vedenti
nell'assunzione  in  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  dei
terapisti  della  riabilitazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 11
gennaio   1994,   n. 29   (Norme   in   favore  dei  terapisti  della
riabilitazione  non  vedenti), verrebbe «irrazionalmente frustrata se
non si dovesse assicurare ai non vedenti una corsia diversa da quella
degli  altri concorrenti vedenti» nell'accesso ai corsi di laurea per
il   conseguimento   del   diploma   di  fisioterapista  e  che  «gli
accorgimenti  apprestati  dall'amministrazione»  -  nella  specie, il
prolungamento  del  termine  per l'espletamento delle prove d'esame e
l'assistenza  di  un  tutor  -  risulterebbero «insufficienti» per la
rimozione  degli ostacoli «che derivano ai non vedenti che concorrono
con soggetti vedenti».
   Il  rimettente,  precisato  che la tutela dei disabili non vedenti
prevista   dalla   citata  legge  n. 29  del  1994  e'  «strettamente
correlata»  a  quella  stabilita  dalla  legge  2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina   generale   delle   assunzioni  obbligatorie  presso  le
pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende  private), chiede a questa
Corte di integrare il contenuto della norma oggetto di censura con la
previsione di un obbligo per le amministrazioni di inserire nei bandi
di  ammissione  al  corso  di laurea in fisioterapista una riserva di
posti  «nella  stessa misura prevista per le procedure concorsuali di
accesso delle persone con disabilita' al pubblico impiego».
   2. - La questione e' inammissibile.
   Il rimettente, infatti, da un lato, nella ricostruzione del quadro
normativo  di riferimento, ha omesso di considerare che la richiamata
legge  n. 482  del 1968 e' stata abrogata dall'art. 22 della legge 12
marzo  1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con
la  quale  e'  stata introdotta, in generale, una nuova disciplina in
tema  di  accesso  al  lavoro  delle  persone con disabilita' sia nel
settore  privato  che  nella  pubblica amministrazione, e dall'altro,
chiede  una  pronuncia  che non si presenta, quanto a possibilita' di
soluzione,  a “rime obbligate” e che, pertanto, esula dai
poteri di questa Corte.
   A  quest'ultimo  riguardo,  va osservato che, al fine di rimuovere
gli  ostacoli  che  le persone non vedenti incontrano nell'accesso ai
corsi  di  laurea,  il meccanismo di tutela dei disabili basato sulla
riserva dei posti e' solo uno dei diversi possibili interventi che il
legislatore   nella   sua   discrezionalita'   puo'  adottare  e  non
costituisce   una  soluzione  obbligata  per  il  raggiungimento  del
suddetto fine.
   Peraltro, in piu' occasioni questa Corte ha avuto modo di rilevare
come «il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento
della  qualita'  e  delle  entita'  delle misure necessarie a rendere
effettiva  la tutela delle persone disabili, alla stregua degli artt.
2,  3 e 32 Cost., ben possa graduare l'adozione delle stesse in vista
dell'attuazione   del   principio   della   parita'   di  trattamento
[…]»  (sentenza  n. 251  del  2008,  che  richiama la sentenza
n. 226 del 2000).